Il principio di reciprocità nel diritto internazionale: equità e cooperazione tra Stati

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La reciprocità: definizione

La reciprocità in diritto, fa riferimento a un principio di diritto internazionale privato che regola i rapporti tra gli stati. La giurisprudenza definisce il principio di reciprocità quale “condizione di efficacia della norma che attribuisce un diritto allo straniero”, specificando ulteriormente che la reciprocità rileva “non come fondamento del diritto, bensì come condizione di efficacia della suddetta norma” (Cass. SS.UU. Sent. 18 marzo 1999 n. 147).

Si possono individuare tre tipi di reciprocità:

  • Diplomatica
  • Legislativa
  • Di fatto

La reciprocità diplomatica consiste nel parificare gli stranieri ai cittadini nella misura in cui ciò sia previsto e regolato da appositi accordi intergovernativi.

La reciprocità legislativa, si ha quando nell’ordinamento dello Stato estero esiste una norma che riconosce agli stranieri gli stessi diritti attribuiti ai propri cittadini, e dunque quando il cittadino italiano può ivi esercitare i diritti di cui gli stranieri invocano l’applicazione nello Stato italiano.

La reciprocità di fatto o sostanziale si ha quando, a prescindere dalle norme, l’ordinamento straniero consenta in concreto ai cittadini di godere dei diritti di cui lo straniero intende beneficiare. In questo caso infatti, l’accertamento non è limitato alla verifica della legislazione del Paese straniero, ma prende in considerazione anche la prassi.

Al fine di chiarire il concetto, un esempio potrebbe essere utile al fine di osservare i risvolti pratici della vicenda. Si prenda ad esempio, un cittadino di nazionalità nord coreana, egli potrà acquistare un immobile in Italia, solo se lo stesso acquisto sarebbe permesso a un cittadino italiano in Corea del Nord.

Passando invece, all’aspetto più prettamente legale, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, i riferimenti normativi del principio di reciprocità sono contenuti in varie fonti. Iniziando dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 10, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. L’art. 117 invece prevede che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Dunque, il principio di reciprocità sarà condizionato nella sua applicazione da obblighi assunti dall’Italia in base ad intese bilaterali o multilaterali (inclusi gli accordi conclusi dall’UE) che coinvolgano lo Stato nei confronti del quale si deve operare la verifica di reciprocità.

Un’altra fonte legislativa che contiene il principio di reciprocità è l’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, dette anche preleggi o disciplina preliminare al codice civile, in cui viene affermato che “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.”

Inoltre, è da citare il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e ovviamente dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

La reciprocità risulta fondamentale e soprattutto preliminare a qualsiasi tipo di negozio. Costituisce un accertamento imprescindibile e per la dottrina dominante la condizione di reciprocità, ossia la possibilità da parte del cittadino italiano di esercitare nel Paese di appartenenza del cittadino straniero lo stesso diritto, è elemento fondante e necessario affinché lo straniero acquisti la capacità giuridica relativamente a quel diritto, con l’ovvia conseguenza della radicale nullità del negozio giuridico intervenuto che non può essere sanata né mediante convalida, né mediante autorizzazione, essendo all’incapace giuridico negato di essere titolare del rapporto, nemmeno a mezzo di rappresentante. Questo accertamento preventivo è determinante, quindi, per stabilire se lo straniero abbia l’effettiva capacità di compiere le concrete attività negoziali. Nel caso in cui il controllo dia esito negativo lo straniero è privo della capacità negoziale, quindi l’atto eventualmente compiuto è viziato e punito con la nullità non sanabile dell’atto.

Sembrerebbe dunque una verifica imprescindibile quella della reciprocità, tuttavia ci sono dei casi di esenzione.

L’esenzione dalla verifica della reciprocità

Esistono dei casi in cui non è necessario verificare la condizione di reciprocità. In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:

  • i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’Unione Europea. Nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
  • i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
  • gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
  • i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
  • i cittadini di quei Paesi con i quali l’Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs).

Esenzione per i cittadini UE

La prima ipotesi di esenzione dalla verifica della sussistenza della condizione di reciprocità attiene alla cittadinanza o nazionalità (in caso di enti) di uno Stato membro dell’Unione europea. Sia il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 25 marzo 1957 (TFUE), sia il Trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 (TUE), contengono una serie di norme che sanciscono il divieto di ogni discriminazione tra cittadini europei, specialmente in materia di reciprocità.

Si tratta, in particolare, delle seguenti norme:

  • l’art. 18 TFUE (nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità);
  • l’art. 49 TFUE (le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate sulla base della libertà di stabilimento);
  • l’art. 6 TUE (l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000).

La Svizzera

Una considerazione a parte riguarda la Svizzera. La Svizzera fa parte dei paesi E.F.T.A. (European Free Trade Association), di cui fanno parte anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Fu istituita dalla Convenzione di Stoccolma del 1970 oggi sostituita dalla Convenzione di Vaduz. Ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia, fanno anche parte del Mercato Interno dell’Unione Europea in virtù dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (European Economic Area – SEE) firmato ad Oporto il 2 maggio del 1992, nei quali valgono i principi di libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Tuttavia, la Svizzera non ha ratificato l’accordo, con la conseguenza che i suoi cittadini non sono assimilati a quelli comunitari, anche se godono di libera circolazione in quanto la Confederazione svizzera ha sottoscritto, il 21 giugno 1999, con la Comunità europea e i suoi Stati membri, un accordo sulla libera circolazione delle persone (ratificato dall’Italia con legge 15 novembre 2000, n. 364).

Il permesso di soggiorno

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, l’accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del testo unico dell’immigrazione, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti

Nel caso in cui non si rientri nei casi sopraesposti, per tutte le persone fisiche o giuridiche extra-comunitarie, si verifica che siano state ratificate in Italia convenzioni internazionali o accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BIT’s) ,che hanno carattere di lex specialis rispetto alla previsione generale dell’art. 16 delle Preleggi e che pertanto portano a ritenere esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie in essi disciplinate.

In caso contrario, si procederà alla verifica della reciprocità.

Tuttavia, agli stranieri, vengono comunque riconosciuti i diritti fondamentali della persona previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale, ovviamente a prescindere dalla reciprocità, che non viene applicata ai diritti fondamentali della persona.

Ulteriori applicazioni del principio di reciprocità

Real Estate: i risvolti del principio di reciprocità nel settore immobiliare

Tra le declinazioni dell’applicazione del principio di reciprocità, l’immobiliare presenta risvolti interessanti. La condizione di reciprocità nell’acquisto di immobili, consente solo a cittadini stranieri provenienti da paesi in cui è garantita la reciprocità di acquistare proprietà immobiliari nel loro territorio.

Ciò significa che uno stato permetterà ai cittadini di un determinato paese di acquistare proprietà immobiliari all’interno dei suoi confini solo se il paese di origine di quei cittadini offre la stessa opportunità agli stranieri provenienti dallo stato ospitante. Questo principio è spesso utilizzato per garantire che le transazioni immobiliari siano bilaterali e che ci sia un trattamento equo e paritario tra i cittadini degli stati coinvolti.

Ad esempio, se il Paese A consente ai cittadini del Paese B di acquistare proprietà immobiliari nel suo territorio, allora il Paese B dovrebbe consentire ai cittadini del Paese A di fare lo stesso. Se il Paese B non concede questa possibilità ai cittadini del Paese A, il Paese A può limitare o vietare l’acquisto di proprietà immobiliari da parte dei cittadini del Paese B.

Le condizioni di reciprocità nell’acquisto di immobili possono variare notevolmente da paese a paese e possono essere soggette a modifiche in base agli accordi e alle politiche bilaterali tra le nazioni coinvolte.

Alcuni degli aspetti in cui si esplica la condizione di reciprocità in riferimento ad acquisti di proprietà più in generale sono:

  • Cittadinanza e Residenza: in molti paesi, il diritto di acquistare proprietà immobiliari è riservato solo ai cittadini del paese o ai residenti legali.
  • Vincoli e Limitazioni: ad esempio, i cittadini stranieri potrebbero essere autorizzati a possedere solo determinati tipi di proprietà o in determinate aree designate.
  • Registrazione e Approvazione: gli acquisti immobiliari da parte di stranieri potrebbero essere soggetti a procedure di registrazione speciali o richiedere l’approvazione del governo o di un’autorità competente.
  • Esenzioni e Agevolazioni Fiscali: in alcuni casi, la reciprocità potrebbe comportare esenzioni o agevolazioni fiscali per i cittadini di paesi che trattano in modo equivalente i cittadini dello stato ospitante in materia di imposte sugli acquisti immobiliari.
  • Accordi Bilaterali o Multilaterali: il principio di reciprocità nell’acquisto di proprietà può essere regolato da accordi bilaterali o multilaterali tra i paesi che stabiliscono le condizioni e i termini dell’acquisto di immobili da parte dei cittadini stranieri.
  • Limiti Quantitativi: in alcuni casi, la reciprocità può comportare limiti quantitativi sul numero di proprietà che i cittadini stranieri possono acquistare nel paese ospitante o sulla quantità di terra che possono possedere.

Si sottolinea ancora una volta che le condizioni di reciprocità nell’acquisto di proprietà variano notevolmente tra le nazioni e possono cambiare nel tempo in base alle politiche governative e agli accordi internazionali.

Dunque, applicando il principio di reciprocità generale visto in precedenza al caso dell’immobiliare, potranno acquistare una proprietà o un immobile in Italia:

  • I cittadini di Paesi dell’Unione europea o aderenti all’Efta e gli apolidi che risiedono in Italia da più di tre anni, non hanno alcun limite all’acquisto.
  • Agli altri stranieri se regolarmente soggiornanti insieme ai loro familiari o apolidi da meno di tre anni, è richiesto che abbiano un permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
  • Se si tratta di stranieri non regolarmente soggiornanti, è necessario che esista un accordo internazionale che lo consenta o sussista la cosiddetta condizione di reciprocità, ovvero che nel paese di origine dello straniero sia permesso anche al cittadino italiano di acquistare un immobile.

Il caso del Canada

Un esempio recente dell’applicazione del principio di reciprocità in campo immobiliare si può trovare in Canada. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Canada proibisce l’acquisto di immobili ad uso residenziale da parte di soggetti stranieri.

Il divieto è contenuto nel “Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act, il quale proibisce l’acquisto di immobili ad uso residenziale a non canadesi, definiti come: persone fisiche prive della cittadinanza canadese, o non registrate come indiane secondo l’”Indian Act”, o non residenti in maniera permanente in Canada; un ente costituito secondo una legge diversa da quella canadese; un ente costituito secondo la legge canadese le cui azioni non sono quotate in Canada e che è controllato da soggetti non canadesi; i soggetti indicati dalla legge;

È dunque vietato l’acquisto, diretto o indiretto, di immobili ad uso residenziale da parte di soggetti non canadesi.

Sono però previste delle eccezioni:

  • acquisto da parte di persona residente temporaneamente, in possesso dello status di rifugiato o protetto secondo il “Refugee Protection Act”;
  • acquisto effettuato congiuntamente con il coniuge o partner canadese;
  • acquisto nei casi previsti dalla legge;
  • acquisto da parte di uno Stato estero per motivi diplomatici o consolari;
  • acquisto per effetto di contratto preliminare o altro accordo stipulato anteriormente all’entrata in vigore della legge.

Tali provvedimenti come detto dipendono quindi da valutazioni di opportunità, economia e politica. Infatti, la disposizione è stata pensata e approvata in seguito all’aumento dei prezzi delle abitazioni che si è registrato dall’inizio della pandemia e alla convinzione di alcuni politici che le ragioni di tale aumento siano da imputare agli investimenti immobiliari fatti dagli stranieri non residenti.

Quindi, applicando il principio di reciprocità, se il Canada vieta a uno straniero di acquistare un immobile ad uso residenziale, i canadesi non potranno acquistare un immobile ad uso residenziale in un Paese straniero.

Il Ruolo Fondamentale della Reciprocità nelle Relazioni Internazionali

In conclusione, la reciprocità rappresenta, nelle sue varie declinazioni, una condizione fondamentale la cui verifica è imprescindibile per procedere a qualsiasi tipo di negozio ed evitare la nullità delle operazioni poste in essere. Si tratta di un principio fondamentale che governa le relazioni tra gli stati e le parti coinvolte in diverse transazioni giuridiche e che si basa sulla parità di trattamento e sull’equità, garantendo che ci sia una corrispondenza tra le azioni e le concessioni fatte da una parte e la risposta ottenuta dall’altra parte promuovendo la cooperazione e la comprensione reciproca tra le nazioni e le parti coinvolte nelle transazioni legali.

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