LUSSEMBURGO – È terminata l’udienza della Corte di giustizia dell’Unione Europea per la valutazione della compatibilità al diritto comunitario del canone di proroga tecnica delle concessioni delle sale bingo.
La questione è arrivata al tavolo dei giudici di Lussemburgo dopo il rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato che ha ritenuto fondati i dubbi di conformità delle norme nazionali con la normativa europea, in particolare, con la direttiva sulle concessioni e con le norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che prevedono la libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione dei servizi.
Dal 2013 gli operatori attendono l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento delle concessioni. Nelle more della pubblicazione del bando, il legislatore ha introdotto un canone di concessione a titolo oneroso, il cui valore nel tempo è progressivamente cresciuto fino a superare gli 8000 euro al mese. Inoltre è stato fatto divieto di trasferimento dei locali ed è stata introdotta un’ulteriore previsione restrittiva in forza della quale tutti coloro che non accettano la proroga non possono più partecipare alla futura gara per le nuove concessioni. Per non uscire dal mercato, quindi, tutti i concessionari scaduti sono obbligati a pagare il canone.
La dichiarazione dell’avvocato Dagnino
Nel collegio degli avvocati che sostengono la non conformità al diritto Ue della normativa nazionale, l’avvocato Alessandro Dagnino, managing partner di LEXIA, e difensore della Coral Srl. “Abbiamo sempre sostenuto – dichiara Dagnino – la tesi della non conformità del canone di proroga tecnica all’ordinamento europeo. Tale previsione negli anni si è manifestata come solo formalmente ‘tecnica’, dato che è divenuta una tassa regressiva, perché gravante maggiormente sui piccoli concessionari. Siamo fiduciosi che la Corte di Lussemburgo possa condividere la tesi da noi avanzata”.
La posizione della Commissione europea
A deporre a favore della non conformità è d’altra parte anche la Commissione europea che nelle sue osservazioni ha avvalorato sotto molti punti di vista le prospettazioni della difesa delle sale bingo. La proroga, così osserva la Commissione, in contrasto con l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, “costituisce una modifica sostanziale del contenuto dei relativi contratti di concessione” e “determina una discriminazione in danno di quegli operatori che, sebbene interessati, non possono avere accesso a dette concessioni in assenza di una procedura di gara”. Infine, la normativa nazionale non sarebbe conforme in quanto, salvo che non si accerti un obiettivo coerente sistematico dello Stato, prevede “l’obbligo per il concessionario di accettare le condizioni oggetto di tale normativa al fine di poter partecipare ad una nuova procedura di gara per il riaffidamento delle concessioni in questione”.
L’intervento dell’Avvocato generale presso la Corte di giustizia
L’Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Ue, al termine dell’udienza, ha comunicato che depositerà le proprie conclusioni il 4 luglio 2024. Successivamente si attenderà la decisione della Corte di giustizia.