Il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 12 comma 7 dello Statuto dei diritti dei contribuenti sul divieto di accertamento ante tempus vale anche nel caso di “accesso breve” e di richiesta di documentazione scritta da parte dell’amministrazione finanziaria. È quanto emerge in una recentissima sentenza delle Corte di Cassazione commentata dall’avvocato tributarista prof. Alessandro Dagnino, managing partner di LEXIA Avvocati, in una puntata dell’approfondimento “Diritti e tributi”.
Nel caso trattato, al giudice di ultima istanza era chiesto di decidere quale fosse da data a partire dalla quale dovesse computarsi il tempo per il rispetto del diritto del contribuente. Un diritto che tutela la possibilità per il cittadino di proporre osservazioni e presentare richieste all’Ente impositore prima che lo stesso emetta l’atto di accertamento.
“Il principio fissato dalla Cassazione – commenta l’avvocato Alessandro Dagnino – rappresenta un ulteriore specificazione del principio secondo cui all’esercizio del potere autoritativo da parte dell’Amministrazione vada preferito l’attuazione consensuale del rapporto tributario”.
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