Il Decreto PNRR 3 e le nuove disposizioni per il settore delle fonti rinnovabili

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Decreto Legge 24 febbraio 2023, n 13

Con il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, entrato in vigore in data 25 febbraio 2023, (di seguito, per brevità, “Decreto PNRR 3” o “D.L. 13/2023”) sono state adottate “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. Con particolare riferimento al settore delle fonti rinnovabili si segnalano, quali interventi di maggior rilievo, l’introduzione di novità normative nelle seguenti materie:

  • Conferenza di servizi;
  • Beni demaniali su cui installare impianti FER;
  • Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale;
  • Disposizioni in materia di VIA;
  • Disposizioni per l’idrogeno verde rinnovabile;
  • Disposizioni relative alle aree idonee
  • Semplificazioni dell’iter autorizzativo;
  • Comunità Energetiche (“CER”).

Conferenza di servizi

(art. 14 comma 8 del Decreto PNRR 3)

A parziale modifica dell’art. 13 del Decreto legge 76/2020 (relativo all’accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi) fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge 241/1990, le Amministrazioni procedenti adottano (dunque viene meno la facoltà) lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge. In particolare, tutte le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni (non più 60 giorni) e, solo in caso di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il suddetto termine è di 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea.

Beni demaniali su cui installare impianti FER

(art. 16 del Decreto PNRR 3)

L’Agenzia del demanio individua i beni immobili di proprietà dello Stato ed i beni statali in uso alle Amministrazioni per installare impianti FER. Tali beni rientrano quindi tra le aree idonee di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (il “d.lgs 199/2021”) e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all’art. 22 del medesimo d. lgs 199/2021, in particolare:

  • nei procedimenti di autorizzazione di impianti FER situati in aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di VIA, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
  • i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale

(art. 19 comma 1 del Decreto PNRR 3)

A richiesta del proponente i procedimenti di cui ai titoli III[1] e III-bis[2] della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il “d. lgs. 152/2006”) sono coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista[3].

L’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA- AIA di cui sopra è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento.

Disposizioni in materia di VIA

(art. 19 comma 2 del Decreto PNRR 3)

All’art. 25 del d.lgs 152/2006 relativo al procedimento di VIA è aggiunto il comma 2-sexies che prevede che l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il “d. lgs 50/2016”) o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (il “d. lgs 42/2004”).

Inoltre, tra i documenti da allegare all’istanza di VIA non c’è più l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del d.lgs. 50/2016 (prima previsto dalla lettera g-ter dell’art. 23 comma 1 del d.lgs. 152/2006).

Disposizioni per l’idrogeno verde rinnovabile

(art. 41 del Decreto PNRR 3)

Viene previsto che nell’ambito del procedimento di VIA hanno priorità non solo i progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (come meglio individuati dall’allegato I-bis alla parte seconda del d. lgs 152/2006), ma anche i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti (modifica introdotta all’art. 8 comma 1 del d. lgs 152/2006).

Il punto 6-bis dell’allegato II alla parte seconda del d. lgs 152/2006 prevede ora che “gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde o rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro” sono assoggettati alla VIA di competenza statale

Disposizioni relative alle aree idonee

(art. 47 comma 1 del Decreto PNRR 3)

In tema di aree considerate idonee, il Decreto PNRR 3 ha apportato le seguenti modifiche all’art. 20 comma 8 del d. lgs 199/2021:

  • la lett. c-bis 1) ora prevede che sono considerate aree idonee anche i “siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori”;
  • la lett. c-quater ora stabilisce che le fasce di rispetto dalle aree tutelate da considerare sono ridotte a 3 km in caso di impianti eolici (non più 7 km) e a 500 metri in caso di impianti fotovoltaici (non più 1 km).

Resta in ogni caso ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura ad esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, secondo quanto previsto all’art. 12, comma 3-bis, del d. lgs 387/2003.

Semplificazioni degli iter autorizzativi

(art. 47 comma 1 – 49 del Decreto PNRR 3)

  • 22 bis D. lgs. 199/2021 – libera installazione di impianti fotovoltaici in aree industriali/commerciali/discariche

Al d.lgs 199/2021 è inserito l’art. 22-bis, che prevede che l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è quindi subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.

Se i suddetti impianti ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente soprintendenza, la quale, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, deve adottare nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dei suddetti impianti.

  • 12 d.lgs. n. 387/2003 – impianti di accumulo idroelettrico e tempistiche per il rilascio dell’Autorizzazione Unica

All’art. 12 del d. lgs 387/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

  • al comma 3: con riferimento agli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica (ora MASE), sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque;
  • il comma 4: il rilascio dell’autorizzazione unica comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) se è previsto e il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica può essere avviato anche in pendenza del termine per la conclusione del procedimento di VIA. Il termine ultimo per chiudere il procedimento di autorizzazione unica è 150 giorni (comprensivo della VIA).

Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 – pubblicazione della PAS ed impianti eolici

È stato aggiunto all’art. 6 del d.lgs. 28/2011 il comma 7-bis il quale  prevede che, decorso il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione entro il quale il Comune può opporsi all’esecuzione dell’intervento, l’interessato trasmette la copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione (“BUR”) sul cui territorio insiste l’intervento, che vi provvede entro i successivi 10 giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

È stato parzialmente modificato l’art. 7-bis comma 5 del d. lgs. 28/2011 il quale ora prevede che per gli impianti fotovoltaici e termici su edifici o strutture edilizie l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.

È stato anche aggiunto il comma 5-bis che stabilisce che non occorre il rilascio di nessun permesso per l’installazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000.

Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2002, n. 55 – impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti FER

All’art. 1 comma 2-quater, lettera c) del DL 7/2022 è introdotta la possibilità di applicare la PAS se l’impianto FER è in esercizio o autorizzato ma non ancora in esercizio.

Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 – impianti fotovoltaici in aree agricole

All’art. 11 del DL 17/2022 è aggiunto il comma 1-bis, che prevede che – previa definizione delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili in aree agricole gli impianti fotovoltaici che rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • sono ubicati al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  • se localizzati in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, rispettano i limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni;
  • sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica, alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia;
  • i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (“GSE”).

L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

Comunità energetiche (“CER”)

(art. 47 comma 4, 5, 10 e 11 del Decreto PNRR 3)

(i) concessione di aree pubbliche per le CER: fino al 31 dicembre 2025,  in deroga a quanto dall’art. 12 comma 2 del d.lgs. 28/2011, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti FER  finanziati mediante le risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione (nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione) aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle CER.

A tal fine, gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (“ANAC”), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie.

Qualora più CER richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna Comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto.

(ii) incentivi:  le CER i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole (in forma individuale o societaria) – anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs 228/2001 – possono accedere agli incentivi di cui all’articolo 8 del d. lgs 199/2021 in relazione ad impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrovoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria. L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette CER rimane nella loro disponibilità.

Tali previsioni si applicano anche ad altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all’art. 30 del d. lgs. 199/2021 se realizzate da:

  • imprenditori agricoli;
  • imprese agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
  • cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.

Si ricorda che l’efficacia delle previsioni del Decreto PNRR 3 è subordinata alla conversione in Legge, che dovrà necessariamente intervenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto medesimo.

[1] In particolare, Verifica di assoggettabilità a VIA (“Screening Via”), Studio d’impatto ambientale, VIA, Provvedimento Unico in materia ambientale (“PUA”), Provvedimento Autorizzatorio unico regionale (“PAUR”).

[2] In particolare, Autorizzazione integrata ambientale (“AIA”).

[3] Tale gruppo è formato da quattro componenti della Commissione di cui all’art. 8, comma 2, del d. lgs. 152/2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo art. 8 del d. lgs. 152/2006 e da quattro componenti della Commissione di cui all’art. 8-bis del d. lgs. 152/2006, designati dai rispettivi Presidenti.

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