Nella rubrica “Diritti e tributi” tenuta su TRM dall’avvocato tributarista prof. Alessandro Dagnino, managing partner di LEXIA Avvocati, alcune considerazioni critiche sulla recente disposizione normativa che ha inibito il diritto di proporre ricorso avverso i ruoli e le cartelle non regolarmente notificati, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza richiedendo l’estratto della sua situazione debitoria all’Agente della riscossione (cosiddetto “estratto di ruolo”).
La norma è stata introdotta con il cosiddetto “Decreto Fiscale” (Dl. 146/2021 convertito in legge 215/2021) che prevede “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il legislatore ha così deciso di privare i contribuenti di un diritto che era stato sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sin dal 2015. Adesso viene stabilito per legge che il contribuente “non ha interesse” ad avviare immediatamente il contenzioso per contestare le notifiche delle cartelle, dovendo attendere che l’esattoria si attivi per la riscossione del credito, il che può richiedere fino a dieci anni di tempo.
Una norma così vessatoria e ingiusta fa però l’interesse l’Agente della riscossione, che con essa prevede di eliminare, in un sol colpo, circa il 40% del contenzioso tributario, obbligando i contribuenti a restare inerti per anni, con il terrore di subire procedure esecutive.
Ad avviso dell’avvocato Alessandro Dagnino purtuttavia esistono delle vie di fuga per impedire che il contribuente debba attendere il successivo attivarsi dell’Agente della Riscossione per fare valere la sua posizione. Stabilire la non impugnabilità di un atto significa infatti realizzare una lesione del diritto alla difesa e pertanto violare uno dei diritti fondamentali stabiliti dalla Carta costituzionale.
Guardala rubrica per saperne di più