La Commissione UE ha adottato un pacchetto di misure in materia di finanza digitale (Digital Finance Package) con l’obiettivo di stimolare l’innovazione finanziaria e aprire il mercato europeo delle cripto-attività

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Di Francesco Dagnino e Filippo Belfatto

Al termine di un’ampia consultazione pubblica e considerando la continua espansione del settore Fintech, lo scorso 24 settembre 2020, la Commissione UE ha adottato un pacchetto di misure denominato “Digital Finance Package” (di seguito “DFP”), contenente proposte di regolamentazione in materia di finanza digitale e in particolare delle cripto-attività. Come illustrato nel comunicato stampa ufficiale, il DFP intende favorire “la competitività e l’innovazione nel settore finanziario, aprendo la strada all’Unione Europea per diventare un punto di riferimento globale del settore. Il pacchetto di riforme fornirà ai consumatori più scelta e opportunità in relazione ai servizi finanziari e di pagamento, garantendo al tempo stesso la protezione degli stessi e la stabilità finanziaria”.

In particolare, la Commissione UE ha proposto l’introduzione di una corposa regolamentazione delle cripto-attività (Regulation on Markets in Crypto Assets, di seguito “MiCA”), che dovrebbe fornire certezze agli emittenti e agli intermediari di cripto-attività (ad es. exchange), nonché più in generale agli operatori del settore (ad es. wallet). Inoltre, la nuova regolamentazione consentirà agli operatori autorizzati in uno stato membro di offrire i propri servizi in tutto il territorio dell’Unione Europea, attraverso l’introduzione di un regime di c.d. passaporto europeo delle autorizzazioni.

La Commissione UE ha poi avanzato una proposta per consentire la sperimentazione di un’infrastruttura di mercato secondario per la negoziazione degli strumenti finanziari incorporati in cripto-attività (c.s. Securities Token). A tal proposito, la Commissione UE ha evidenziato che il nuovo “regime rappresenta un approccio cosiddetto “sandbox” – o ambiente controllato – che consente la temporanea deroga delle norme esistenti in modo che le autorità di vigilanza possano maturare esperienza in relazione all’uso della tecnologia dei registri digitali distribuiti (c.d. DLT) per realizzare una infrastruttura di mercato finanziario regolamentato, garantendo al contempo la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L’obiettivo è consentire alle aziende di testare e conoscere meglio le regole esistenti tramite il loro utilizzo”.

La nuova disciplina distingue, innanzitutto, tra le cripto-attività che ricadono nella nozione di “strumenti finanziari” e le altre cripto-attività.

Le prime restano assoggettate all’attuale disciplina comunitaria in materia di strumenti finanziari, ma sarà consentita la loro quotazione e negoziazione – in via sperimentale – sul mercato secondario attraverso apposite infrastrutture di mercato (ad es. MTF e OTF).

La possibilità di quotare e negoziare strumenti finanziari incorporati in cripto-attività costituisce un’importante innovazione, che dovrebbe contribuire alla “tokenizzazione” degli strumenti finanziari tradizionali (ad es, azioni, obbligazioni, strumenti finanziari ibridi etc.). Alcuni dei vantaggi derivanti dalla “tokenizzazione” degli strumenti finanziari potrebbero essere:

  • la possibilità per gli emittenti di raccogliere risorse finanziarie denominate in criptovaluta quali ad es. bitcoinether etc. (e non solo valute fiat), con conseguente accesso all’importante mercato degli investitori di criptovalute;
  • una sensibile riduzione dei costi di quotazione;
  • la creazione di un mercato liquido degli investimenti in venture capital;
  • la potenziale eliminazione o quantomeno il ridimensionamento delle attività e dei costi di post-trading.

Con riferimento, invece, alle cripto-attività che non rientrano nella nozione di “strumenti finanziari” (ad. es. le criptovalute “pure” tra i quali i c.d. stable-coin – e i c.d. token di utilità), il DFP prevede l’introduzione di un obbligo di autorizzazione, nonché stringenti requisiti patrimoniali e regole di comportamento per gli emittenti e gli operatori (exchangewallet etc.) che intendono offrire i propri prodotti e servizi nell’Unione Europea.

Si riportano di seguito alcune delle principali novità che saranno introdotte dal DFP:

  • introduzione di un obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente, nonché obbligo di avere una presenza fisica nel territorio dell’Unione Europea, per gli operatori nel settore delle cripto-attività (piattaforme di negoziazione, exchangewallet etc.); tali operatori saranno assoggettati a requisiti patrimoniali e di governance, nonché ad un regime di segregazione tra i fondi propri e quelli dei clienti;
  • prescrizioni concernenti l’integrità e il buon funzionamento del mercato, volte a prevenire e contrastare fenomeni di market abuse, quali l’insider dealing e la manipolazione del mercato;
  • una regolamentazione delle c.d. Initial Coin Offering (ICO) attraverso l’introduzione di un obbligo per i soggetti che intendono emettere cripto-attività di redigere e pubblicare un White Paper, che dovrà contenere le informazioni prescritte dal MiCA, tra cui:
    • una descrizione dettagliata dell’emittente;
    • una descrizione del progetto alla base dell’emissione delle cripto-attività, nonché informazioni relative all’uso delle risorse finanziare raccolte;
    • i termini e le condizioni della sottoscrizione delle cripto-attività;
    • i diritti e gli obblighi delle parti;
    • informazioni relative ai rischi per gli investitori che acquistano le cripto-attività.
  • l’introduzione di una regolamentazione specifica per gli emittenti di token qualificabili quale moneta elettronica (in aggiunta alle disposizioni vigenti per l’attività di istituto di moneta elettronica);
  • requisiti di corporate governance e organizzazione aziendale; gli operatori in cripto-attività saranno soggetti, tra l’altro, a requisiti prudenziali, requisiti organizzativi, regole sulla custodia dei fondi dei clienti, nonché prescrizioni sulle procedure obbligatorie per la gestione dei reclami e dei conflitti di interesse;
  • l’introduzione di un nuovo regime di supervisione e controllo; al fine di garantire un’efficace vigilanza, gli Stati Membri dovranno designare un’autorità competente come punto di contatto unico per la vigilanza sui soggetti operanti nel nuovo mercato delle cripto-attività, fermo restando che – come precisato dalla Commissione UE – gli emittenti di determinate tipologie di asset-reference token il cui valore è legato al valore di valute fiat o di altri asset, saranno soggetti alla vigilanza della Autorità Bancaria Europea (EBA).

Il nuovo quadro regolamentare dovrebbe contribuire in modo rilevante alla competitività del mercato finanziario comunitario per gli operatori in cripto-attività.

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