Il pagamento in ritardo della rata di una cartella esattoriale costituisce lieve inadempimento ricavabile dallo Statuto del contribuente e non fa decadere il cittadino dai benefici concessi. Non sono dunque dovute sanzioni per il ritardo. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado in un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro un società palermitana difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, socio cofondatore dello studio legale Lexia.
Il processo
A seguito di pagamento in leggero ritardo dell’undicesima all’interno di un piano di dilazione dei pagamenti di 20 rate per un valore 318 mila euro, l’Agenzia delle Entrate notificò all’impresa una cartella di pagamento per tutte le somme rimanenti da pagare, circa 167mila euro. Già in primo grado i giudici bloccarono la pretesa. “L’ufficio – spiegarono i giudici – avrebbe dovuto recuperare l’importo di € 289,99 con iscrizione a ruolo della sola frazione di interessi da rateazione non versati in occasione dei pagamenti” in ritardo.
La decisione non convinse però gli uffici dell’amministrazione finanziaria secondo cui i giudici avrebbero applicato una norma sul lieve inadempimento del 2015 non applicabile ai tributi dovuti antecedentemente. Per l’Agenzia delle Entrate i giudici così, anche ammettendo la continuazione della rateazione, avrebbero dovuto riconoscere l’applicazione dell’intera sanzione derivante dal mancato rispetto della scadenza.
Di fronte tali argomentazioni, però, il collegio giudicante presieduto da Michele Ruvolo e composto da Sara Quittino (relatore) e Antonio Tricoli (componente), ha confermato la decisione del primo grado.
La decisione dei giudici
Anzitutto l’esimente del ritardo di lieve entità viene descritta dai giudici come “già immanente al sistema” e “in applicazione dei principi di buona fede e di leale collaborazione tra fisco e contribuente”. Inoltre, il fatto che la società ha sempre rispettato le successive scadenze ha dato prova del carattere accidentale del singolo ritardo e “la totale mancanza di intenzionalità del contribuente di volersi sottrarre al pagamento di quanto dovuto”. È stata riconosciuta quindi l’assenza dell’elemento soggettivo a presupposto dell’eventuale sanzione.
La dichiarazione dell’avv. Alessandro Dagnino
“La pronuncia dei giudici tributari – spiega l’avvocato Dagnino – è di interesse perché afferma che l’esimente del lieve inadempimento trovava applicazione anche prima dell’espressa previsione normativa, in quanto desumibile dai principi generali. Nella valutazione della colpevolezza del contribuente occorrerà inoltre valutare il suo comportamento generale e non l’eventuale inadempimento singolarmente”.
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