La proposta di emendamento all’art. 47 del D.L. 13/2023 che esclude la VIA nelle aree idonee

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L’art. 6 del Regolamento UE 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 prevede la possibilità per gli Stati membri di esonerare dalle valutazioni ambientali i progetti di energia rinnovabile, i progetti di stoccaggio dell’energia e i progetti di rete elettrica ubicati in aree dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, già oggetto di valutazione ambientale strategica (di seguito “VAS”), conclusasi con esito positivo.

Con l’obiettivo di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento UE, il Governo ha presentato una proposta di emendamento al Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (di seguito, “D.L. 13/2023”), il quale prevede l’introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’art. 47.

In particolare, di seguito le principali novità:

  • Il nuovo comma 1-bis prevede l’esenzione dai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito, “screening VIA”) e di valutazione di impatto ambientale (di seguito, “VIA”) per i seguenti progetti:
    • a) Impianti fotovoltaici e relative opere e infrastrutture connesse di potenza fino a 30 MW, inclusi i sistemi di accumulo, ricadenti nelle aree idonee ex lege di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
    • b) Impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nelle aree idonee ex lege di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
    • c) Progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedono variazione dell’area occupata e di potenza fino a 50 MW ricadenti nelle aree idonee ex lege di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
    • d) Progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedono variazione dell’area occupata e di potenza fino a 50 MW (a seguito dell’intervento di repowering) ricadenti nelle aree idonee ex lege di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS;
    • e) Impianti FER off-shore di potenza non superiore a 50 MW ricadenti nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 199/2021, già sottoposto positivamente a VAS.
  • Il comma 1-ter prevede che l’esenzione si applichi anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti FER o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, ricadenti nelle aree contemplate dal Piano Terna di cui all’art. 36 del D.lgs. 93/2011 già sottoposti positivamente a VAS.
  • Infine, il comma 1-quater prevede la possibilità per il proponente di scegliere se beneficiare o meno delle suddette esenzioni anche per i progetti per i quali – alla data di entrata in vigore della disposizione in esame – è già in corso un procedimento di screening VIA o di VIA 2 L’esenzione – se approvata – dovrebbe trovare applicazione a partire dall’entrata in vigore del testo definitivo dell’art. 47 fino al 30 giugno 2024.
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