TIAD: nuovi incentivi per autoconsumo e comunità energetiche

Contenuti

In data 27 dicembre 2022 l’Arera ha adottato la Delibera n. 727 (la “Delibera 727/2022“) con la quale è stato approvato il c.d. “Testo Integrato Autoconsumo Diffuso” (di seguito il “TIAD”), (Allegato A alla Delibera) e che riporta alcune novità in tema di Comunità Energetiche (“CER“).

Il TIAD trova applicazione a decorrere dall’ultima data tra (i) il 1° marzo 2023 e (ii) la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che ha ad oggetto, inter alia, aspetti definitori e ulteriori elementi attinenti all’erogazione degli incentivi per le configurazioni del c.d. autoconsumo collettivo (tra cui le Comunità Energetiche) che al momento non risulta ancora essere stato adottato.

In via preliminare, appare opportuno osservare che la Delibera 727/2022 non prevede novità dal punto di vista “strutturale” delle CER, confermando gli emendamenti già introdotti con il d.lgs. 199/2021 e, in particolare, la possibilità che le CER possano servirsi di impianti con potenza fino a 1 MW (che sottendono alla medesima cabina primaria) e la regola per cui la partecipazione ad una CER non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

Fermo quanto sopra, si sintetizzano – qui di seguito – le principali novità introdotte dalla Delibera 727/2022:

(i) introduzione di definizioni specifiche (i.e. energia elettrica autoconsumataenergia elettrica autoconsumata per livello di tensioneenergia elettrica condivisaenergia elettrica immessa ai fini della condivisioneenergia elettrica prelevata ai fini della condivisione) che assumono rilievo con riferimento ai calcoli degli incentivi;

(ii) l’energia elettrica oggetto di incentivazione è suddivisa per ciascun impianto di produzione qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi;

(iii) il referente della CER (che fino ad oggi è sempre stato identificato nella stessa CER) potrà essere anche un altro soggetto, al quale la CER conferisce un mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile;

(iv) viene confermato il principio di cui all’articolo 3 del  d.lgs. 199/2021 per cui l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 (15 dicembre 2021) nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge (sono gli impianti realizzati ai sensi della disciplina transitoria e che, inter alia, sottendono alla medesima cabina secondaria ed hanno una potenza nominale massima pari a 200 kW) non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%. Si precisa, altresì, che l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione può essere prodotta anche da impianti gestiti da produttori terzi (anche diversi dal referente della configurazione) purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa;

(v) viene disciplinato il ruolo del GSE con riferimento all’accesso al servizio delle CER, all’autoconsumo e alla determinazione degli incentivi. In particolare, vengono disciplinate le modalità di calcolo del GSE per il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica e viene chiarito che il GSE dovrà adottare delle nuove regole tecniche contenenti i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari per l’applicazione della Delibera 727/2022 e altre indicazioni di dettaglio (quali, ad esempio, le modalità di conferimento dei mandati, di comunicazione ai referenti, di cessione dei crediti, di eventuale restituzione degli incentivi in caso di recesso anticipato, etc..);

(vi) viene ribadito il concetto per cui il servizio per l’autoconsumo diffuso è incompatibile con il regime di scambio sul posto;

(vii) introduzione di una novità con riferimento all’individuazione del perimetro della cabina primaria. In particolare, le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie devono pubblicare sui propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023. Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie è valida fino al 30 settembre 2023 e sono sottoposte alla consultazione dei soggetti interessati che possono trasmettere alle relative imprese distributrici le proprie osservazioni entro il 31 maggio 2023. L’indicazione di tali aree viene inoltre comunicata dalle imprese distributrici al GSE il quale provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito. Le aree sottese alle singole cabine primarie, a decorrere dal 1° ottobre 2023, sono aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche;

(viii) introduzione del principio (da specificare nelle nuove regole tecniche del GSE che dovranno essere adottate) secondo cui più comunità energetiche rinnovabili possono fondersi in un’unica comunità energetica rinnovabile.

Data
Consulta i nostri professionisti