Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”), terzo – e attualmente ultimo – Decreto Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Il novello decreto correttivo ha apportato modifiche sostanziali a numerosi istituti del Codice della Crisi. Al netto di alcuni ritocchi di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter, da un lato, recepisce talune prassi o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce specifiche novità largamente attese dagli operatori.
Il presente contributo mira a fornire una panoramica dei maggiori cambiamenti apportati dal Correttivo alla Liquidazione Giudiziale e al Concordato nella liquidazione giudiziale.
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il Decreto Correttivo ha apportato diverse modifiche anche alla Liquidazione Giudiziale, portando nuova linfa alla sua disciplina, con l’obiettivo di accelerarne quanto più possibile lo svolgimento, soprattutto con riferimento alla fase liquidatoria.
Con riferimento alle azioni revocatorie, invero, con la modifica dell’art. 215, l’intervento riformatore ha voluto estendere la possibilità per il curatore di provvedere alla cessione di tutte le azioni giudiziarie di sua spettanza, per cui non saranno cedibili solamente le azioni revocatorie, ma anche quelle risarcitorie e recuperatorie, al fine di agevolare la celere conclusione della procedura; il dies a quo dal quale inizia a decorrere il periodo sospetto è la data del deposito del ricorso ex art. 40 C.C.I.I., o da quando incomincia la fase prenotativa.
In più, è stato oggetto di rettifica anche l’art. 166, comma 3, C.C.I.I., con il quale viene estesa anche al concordato semplificato l’esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie in esecuzione del relativo piano omologato, così come avviene per i piani attestati di risanamento.
Per quanto attiene, invece, ai contratti pendenti, il Correttivo-ter ha introdotto diverse modifiche di rilievo alla disciplina del contratto preliminare e ai rapporti di lavoro subordinato.
Con particolare riferimento all’ipotesi del contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., che non può essere oggetto di scioglimento qualora risulti che il contratto abbia a oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa del promissario acquirente, il terzo Decreto Correttivo introduce, all’art. 173, il comma 3-bis, secondo cui il creditore potrà contestare la congruità del prezzo pattuito e impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo ai sensi dell’art. 206, comma 3, qualora vi sia una sproporzione di almeno il 25% del prezzo di vendita stabilito nel preliminare. Se viene accertata la non congruità del prezzo, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene, salvo che il promissario acquirente offra il pagamento della differenza accertata prima che il collegio provveda sull’impugnazione ai sensi dell’art. 207, comma 13, C.C.I.I.
Inoltre, il comma 4 dell’art. 173, prevede ora, in caso di subentro del curatore nel preliminare, l’opponibilità ai creditori di tutte le somme versate con mezzi tracciabili al debitore prima dell’apertura della procedura (e non più soltanto della metà dell’importo). Sul punto, la Relazione Illustrativa così recita: “In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l’immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all’importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte sull’immobile”.
Per quanto attiene ai rapporti di lavoro subordinato ex art. 189 ss. C.C.I.I., il Correttivo ha razionalizzato e semplificato sia la procedura di recesso, sia quella di subentro del curatore nei rapporti di lavoro, con la previsione di scadenze temporali coerenti con i tempi della procedura e nel rispetto dei diritti dei lavoratori; inoltre, è intervenuto per rendere più efficienti i procedimenti connessi alla domanda di trattamento NASpI: i termini per la sua presentazione decorrono dall’unico momento in cui il singolo dipendente è messo nelle condizioni di formalizzare la richiesta, vale a dire dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.
Passando alle modifiche prettamente procedurali, preme segnalare che il Decreto Correttivo, nell’ottica di una maggiore celerità delle attività di liquidazione, ha modificato le seguenti norme:
- art. 213, ove è stato stabilito che per l’attuazione del programma è determinata la durata massima di 5 anni dall’apertura, salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite, nonché che il mancato rispetto dei tempi programmati senza giustificato motivo costituisca un’ipotesi di revoca dell’incarico al curatore;
- art. 216, comma 2, ove è previsto che il curatore debba fissare, con riferimento ai beni immobili, almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi (prima erano previsti almeno tre esperimenti di vendita all’anno).
Quanto invece alla domanda di ammissione al passivo, il Correttivo-ter ha chiarito che anche le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni garantiti da pegno debbano essere proposte con ricorso nel termine di cui all’art. 201 C.C.I.I., ossia almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
In tema di impugnazioni (opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione) sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 207 C.C.I.I.:
- è stato inserito il comma 11-bis, stabilendo che il giudice delegato eserciti tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini i per il deposito di note difensive;
- al comma 13, secondo periodo, è stato previsto che “In caso di transazione autorizzata ai sensi dell’art. 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità”;
- è stato inserito il comma 16-bis, secondo cui “All’esito dell’impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L’inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell’incarico”.
È stata oggetto di emendamento anche la competenza nell’ipotesi di previsione di insufficiente realizzo, in quanto ora è il giudice delegato ad emettere il decreto che dispone il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo, reclamabile dinanzi al Tribunale e non più avanti alla Corte d’Appello.
In ultimo, è stato oggetto di rettifica anche l’art. 234, comma 1, prevedendo la possibilità per il curatore di effettuare il deposito dell’istanza di chiusura della procedura ex art. 233, comma 1, lett. c) e d) anche in presenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto, così da non far maturare ulteriori spese che andrebbero inevitabilmente ad erodere eventuali riparti in favore della procedura.
CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALe
Il terzo Decreto Correttivo interviene altresì sull’istituto del Concordato nella liquidazione giudiziale.
La prima norma oggetto di integrazione è l’art. 240, alla quale è stato aggiunto il comma 4-bis, volto a disciplinare l’ipotesi di proposta di concordato formulata nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale cd. unitaria, ossia quella che coinvolge un gruppo di imprese.
È stato modificato l’art. 241, comma 2, ultima parte, in merito all’esame della proposta e le comunicazioni ai creditori, prevedendo che “in caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che il curatore o il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti”.
L’intervento correttivo ha anche emendato l’art. 244 nella parte in cui ora viene previsto che, in caso di più proposte, si considera approvata quella votata con “maggioranza più elevata dei crediti ammessi”, fermo il criterio cronologico in caso di parità.
È stato oggetto di riformulazione anche il comma 5 dell’art. 245, con il quale viene chiarito che, in caso di contestazione, la valutazione di cram-down del Tribunale riguarda il trattamento del credito in misura non inferiore all’ipotesi di prosecuzione della liquidazione giudiziale (anche in caso di voto contrario determinante degli enti fiscali e contributivi).
L’art. 246, al comma 1, prevede ora che “Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione” (e non condizionata al passaggio in giudicato). Il Correttivo-ter ha, peraltro, aggiunto il comma 2-bis, in base al quale “Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all’articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull’accertamento del credito o della causa di prelazione”.
In conclusione, all’art. 249 è stato introdotto il comma 1-bis: in correlazione con la modifica di cui all’art. 246, comma 1, è previsto che “in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati”. Il comma 3 è stato invece integrato della previsione per cui “nel caso di cessione di uno o più beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo”.