Il nuovo Decreto “Parco Agrisolare” 2023

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm 19 aprile 2023, a seguito del via libera della Commissione Europea, che fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, a cui sono dedicate risorse pari a quasi 1 miliardo di euro a valere sui fondi del PNRR.

Il 1° luglio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 19 aprile 2023, relativo agli “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»” (il “Decreto Parco Agrisolare”). Tuttavia, si dovrà attendere la pubblicazione dell’avviso di adesione da parte del Ministero delle politiche agricole per poter presentare domanda ed avere accesso a tale contributo.

Soggetti beneficiari (art. 1 comma 1, lett. w) e x) e art. 4 Decreto Parco Agrisolare)

Ai sensi del Decreto Parco Agrisolare, sono “soggetti beneficiari” delle risorse le imprese del settore agricolo e agroalimentare, dove per “settore agricolo” s’intende l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria[1] e della trasformazione di prodotti agricoli[2].

Più precisamente, le suddette imprese possono essere:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (che sarà identificato mediante il citato avviso di adesione);
  3. le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del Codice civile[3] e le cooperative o loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, come previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  4. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Alla data di presentazione della domanda, tali soggetti devono essere in possesso di determinati requisiti, tra i quali:

  1. essere iscritti nel registro delle imprese;
  2. essere nel pieno esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  3. essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”);
  4. non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo;
  5. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
  6. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  7. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà[4].

Interventi e spese ammissibili (art. 6 Decreto Parco Agrisolare)

Gli interventi ammissibili devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Unitamente a ciò, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Inoltre, nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici sono altresì considerate ammissibili (solo se comprovate) le seguenti spese:

  1. acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  2. sistemi di accumulo;
  3. fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  4. costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo (in ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00).

È anche consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

Intensità del contributo (Tabelle 1A, 2A, 3A, 4A)

  1. Contributo agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria[5]: 80%;
  2. Contributo agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: 80%;
  3. Contributo agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014[6]: 30%[7];
  4. Contributo agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014: 30%[8].

Domanda ed accesso al contributo (art. 7-8 Decreto Parco Agrisolare)

I soggetti aventi le caratteristiche di cui all’art. 4 Decreto Parco Agrisolare potranno presentare domanda al GSE nelle modalità decise nell’avviso di adesione (di cui si attende ancora la pubblicazione), allegando la necessaria documentazione.

Il GSE, a seguito dell’istruttoria sulle domande pervenute, provvederà a redigere l’elenco dei potenziali beneficiari, che verrà poi pubblicato sul sito del GSE e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Realizzazione degli interventi (art. 9 Decreto Parco Agrisolare)

I beneficiari del contributo dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e comunque entro il 30 giugno 2026.

In caso contrario, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita.

Cumulo (art. 11 Decreto Parco Agrisolare)

È ammesso il cumulo del contributo con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.

È altresì ammesso il cumulo con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

[1] Ai sensi dell’art. 33 comma 46 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), la produzione primaria è la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

[2] Ai sensi dell’art. 33 comma 47 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), la trasformazione dei prodotti agricoli è qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

[3] Ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

[4] Secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 18 del Regolamento UE 651/2014 avente ad oggetto le diverse tipologie e caratteristiche delle imprese.

[5] Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto Parco Agrisolare, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici possono ottenere gli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

[6] Il Regolamento (UE) n. 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

[7] L’intensità degli aiuti essere aumentata in base alla tipologia di azienda beneficiaria.

[8] L’intensità degli aiuti essere aumentata in base alla tipologia di azienda beneficiaria.

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