Distacco. La Bussola dell’avv. Giglio per Il Giuslavorista

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Di seguito l’abstract dell’approfondimento a firma dell’avv. Vincenzo Fabrizio Giglio, socio e responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro di LEXIA Avvocati, per Il Giuslavorista.

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Per mezzo del “comando” o “distacco”, un datore di lavoro pone a disposizione di un diverso soggetto la prestazione di un proprio dipendente. Per realizzare tale risultato, il datore di lavoro formale (distaccante) si spoglia (di una parte) dei poteri datoriali in favore del soggetto (distaccatario) che utilizzerà la prestazione del lavoratore (distaccato). Ordinaria conseguenza di ciò è che muti il luogo di svolgimento della prestazione e che il lavoratore distaccato venga inserito nell’organizzazione aziendale del distaccatario. Il distacco in ambito nazionale è regolato dall’art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. “Riforma Biagi”). Altre previsioni sono contenute altresì nell’art. 8, comma 3, D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236) e nell’art. 3, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Prima della regolazione offerta dal Legislatore del 2003, il distacco era disciplinato in ambito pubblico (artt. 56 e 57, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), mentre in ambito privato era ritenuto lecito dalla giurisprudenza e dalla prassi. Come noto, l’ordinamento giuridico sancisce il principio secondo cui il datore titolare del rapporto di lavoro deve normalmente coincidere con il soggetto che beneficia della prestazione del lavoratore, ai sensi dell’art. [omissis]

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