Palermo, 6 maggio 2021 – La Eni Mediterranea Idrocarburi Spa deve pagare l’Imu e la Tasi per le tre piattaforme petrolifere a largo di Gela: “Gela Mare”, “Gela Perla” e “Prezioso”. L’impresa dovrà versare alle casse del Comune 12 milioni di euro, importo comprensivo delle imposte per il triennio che va dal 2016 al 2018, degli interessi e delle sanzioni.
A stabilirlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che ha rigettato il ricorso presentato dalla società petrolifera dando ragione al Comune di Gela, difeso dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino e dall’avvocato Giancarlo Costa, rispettivamente managing partner e “associate” dello studio legale LEXIA Avvocati.
Secondo il collegio composto dai giudici Romeo Ermenegildo Palma (presidente), Renato Di Natale (relatore) e Emanuela Maria Petix (componente) il ricorso della società conteneva “considerazioni fragili oltre che infondate”.
L’operato del Comune è risultato, infatti, conforme non solo alle leggi, ma anche alla loro interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione. La società proprietaria delle piattaforme, per affermare la non assoggettabilità al tributo, aveva invocato, tra l’altro, la recente istituzione, a decorrere dal 2020, di una imposta immobiliare speciale sulle piattaforme marine, sostitutiva di ogni altra imposizione immobiliare locale. Secondo la Commissione tributaria, tale circostanza, invece, non fa altro che confermare che i tributi sulla proprietà immobiliare, per gli anni precedenti all’istituzione dell’Impi, devono essere versati, come sostenuto dalla difesa del Comune.
Inoltre, i Giudici tributari, accogliendo le eccezioni sul punto formulate dall’avvocato Dagnino, hanno rilevato che “le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento del tributo e sono classificabili nella Cat. D/7, in quanto le stesse sono riconducibili al concetto di immobili, sono suscettibili di accatastamento e idonee a produrre un reddito proprio, la cui redditività va riferita allo scioglimento di attività imprenditoriale-industriale”.
La Commissione tributaria ha anche posto integralmente a carico della società le spese di lite, condannandola a versare al Comune, a questo titolo, ulteriori euro 60.000, oltre accessori.
Soddisfatto per la sentenza e il buon esito del ricorso il Sindaco Lucio Greco il quale afferma che “ancora una volta la Commissione tributaria riconosce il diritto alla riscossione di queste due imposte da parte dell’Ente territoriale. Mi auguro – aggiunge – che Enimed adempia subito a quanto stabilito tramite sentenza in modo che, nel più breve tempo possibile, si possa chiudere definitivamente il contenzioso e avere liquidata l’importante somma, da investire per la soluzione dei tanti problemi e delle tante emergenze della città”.
“Come sottolineato dalla sentenza – ha commentato l’avvocato Dagnino – il pagamento dell’Imu e della Tasi ha la funzione di contribuire a finanziare i servizi che i Comuni offrono alla collettività. Se questo vale per ogni singolo cittadino, non può che essere così anche per gli immobili, incluse le piattaforme petrolifere, posseduti dalle grandi imprese, che sono anch’esse chiamate a contribuire alle spese pubbliche del territorio su cui sono insediate. Diversamente opinando si introdurrebbe una deroga ingiustificata al principio della generalizzata obbligatorietà della tassazione patrimoniale in Italia”.
LA RASSEGNA STAMPA
La notizia pubblicata su LegalCommunity.it
La notizia pubblicata su il “Corriere della Sera”
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La notizia pubblicata su Sicilia.Opinione.it
La notizia pubblicata su IlFattoNisseno.it
La notizia pubblicata su La Repubblica – Palermo