La nuova disciplina delle quote di genere nelle società quotate

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Di seguito l’articolo a firma dell’avv. Francesco Dagnino e dell’avv. Marco Stefanini, pubblicato da Diritto24 il 16 marzo 2020

Sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 le disposizioni della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (“Legge di Bilancio”), che modificano gli artt. 147-ter e 148 del D.lgs. 58/98 (“TUF”), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

La nuova disciplina, che proroga gli effetti della legge n. 120/2011 (“Legge Golfo-Mosca”) a seguito della scadenza dei tre mandati ivi prevista (c.d. “sunset clause”), introduce un nuovo criterio di riparto tra i generi per cui almeno due quinti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (membri del CdA e sindaci effettivi in caso di adozione del modello “tradizionale” di amministrazione e controllo), dovranno appartenere al genere meno rappresentato.

Resta ferma l’applicazione del criterio che riserva al genere meno rappresentato riparto almeno un quinto dei componenti per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

La nuova disciplina trova applicazione già dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (i.e. dalla stagione assembleare 2020), e per i successivi per sei mandati consecutivi (rispetto ai precedenti tre mandati).

Gli emittenti quotati i cui statuti non siano già conformi alla nuova disciplina dovranno, dunque, adeguarli non oltre il termine per la convocazione dell’assemblea per il rinnovo degli organi sociali. Trattandosi di adeguamento a disposizioni di legge, salvo diversa disposizione statutaria, la competenza per la modifica statutaria spetta anche al consiglio di amministrazione, fermo restando il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

Facendo seguito ad una breve consultazione con il mercato conclusasi in data 28 gennaio u.s., la CONSOB ha risolto i dubbi interpretativi che si presentavano nei confronti degli organi sociali composti da tre membri, nell’ambito dei quali il criterio di riparto dei due quinti non può evidentemente trovare applicazione per impossibilità aritmetica; con la Comunicazione n. 1/20 la Consob ha infatti chiarito che, in tali casi, sarà comunque considerato in linea con la nuova disciplina l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore (e quindi, 1 membro su 3), in deroga a quanto previsto dall’art. 144-undecies, comma 3, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 s.m.i. (“Regolamento Emittenti”). Inoltre, come reso noto nell’ambito della suddetta Comunicazione, la Consob ha avviato una nuova consultazione con il mercato per l’adeguamento di tale norma alla Legge di Bilancio. La consultazione si concluderà il 16 marzo 2020.

Restano invariate le sanzioni per chi non adempie ai nuovi obblighi.

Qui l’articolo in versione pdf.

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