Impignorabilità dei beni del “Fondo patrimoniale”

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È molto diffusa, negli ultimi anni, la prassi dell’Agenzia delle entrate-riscossione (ex Equitalia Servizi S.p.A.) di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente al fine di garantire il credito vantato dall’Agenzia delle entrate, dall’Inps e dagli Enti pubblici (Regione, Comuni, Città metropolitane) che si avvalgono del concessionario per la riscossione delle loro entrate.

Ma non sempre tale pratica risulta legittima e rispettosa delle diverse disposizioni normative dettate dal Legislatore, richiedendo un’attenta analisi da parte del professionista sul contenuto dell’ipoteca notificata, sull’ammontare del debito iscritto a ruolo, sulla effettiva notificazione al contribuente di tutti gli atti presupposti ivi indicati e, infine, sulla pignorabilità o meno dei beni immobili ipotecati.

Infatti l’ipoteca esattoriale, pur non essendo un atto dell’esecuzione forzata, è comunque finalizzata al pignoramento dei beni immobili del contribuente oltre a rappresentare una garanzia per il credito dell’Ente impositore e, quindi, risulta preclusa per quella categoria di beni immobili impignorabili per legge, fra i quali rientrano, appunto, i beni del “fondo patrimoniale”.

Il nostro ordinamento giuridico, in altre parole, ha previsto una tutela maggiore per i beni immobili costituiti in “fondo patrimoniale” al ricorrere, però, di determinati requisiti che vanno adeguatamente dimostrati in sede giudiziaria, presumendosi sempre la legittimità dell’operato dell’amministrazione finanziaria in assenza dell’instaurazione di un giudizio dinanzi al giudice tributario, limitatamente al debito tributario, e dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, limitatamente al debito di natura previdenziale.

Rinviando al successivo articolo l’analisi dei singoli vizi dell’ipoteca esattoriale che possono determinarne, da soli, l’annullamento giudiziale, con il presente contributo ci si vuole soffermare in particolare sugli aspetti relativi alla nullità dell’ipoteca iscritta sui beni del “fondo patrimoniale”.

1. Natura e finalità del “fondo patrimoniale”

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del codice civile, costituisce un patrimonio giuridicamente distinto e separato da quello dei coniugi che lo hanno istituito ancorchè la proprietà dei beni costituenti il fondo spetti ancora ad entrambi i componenti del sodalizio familiare.

Con l’istituto in parola, quindi, i due coniugi mediante atto pubblico, ma anche un terzo con testamento possono decidere di destinare beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito ed i loro frutti a quanto necessario ad assicurare il sostentamento delle esigenze della famiglia, quali ad esempio il mantenimento di un certo tenore di vita dei componenti del nucleo familiare, il reperimento delle risorse economiche necessarie per garantire gli studi universitari della prole ma, altresì, le più varie esigenze socialmente apprezzabili dirette allo sviluppo economico della famiglia.

A tale fine, il bene costituito in “fondo” diviene indisponibile, essendo il suo impiego vincolato ai bisogni della famiglia.

2. Limiti alla pignorabilità dei beni del “fondo patrimoniale”

L’art. 170 del codice civile limita la possibilità di iscrivere ipoteca e, successivamente, di pignorare i beni costituiti in “fondo patrimoniale” ai soli crediti sorti per fra fronte ai bisogni della famiglia.

L’ordinamento giuridico, in sostanza, se dal lato attivo attribuisce il potere di aggredire i beni del “fondo” al solo creditore della famiglia, dal lato passivo consente al coniuge, proprietario del bene così aggredito, di chiedere l’annullamento giudiziale della misura cautelare e/o esecutiva in parola dimostrando che il credito per il quale si sta procedendo non è stato contratto per far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, che l’Agente della riscossione non riveste la qualifica di creditore della famiglia.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’articolo 170 c.c. esclude la pignorabilità dei beni del “fondo” laddove il contribuente dimostri, mediante presunzioni semplici, la presenza di alcune circostanze anche non concorrenti fra di loro che saranno oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, ed in particolare: a) l’estraneità del debito tributario e/o previdenziale ai bisogni della famiglia; b) la consapevolezza di tale estraneità da parte dell’Agente della riscossione procedente; c) l’istituzione del “fondo patrimoniale” in momento antecedente all’insorgenza del debito.

Analizziamo brevemente tali punti.

A) Estraneità del debito tributario alle esigenze della famiglia.

Quanto al primo aspetto, al contribuente è sempre consentito dimostrare in sede giudiziale la sussistenza di una pluralità di fonti di reddito, derivanti dall’esercizio di diverse attività professionali, e la destinazione ai bisogni della famiglia dei proventi di una sola di esse, in ossequio al principio dell’autonomia della gestione del nucleo familiare prevista dall’articolo 144 del codice civile.

Si pensi, ad esempio, alla frequente ipotesi di soggetto titolare di partita iva che svolge contestualmente l’attività di libero professionista, da un lato, e di consulente presso una società o una pubblica amministrazione, dall’altro, e che, tuttavia, abbia deciso di destinare alle esigenze della famiglia i soli proventi derivanti dalla seconda attività, in quanto più sicura della prima e meno esposta ai rischi di liquidità e del credito ed alle possibili crisi del mercato finanziario o, ancora, all’ipotesi in cui entrambi i coniugi percepiscano, ciascuno, un reddito di lavoro in grado, da solo, di assicurare il sostentamento del nucleo familiare, tenuto sempre conto dello stile di vita che si è deciso di attuare per la famiglia.

In tali ipotesi, laddove sia dimostrato che soltanto l’attività speculativa o di libero professionista o, nel secondo esempio, l’attività di uno solo dei coniugi abbia concorso a generare debiti con il fisco, il giudice dovrà annullare l’ipoteca iscritta sui beni del “fondo patrimoniale”, essendo indubbio tra le parti che i redditi derivanti dalla libera professione non erano mai stati impiegati per far fronte ai bisogni della famiglia e che sussistevano altre fonti di reddito in grado di assicurare il sostentamento del nucleo familiare.

Ciò in quanto ciascun coniuge percettore di reddito ha, rispetto ai proventi, un potere di godimento e di amministrazione pieno: i bisogni familiari, dunque, non possono intendersi come assorbenti tutti i redditi del soggetto obbligato.

Questa regola, ad esempio, è stata enunciata dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che deve ritenersi libero di destinare ad altre finalità i propri beni e proventi il coniuge che ha provveduto a costituire un fondo patrimoniale, e cioè un insieme di beni che già di per sé sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

I bisogni della famiglia devono allora intendersi non solo in senso oggettivo, ma anche come quei bisogni che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare che concordemente hanno deciso di attuare.

Per escludere, allora, qualsivoglia relazione tra il debito tributario e i bisogni della famiglia occorrerà dimostrare in sede giudiziale la percezione di diversi proventi ciascuno in grado di assicurare il sostentamento delle esigenze familiari, così come sarà necessario analizzare dettagliatamente la composizione del nucleo familiare, se composto ad esempio dai soli coniugi o anche dalla prole, lo stile di vita scelto per la famiglia, la presenza o meno di spese straordinarie, la proprietà o meno dell’immobile di residenza, l’eventuale apporto di aiuti economici da parte di parenti ed altri elementi che andranno individuati e valutati di volta in volta per il caso concreto.

Così, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il rilascio ad opera dei coniugi di una garanzia per una società di capitali e non anche per un’impresa familiare escludeva quella relazione fra il debito tributario generato dalla società di capitali e la famiglia, mancando l’evidenza di un rapporto diretto tra la garanzia prestata e il bisogno familiare da soddisfare.

Più di recente, con sentenza del 2018 il giudice tributario siciliano ha accolto l’appello del contribuente ed annullato l’ipoteca iscritta sui beni del “fondo patrimoniale” in quanto era stata provata l’estraneità ai bisogni della famiglia dell’attività professionale patologica che aveva generato i debiti tributari, impedendo di conseguenza all’Agente della riscossione il pignoramento di detti beni, non rientrando tra i creditori della famiglia ex art. 170 c.c.

In altri termini, il regime delineato dall’art. 170 del codice civile è quello della inespropriabilità attenuata, posto che l’impignorabilità dei beni ricadenti nel “fondo” opera esclusivamente se il coniuge debitore dimostra l’inidoneità dell’attività patologica a determinare un arricchimento anche indiretto de nucleo familiare o, in alternativa, la sua natura speculativa o voluttuaria e non meritevole di tutela.

B) Conoscenza da parte dell’Agente della riscossione della estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

Sotto un secondo aspetto, il debitore che intende opporsi all’esecuzione promossa dall’Agente della riscossione sui beni confluiti nel “fondo patrimoniale” deve dimostrare, anche per presunzioni, la sussistenza del requisito soggettivo in capo al creditore procedente, ossia la sua malafede.

Più nello specifico, il coniuge opponente deve dimostrare l’effettiva conoscenza, con l’ordinaria diligenza, da parte dell’Agente della riscossione della estraneità dei debiti tributari ai bisogni della famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fornita tale prova da parte del coniuge in virtù dell’elevato debito tributario nonché dell’esistenza di altre fonti di reddito da cui il nucleo familiare traeva i mezzi per il proprio sostentamento.

Difatti, la regolare denuncia in dichiarazione di ulteriori redditi di per sé idonei a far fronte ai bisogni della famiglia non poteva e non può non essere conosciuta dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della riscossione, se non altro per il fatto di essere, direttamente il primo ed indirettamente il secondo, destinatari delle dichiarazioni dei redditi e dell’invio telematico delle relative fatture.

C) Istituzione del “fondo patrimoniale” in un periodo antecedente all’insorgenza del debito.

Sotto un terzo aspetto, infine, appare utile dimostrare l’istituzione del “fondo” in periodo c.d. “non sospetto”, prima del quale il coniuge debitore ha sempre tenuto un comportamento estremamente osservante le proprie obbligazioni tributarie.

Ad ogni modo, la prova ad opera del contribuente dell’assenza dei richiamati requisiti oggettivi (assenza di relazione fra il debito tributario e i bisogni della famiglia di cui sub A) e soggettivi (conoscenza di tale estraneità da parte dell’Agente della riscossione procedente di cui sub B), è idonea di per sé a rendere ininfluente l’eventuale costituzione del “fondo patrimoniale” durante il periodo sospetto, potendo benissimo il debito tributario essere insorto per il soddisfacimento di esigenze speculative, voluttuarie e non meritevoli di tutela che esulano, come già detto, dal concetto di “bisogni della famiglia”.

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