Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”), terzo – e attualmente ultimo – Decreto Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Il novello decreto correttivo ha apportato modifiche sostanziali a numerosi istituti del Codice della Crisi. Al netto di alcuni ritocchi di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter, da un lato, recepisce talune prassi o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce specifiche novità largamente attese dagli operatori.
Il presente contributo mira a fornire una panoramica dei maggiori cambiamenti apportati dal Correttivo agli adeguati assetti e agli strumenti di allerta.
ADEGUATI ASSETTI E STRUMENTI DI ALLERTA
Il Decreto Correttivo ha apportato alcune modifiche anche agli strumenti di prevenzione della crisi (c.d. allerta precoce) e agli adeguati assetti.
Nello specifico, è intervenuto sull’art. 3, comma 4, C.C.I.I., l’animus dell’articolo di riferimento, per chiarire che i segnali elencati servono ad agevolare, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, la “previsione” di cui al comma 3.
In tale norma è stabilito che le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale e ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata, nonché per effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Ne deriva che non si tratta di segnali di allarme per una situazione già compromessa, bensì di elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e, soprattutto, preventiva.
Tale emendamento ha determinato una modifica sostanziale: non si fa più riferimento a indicatori di una crisi in atto, ma viene suggerito quel che occorre per prevederla e prevenirla, in modo tale che – possibilmente – non si manifesti affatto.
L’art. 3 racchiude quindi gli elementi che forniscono indicazioni in chiave preventiva.
Ciò implica che le imprese, per potersi avvalere di tali strumenti, dovranno adottare misure idonee e munirsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 2086 c.c., al fine della tempestiva rilevazione dei sintomi dello stato di crisi, con la finalità di porvi rimedio tempestivamente grazie all’adozione delle iniziative necessarie a farvi fronte.
Al fine di intensificare e rafforzare ulteriormente l’assetto di prevenzione dello stato di crisi, il novello Correttivo ha pertanto emendato anche l’art. 25-octies, comma 1, che, seppur afferente all’istituto della composizione negoziata della crisi, ora prevede che anche il soggetto incaricato della revisione legale (e non più solo l’organo di controllo), nell’esercizio delle proprie funzioni, abbia l’obbligo di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti dello stato di insolvenza e/o dello stato di crisi, ai fini della presentazione dell’istanza per la nomina dell’Esperto, il tutto in conformità con il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 Continuità Aziendale.
Inoltre, la Relazione Illustrativa precisa che l’obbligo di segnalazione è relativo solamente alla sussistenza dello stato di crisi o di insolvenza, e non anche all’esistenza di meri segnali di difficoltà (ovvero, di pre-crisi), al fine di evitare che vi siano segnalazioni non utili o effettuate dagli organi di cui sopra al solo fine di “schermare” ipotetiche azioni di responsabilità.
Pare che la norma in commento implicitamente estenda ai revisori legali dei conti l’onere di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità, che, in realtà, probabilmente dovrebbe essere riservato al solo organo di controllo.
Oggetto di rettifica è stato anche il secondo comma dell’art. 25-octies, il quale ora prevede che la tempestiva segnalazione in caso di crisi o di insolvenza sia valutata ai fini “dell’attenuazione o esclusione” della responsabilità degli organi di controllo, al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie di cui agli artt. 2407 c.c. (responsabilità dell’organo di controllo) e 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (responsabilità dei revisori legali dei conti).
È stato inoltre aggiunto un secondo periodo che, al fine di fornire puntuali indicazioni ai soggetti segnalanti e quindi di evitare segnalazioni frettolose (oppure tardive), chiarisce che la nozione di segnalazione tempestiva possa essere considerata tale se effettuata nei sessanta giorni successivi da quando l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’espletamento corretto e diligente delle proprie funzioni, siano venuti a conoscenza dello stato di crisi.
In buona sostanza, la data di effettiva conoscenza della crisi (i.e., scientia decoctionis) è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non abbiano tenuto un comportamento negligente e, quindi, non abbiano preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà per loro colpa (ad esempio, perché hanno omesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l’acquisizione della documentazione utile).