Decreto Legge 17 maggio 2022, n°50, convertito con modificazioni in legge del 15 luglio 2022, n° 91
il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, entrato in vigore in data 18 maggio 2022 (di seguito, per brevità, “Decreto Aiuti” oppure “D.L. 50/2022”) prevedeva “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Ora il Decreto Aiuti è stato convertito con modificazioni mediante la legge n° 91 del 15 luglio 2022 (la “Legge di conversione”).
La Legge di conversione, a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore in data 16 luglio 2022.
Con particolare riferimento al settore delle fonti rinnovabili si segnalano, quali interventi di maggior rilievo, l’introduzione di:
- misure di semplificazione degli iter autorizzativi;
- disposizioni relative alle aree idonee all’installazione degli impianti FER;
- misure sul credito d’imposta ed altri incentivi;
- disposizioni per il settore agricolo;
- disposizioni in materia di impianti geotermici.
Misure di semplificazione degli iter autorizzativi
(artt. 6, 7, 10 del Decreto Aiuti)
Novità in materia di VIA
- Semplificazione del procedimento di VIA statale: Per i progetti sottoposti a VIA di competenza statale è previsto che, nel caso in cui i pareri delle altre amministrazioni coinvolte siano contrastanti, le eventuali deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri[1] sostituiscano il provvedimento di VIA (art. 7 del Decreto Aiuti). La norma prevede inoltre che tali deliberazioni confluiscano nel procedimento autorizzatorio unico, che deve essere concluso dall’amministrazione competente entro i successivi 60 giorni. Ove il Consiglio dei ministri si esprima per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.
- Progetti sottoposti a VIA di competenza statale – L’art. 10 del Decreto Aiuti precisa che vi rientrino anche:
- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse o il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una procedura di VIA o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale;
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse o il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una VIA o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale
- Proroga della VIA – Un’importante precisazione viene introdotta all’art. 25 comma 5 del d.lgs 152/2006, ove viene specificato che, laddove non sia intanto cambiato il contesto ambientale di riferimento, il provvedimento di proroga della VIA non può contenere ulteriori e diverse prescrizioni rispetto a quelle già contenute nel provvedimento di VIA originario. Inoltre, in sede di conversione è stato precisato che ove sia decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente (art. 10 Decreto Aiuti).
- Esclusione dalla VIA per gli elettrodotti aerei – Sono inoltre esclusi ora dall’ambito di applicazione della VIA statale gli elettrodotti aerei aventi tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km; sono esclusi anche quelli in cavo interrato in corrente alternata con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri (art. 10 del Decreto Aiuti che ha soppresso il punto 4 dell’Allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).
- Procedimento di VIA – L’art. 23 comma 1 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 10 del Decreto Aiuti, prevede ora che il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico, oltre ai documenti già indicati in precedenza, anche:
- la relazione paesaggistica (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005) o la relazione paesaggistica semplificata (di cui al D.P.R. 31/2017);
- l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.
Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA, l’autorità competente è tenuta a verificare la completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1[2], nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiederà al proponente la relativa integrazione, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, o qualora all’esito della nuova verifica (da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di 15 giorni), la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
Procedure autorizzative per le Aree Idonee
È previsto che, in caso di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti FER e di quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili) ricadenti in aree idonee, nei procedimenti di autorizzazione (inclusi quelli per l’adozione della VIA), l’autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione di tale parere, l’amministrazione competente provvede comunque in merito alla domanda di autorizzazione (l’art. 6 del Decreto Aiuti ha apportato alcune modifiche all’art. 22 del d.lgs. 199/2021, introducendo il comma 1-bis).
Autorizzazione Unica
Per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa (inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione) e da quelli fotovoltaici il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse (l’art. 7 del Decreto Aiuti ad integrazione dell‘art. 12 comma 4-bis del d. lgs. 387/2003).
Dila
Per 24 mesi decorrenti dal 16 luglio 2022, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp saranno autorizzati tramite Dila purché:
- ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali e finalizzati a utilizzare l’energia autoprodotta dalle medesime strutture,
- le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del ai sensi del d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 6 comma 2-septies Decreto Aiuti).
Titoli abilitativi
Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in 3 anni dal rilascio del titolo (art. 7-bis del Decreto Aiuti).
Nuove aree idonee all’installazione degli impianti FER
(art. 6 – 7 del D.L. 50/2022)
Alla luce del Decreto Aiuti sono considerate idonee anche le seguenti aree:
- le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, né nella fascia di rispetto di tali beni. A tal riguardo, viene precisato che “la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici” (art. 20, comma 8, lett c-quater) del d.lgs. 199/2021 così come modificato dall’art. 6 del Decreto Aiuti). E’ importante precisare che tale nuova disposizione fa comunque salve le previgenti ipotesi di aree idonee previste dall’art. 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021;
- per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell’area occupata o comunque con variazioni limitate, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh (prima 3 MWh) per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico (art. 6 del Decreto Aiuti che ha modificato l’art. 20, comma 8, lett. a) del d.lgs. 199/2021);
- le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (art. 7 del Decreto Aiuti che ha modificato l’art. 20, comma 8, lett. c) del d.lgs. 199/2021);
- le medesime aree già considerate idonee per gli impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 20 comma 8, lett. c-ter) del d.lgs. 199/2021, sono ora considerate idonee anche per la localizzazione di impianti di produzione di biometano.
Misure sul credito d’imposta
L’art. 2 del Decreto Aiuti ha inciso sul regime del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, previsto in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, elevando i valori percentuali già previsti dai precedenti decreti. In particolare, la soglia del suddetto contributo è stata elevata nelle seguenti misure:
- 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, di cui all’art. 4 del. d.l. 21/2022 (Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale);
- 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 di cui all’art. 5 del. d.l. 17/2022 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale);
- 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022 di cui all’art. 3 comma 1 del d.l. 21/2022 (Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica).
Inoltre, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta (di cui agli articoli 3 e 4 del d.l. 21/2022), ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente (su sua richiesta) una comunicazione riportando il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, conformemente a quanto disposto dal Decreto Aiuti, ha adottato la Delibera n. 373/2022/R/com del 29 luglio 2022, con cui ha definito il contenuto minimo della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore (art. 2 comma 3-bis del Decreto Aiuti).
L’art. 4 del D.L. 50/2022 – modificando la disciplina di cui al d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 – prevede ora, per le imprese “a forte consumo di gas naturale”[3], un’estensione al primo trimestre 2022 del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere ceduto a soggetti diversi dalle suddette imprese, ad esempio ad istituti di credito.
Disposizioni per il settore agricolo
(Art. 8 del Decreto Aiuti)
È ritenuta ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese appartenenti al settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica (compreso quello famigliare). Tali imprese possono anche vendere in rete l’energia elettrica prodotta.
Tuttavia, trattandosi di aiuti di stato, è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea ai fini dell’efficacia di tale disposizione.
Disposizione in materia di impianti geotermici
(Art. 6 del Decreto Aiuti)
Entro 60 giorni dal 16 luglio 2022, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le Regioni e gli Enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche (di cui al d.lgs. 387/2003), sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e sentiti i Comuni coinvolti, da adottare entro 90 giorni dal 16 luglio 2022 sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo di tali risorse (art. 6 comma 2-ter – 2-quinquies del Decreto Aiuti).
[1] Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400: “Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”.
[2] Riguardante le consultazioni transfrontaliere laddove piani, programmi, progetti e impianti, abbiano impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda.
[3] Vale a dire le imprese che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541 e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.