COVID-19: le raccomandazioni ESMA agli emittenti quotati in materia di obblighi di informazione al mercato e comunicazione finanziaria.

Contenuti

Di seguito l’articolo a firma dell’avv. Francesco Dagnino e dell’avv. Marco Stefanini, pubblicato da Diritto24 il 25 marzo 2020.

***

In data 11 marzo 2020, la European Securities and Market Authority (“ESMA”), preso atto delle forti ripercussioni che la diffusione pandemica da COVID-19 sta causando sul sistema economico e finanziario, ha formulato ai partecipanti ai mercati finanziari alcune raccomandazioni sulla gestione degli impatti del COVID-19 (di seguito, le “Raccomandazioni”).

Mediante le suddette Raccomandazioni, ESMA fornisce agli operatori del mercato le linee-guida di comportamento da adottarsi, inter alia, relativamente agli obblighi di informazioni al mercato e alla comunicazione finanziaria.

Obblighi di informazione al mercato

Con particolare riferimento agli obblighi di informazione al mercato, ESMA invita gli emittenti quotati a comunicare tempestivamente al pubblico qualsiasi informazione rilevante concernente gli impatti del COVID-19 sulle proprie situazioni finanziarie, effettive o prospettiche, in conformità con gli obblighi di trasparenza imposti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”).

In virtù del richiamo agli obblighi informativi MAR, si ritiene che il suddetto invito si limiti a declinare in termini operativi quanto già previsto da detta normativa; si rammenta infatti che gli emittenti quotati, ai sensi dell’art. 17 della MAR, sono tenuti a comunicare al pubblico senza indugio qualsiasi informazione privilegiata che li riguardi direttamente. Ai sensi dell’art. 7 della MAR, assume carattere privilegiato quell’informazione avente carattere preciso che, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sul prezzo dello strumento finanziario al quale la stessa si riferisce.

E’ ragionevole ritenere che, tenuto conto del carattere eccezionale degli eventi che stanno interessando il territorio dell’Unione Europea (e non solo), gli emittenti quotati, nel valutare il carattere privilegiato dell’informazione, dovranno tener conto in particolar modo della pervasività degli effetti negativi che l’emergenza sta generando sull’intero mercato finanziario; non si potrà escludere, ad esempio, che la stessa mancanza di un impatto sui conti di un emittente quotato potrà essa stessa tradursi in un’informazione privilegiata, che necessiterà, pertanto, di essere comunicata al pubblico.

Obblighi di comunicazione finanziaria

Con riferimento, invece, alla comunicazione finanziaria, ESMA raccomanda agli emittenti di fornire, ove possibile, informazioni in merito all’impatto (attuale o potenziale) del COVID-19 sulla propria attività, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici nell’ambito della relazione finanziaria annuale per l’anno 2019 (di seguito, la “Relazione”). Tale valutazione dovrà essere effettuata – specifica l’ESMA – sulla base di elementi qualitativi e quantitativi. Nel caso in cui la Relazione fosse stata già finalizzata, l’informativa potrà essere inclusa all’interno delle successive relazioni finanziarie infra-annuali.

Da ultimo, ESMA informa che, in coordinamento con le Autorità di Vigilanza degli Stati membri, continuerà a monitorare gli sviluppi sui mercati finanziari legati al COVID-19 ed è pronta a utilizzare i suoi poteri per garantire il loro pieno e corretto funzionamento.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al comunicato dell’ESMA disponibile sul sito dell’Autorità.

Qui l’articolo in versione PDF

Data
Consulta i nostri professionisti