Cram Down: le modifiche introdotte dal Decreto “Salva infrazioni”, cosa cambia per il contribuente

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Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della crisi d’impresa

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Un regime transitorio

La norma introduce un regime transitorio nelle more dell’entrata di un decreto  legislativo integrativo o correttivo dell’articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Allo stesso tempo dispone la non applicabilità delle disposizioni della norma (ultimo periodo del comma 2 e comma 2-bis del predetto articolo  63) che regolano la mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle percentuali previste dal Codice perché l’accordo di ristrutturazione possa essere omologato.

I nuovi requisiti per il Cram Down

Il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione,  anche  in mancanza di adesione da parte degli enti riconducibili al complesso dell’ “Azienda Stato”, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. Gli accordi non devono avere carattere liquidatorio
  2.  L’adesione degli enti afferenti al perimetro pubblico deve essere  determinante  ai  fini  del  raggiungimento  delle percentuali richiesti dal Codice;4
  3. Il credito complessivo vantato dagli altri  creditori  aderenti agli  accordi  di  ristrutturazione  è  pari  ad  almeno  un  quarto dell’importo complessivo dei crediti;
  4. La proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle  risultanze  della  relazione del   professionista   indipendente,    è    conveniente    rispetto all’alternativa liquidatoria;
  5. Il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione  finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

Le principali novità

I punti di maggiore novità sono dettati dal punto 3 e dal punto 4. Le imprese che presentano istanza di omologa all’accordo di ristrutturazione dovrebbero avere il 25 per cento di debiti con i privati. Inoltre, l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali dovrebbero vedere soddisfatti i loro crediti nel limiti minimo del 30 per cento dei crediti vantati.

Potrebbe accadere che, però, i crediti con gli enti del perimetro statale siano maggiori rispetto al 75 per cento fissati dal punto 3 e dunque il debito complessivo nei confronti degli altri creditori sia inferiore a un quarto. In questi casi la norma stabilisce che l’accordo di ristrutturazione può essere omologato a due condizioni:

  • Che l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali siano soddisfatti nel limite minimo del 40 per cento dell’ammontare  dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi;
  •  Che la dilazione del pagamento richiesta non  ecceda  il  periodo  di  dieci  anni.

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