Il Documento di Consultazione del GSE sulle regole operative per l’autoconsumo diffuso

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Il GSE, in data 05/06/2023, ha pubblicato un Documento di consultazione al fine di acquisire elementi utili alla definizione delle Regole Operative relative all’erogazione del servizio di autoconsumo diffuso definito dal Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso (“TIAD”) dell’ARERA e dal prossimo decreto attuativo di incentivazione definito dal MASE ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 199/2021.

Il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) ha avviato una consultazione in vista della predisposizione delle nuove Regole Operative relative all’erogazione del servizio per l’Autoconsumo diffuso definito dal TIAD e dal decreto di attuazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) di cui all’art. 8 del D.lgs. 199/2021.

Gli ambiti oggetto di consultazione sono i seguenti:

Ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso, il quale comprende:

  • AI – Individuazione del soggetto Referente;
  • A2 – Definizione dei poteri controllo per le Comunità Energetiche (“CER”);
  • A3 – Disponibilità dell’impianto di produzione per le CER.

Attivazione del servizio per l’autoconsumo diffuso, il quale comprende:

  • B1 – Gestione del contratto

Erogazione dei contributi per il servizio per l’autoconsumo diffuso, il quale comprende:

  • C1 – Meccanismo di acconto e conguaglio

Ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso

A1 – Individuazione del Soggetto Referente

La proposta del GSE è che il ruolo del Referente possa essere svolto anche da figure diverse rispetto a quelle individuate dal TIAD all’art. 1, comma 1 lett. hh, che abbiano specifici requisiti soggetti e oggettivi.

In particolare, per tutte le tipologie di autoconsumo diffuso, il GSE ritiene che il ruolo di Referente possa essere esercitato dal produttore anche terzo rispetto alla configurazione o da altri soggetti diversi dal produttore se sussistono requisiti che assicurano forme di tutela analoghe a quelle fornite dal produttore.

I requisiti richiesti sono:

  • Requisito soggettivo: adeguata professionalità e competenza tecnica nell’erogazione dei servizi nel settore dell’energia;
  • Requisito oggettivo: adeguate garanzie patrimoniali.
  • La domanda del GSE è: Si condivide la proposta? Come rendere i requisiti facilmente individuabili (e.g. codice ATECO, stato patrimoniale)? Quali ulteriori requisiti prevedere per meglio identificare il Referente?

A2 – Definizione dei poteri controllo per le CER

La proposta del GSE è che per poteri di controllo della CER[1] si devono intendere “quei poteri che, in base alle configurazioni assunte dalle CER, sono attribuiti a soggetti scelti per garantire il corretto conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento. Tali soggetti potranno essere singoli o far parte di un organo costituito per tale finalità”.

Per il GSE è, infatti, necessario introdurre una definizione di “poteri di controllo” che possa essere adatta ad ogni tipologia di autoconsumo diffuso.

  • La domanda del GSE è: Quali ulteriori elementi sarebbe necessario prendere in considerazione per il rispetto dei requisiti di cui all’art. 31, comma 1 lett. b, del D.lgs. 199/2021?

A3 – Disponibilità dell’impianto di produzione per le CER

La proposta del GSE è che la disponibilità e il controllo dell’impianto di produzione[2] da parte della CER possano essere dimostrati attraverso un accordo sottoscritto tra le Parti (i cui contenuti minimi potrebbero essere individuati dal GSE nelle RO). Tale accordo dovrebbe avere una durata almeno annuale e riportare informazioni dalle quali si possa evincere che l’impianto venga esercito nel rispetto degli accordi definiti con la CER e delle norme di riferimento.

Al termine della durata dell’accordo, le Parti possono prevedere la proroga tacita dello stesso ovvero possono sottoscriverne uno nuovo.

  • La domanda del GSE è: Quali elementi dovrebbero essere inseriti nell’accordo tra produttore e CER perché siano verificate le condizioni previste dall’art. 3.4 lett. g del TIAD[3]?

Attivazione del servizio per l’autoconsumo diffuso

B1 – Gestione del contratto

La proposta del GSE è di confermare le modalità già previste dalle Regole Tecniche per l’autoconsumo diffuso. Il Referente può, in questo caso, richiedere al GSE, nel momento della richiesta di accesso al servizio per la valorizzazione dell’incentivo e dei corrispettivi ARERA, anche il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete alle condizioni del ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione ovvero per unità di produzione.

  • La domanda del GSE è: Si condivide la proposta?

Erogazione dei contributi per il servizio per l’autoconsumo diffuso

C1 – Meccanismo di acconto e conguaglio

La proposta del GSE è di erogare su base mensile un corrispettivo di acconto dell’energia elettrica oggetto di incentivazione calcolato sulla base di specifici parametri tecnici della configurazione.

Si prevede la prima sessione di conguaglio entro il 15 maggio dell’anno a + 1.

Il GSE, in ogni caso, mette a disposizione del Referente su base mensile i dati di misura ricevuti da parte dei gestori di rete.

  • La domanda del GSE è: Si condivide la proposta? Come dovrebbero essere individuati i parametri tecnici della configurazione per garantire semplicità di calcolo, trasparenza e adeguatezza del contributo erogato?

I soggetti interessati devono far pervenire, entro il 19 giugno 2023, le proprie osservazioni per iscritto utilizzando il template disponibile a questo link attraverso l’indirizzo mail consultazione.acc.cer@gse.it

Il Documento di Consultazione è stato pubblicato sul sito del GSE  ed è consultabile a questo link.

[1] Cfr. art. 31, comma 1 lett. b, del D.lgs. 199/2021: “la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”.

[2] Cfr. art. 31, comma 2 lett. a, del D.lgs. 199/2021 e art. 3.4 lett. g del TIAD.

[3] Art. 3.4. lett. g del TIAD: “Ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni: i. rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME; ii. rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa”.

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