Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”), è il terzo – e attualmente ultimo – Decreto Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Il novello decreto correttivo ha apportato modificazioni sostanziali a numerosi istituti del Codice della Crisi. Al netto di alcuni ritocchi di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter, da un lato, recepisce talune prassi o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce alcune novità largamente attese dagli operatori.
Il presente contributo mira a fornire una panoramica dei maggiori cambiamenti apportati dal Correttivo al Concordato Semplificato, agli Accordi di Ristrutturazione dei debiti e alla Transazione fiscale.
IL CONCORDATO SEMPLIFICATO
Il Concordato semplificato è uno strumento di regolazione della crisi subordinato al previo esperimento, con esito negativo, della Composizione Negoziata. Infatti, qualora la predetta soluzione stragiudiziale non si dimostri percorribile, ha la possibilità di presentare apposita domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato.
Per considerarsi verificata la predetta condizione è necessario che l’esperto abbia ravvisato concrete prospettive di risanamento e, dunque, che la CNC sia stata effettivamente avviata, che le trattative si siano svolte con “correttezza e buona fede” e che le possibili soluzioni (negoziali e non) si siano rivelate concretamente impraticabili.
Ciò premesso, tornando alle modifiche apportate dal Correttivo-ter, la prima riguarda l’art. 25-sexies con l’eliminazione del riferimento all’esito “positivo” delle trattative: il Concordato semplificato non è da considerarsi conseguenza immediata e diretta della conclusione negativa della CNC, in quanto il Codice prevede un successivo vaglio di ritualità da parte del tribunale.
È stato, inoltre, aggiunto un periodo al primo comma dell’art. 25-sexies: “Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano”. La previsione per l’imprenditore di poter formulare apposita domanda “prenotativa” di concordato semplificato, così da armonizzare la disposizione contenuta nell’art. 44 a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, determina un ampliamento del novero degli strumenti di regolazione della crisi utilizzabili per raggiungere l’obiettivo del superamento della crisi.
Accanto a questa possibilità, con le novità apportate al comma 3 è stata espressamente prevista la facoltà per il tribunale di concedere un termine ulteriore non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.
Inoltre, tra le modifiche apportate dal Correttivo-ter deve annoverarsi la possibilità di soddisfare non integralmente i creditori assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, secondo la formula di cui all’art. 84, comma 5, (prevista inizialmente per il Concordato Preventivo e che ora viene espressamente richiamato dalla norma in commento) “purché non in misura inferiore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti… al netto delle spese di procedura”. Ne deriva che in tale eventualità, con riferimento alla suddivisione in classi, il piano concordatario dovrà fornire specifica indicazione della soddisfazione prevista anche per i privilegiati degradati al chirografo.
In ultimo, il Correttivo ha modificato il comma 3 dell’art. 25-sexies, ampliando la serie di elementi oggetto di valutazione del tribunale con il cd. vaglio di ritualità; infatti, ora il Tribunale, prima di dichiarare aperta la procedura, dovrà valutare, oltre allo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e alla plausibilità del piano, anche la corretta formazione delle classi.
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Per quanto riguarda gli Accordi di ristrutturazione dei debiti (“ADR”), è stato oggetto di integrazione il comma 2 dell’art. 57, nel quale è stato introdotto il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 116 in materia di concordato preventivo (trasformazione, fusione e scissione), in merito alle operazioni straordinarie previste dal piano e alle relative opposizioni, per poter addivenire alla ristrutturazione perseguita con gli accordi.
Il Decreto Correttivo ha determinato, inoltre, l’introduzione del comma 4-bis che consente al debitore di chiedere, con espressa previsione di applicabilità degli artt. 99, 101 e 102 C.C.I.I., l’autorizzazione a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, esplicitando che i finanziamenti comprendono anche la richiesta di emissione di garanzie prededucibili.
La Relazione Illustrativa precisa che gli interventi di cui sopra sono “il frutto di una riorganizzazione sistematica della disciplina degli accordi di ristrutturazione e di quella del concordato preventivo, riorganizzazione che ha portato all’eliminazione di ogni riferimento gli accordi di ristrutturazione negli articoli 99, 101 e 102, inseriti nel Capo III del Titolo IV del Codice dedicato al solo concordato preventivo, e nell’inserimento, nell’articolo 57, della medesima disciplina dettata per il concordato”.
Tra le norme ancillari alla disciplina degli ADR, è stato emendato l’art. 58, comma 2, al solo fine di chiarire che l’opposizione avverso la rinegoziazione degli accordi o alle modifiche del piano si propone con ricorso e con il richiamo al procedimento dell’art. 48 C.C.I.I.
Per quanto attiene, invece, agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61), sono state apportate delle correzioni di natura prettamente terminologica, che possiamo riassumere nel seguente elenco:
- il riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, per esigenze di uniformità con le altre disposizioni del Codice che menzionano tale documento (vedasi quanto già detto in merito alle modifiche apportate alla CNC) (comma 2, lett. a);
- il riferimento al parametro della “misura del soddisfacimento del creditore in caso di liquidazione giudiziale” con riferimento al trattamento dei creditori non aderenti (comma 2, lett. d);
- è stato precisato che la proposta di omologa dell’accordo va notificata ai creditori da parte del debitore ed è stata altresì evidenziata la possibilità per il tribunale, previa istanza del debitore, di autorizzare le forme di notifica atipiche di cui all’art. 151 c.p.c., al fine di assicurare il contraddittorio e consentire le opposizioni da parte dei creditori non aderenti (comma 3);
LA TRANSAZIONE FISCALE
Con il Correttivo-ter è stata, inoltre, totalmente revisionata la disciplina della transazione fiscale di cui all’art. 63. Preme precisare che non si tratta di una modifica direttamente introdotta dal novello correttivo, in quanto trattasi di un recepimento delle disposizioni di cui al D.L. n. 69/2023 e al D.L. n. 145/2023.
Sul punto, la Relazione Illustrativa recita quanto segue:
“L’articolo viene modificato al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del Codice in esame e dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all’individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l’adesione alla proposta”.
Passando alle modifiche apportate all’istituto, è ora previsto che l’adesione degli Enti dovrà intervenire entro e non oltre novanta giorni dalla notificazione a mezzo PEC della proposta. Tale termine è prorogabile solamente in due casi:
- 60 giorni, qualora sia intervenuta una modifica della proposta;
- 90 giorni, qualora sia stata formulata una nuova proposta.
Ora la domanda di omologazione dovrà essere proposta solamente dopo aver ottenuto l’adesione o dopo che siano decorsi i termini di cui sopra, risolvendo così un contrasto giurisprudenziale.
Passando alla disciplina del cram-down fiscale, ossia quella specifica casistica che si verifica in caso di mancata adesione o di dissenso degli Enti e, qualora ne sussistano le condizioni, nell’ambito della quale può essere richiesta l’omologazione forzosa, anche se l’adesione è determinante, andiamo ad analizzare i requisiti per l’applicabilità.
In caso di mancata adesione o di voto contrario, l’omologazione con l’applicazione del cram-down può intervenire se l’adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:
- l’accordo non ha carattere liquidatorio;
- l’entità dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti è pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo;
- il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
- il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al 50%, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale (nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la soglia minima di soddisfacimento sale al 60%).
Di converso, non sarà invece possibile ricorrere al cram-down fiscale se:
- nei cinque anni precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell’accordo ai sensi dell’art. 58 (inclusi casi di successione nell’attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari);
- oppure ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il debito nei confronti dei creditori pubblici è pari o superiore all’80% del debito complessivo e (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di 5 periodi d’imposta anche non consecutivi oppure (b) per almeno un terzo dall’accertamento di violazioni realizzate con atti fraudolenti di vario tipo.