Al via la seconda fase di sperimentazione della Sandbox Fintech

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS hanno comunicato l’avvio dal 3 novembre al 5 dicembre 2023 della seconda fase di sperimentazione della c.d. “Sandbox Fintech” italiana.

La partecipazione alla Sandbox consente di sperimentare prodotti e servizi innovativi potendo beneficiare di significative esenzioni rispetto alla normativa regolamentare di riferimento.

L’annuncio fa seguito alle novità recentemente introdotte dal c.d. “Decreto Fintech”, che ha significativamente ampliato la possibilità di presentare domanda di ammissione per la sperimentazione di progetti comportanti la prestazione di servizi di investimento da parte di soggetti privi della licenza richiesta ai sensi della MiFID2.

Che cos’è la Sandbox Fintech?

Il Decreto Legge n. 34/2019 ha introdotto in Italia la c.d. sandbox fintech (la “Sandbox”), che consente agli intermediari e agli operatori del settore, anche privi di licenza, di sperimentare dei progetti comportanti l’applicazione di tecnologie innovative in ambito bancario, finanziario e assicurativo, beneficiando di alcune esenzioni dalla normativa di riferimento – ivi inclusa, a talune condizioni, la necessità di possedere apposita licenza per la prestazione di servizi regolamentati.

La sperimentazione ha una durata di tempo limitata, fino a un massimo di diciotto mesi, ed è condotta sotto la vigilanza e la supervisione delle autorità competenti per la prestazione dei servizi rilevanti.

La normativa di riferimento è contenuta, principalmente, nel Decreto del MEF n. 100/2021, in cui sono definiti, tra l’altro, i presupposti per l’ammissione alla sperimentazione e le caratteristiche della relativa procedura. Il decreto è stato ulteriormente implementato dai regolamenti di attuazione emanati dalle autorità competenti.

La prima fase di sperimentazione

La prima fase di sperimentazione della Sandbox, condotta a partire dal mese di marzo 2023, ha consentito di fornire un ambiente protetto alle aziende innovative per testare le loro soluzioni tecnologiche in condizione controllate.

Le sperimentazioni ammesse dalle autorità hanno riguardato, tra l’altro, l’applicazione di nuove tecnologie (intelligenza artificiale, distributed ledger technology, etc.) a processi in materia di adeguata verifica ai fini antiriciclaggio, credit risk scoring, emissione di quote di fondi comuni di investimento, cessione di crediti, etc.

Le autorità hanno mostrato significativa apertura rispetto alla realizzazione dei progetti presentati, accompagnando gli operatori nell’individuazione delle soluzioni operative e legali maggiormente conformi alla normativa di riferimento.

Le opportunità offerte dalla seconda fase di sperimentazione

L’apertura della nuova fase di sperimentazione consentirà agli operatori di testare soluzioni all’avanguardia in ambito bancario, finanziario e assicurativo.

L’utilizzo di nuove tecnologie può consentire di apportare benefici significativi sia alle imprese operanti in ambito finanziario sia agli utenti finali. La loro implementazione richiede tuttavia un supporto adeguato e presidi normativi appropriati.

La creazione di un ambiente protetto per la sperimentazione consente alle aziende di operare senza i vincoli immediati posti dalle misure normative esistenti. Allo stesso tempo, il dialogo costante con le autorità facilita la comprensione reciproca.

Le novità introdotte dal Decreto Fintech

In ragione delle limitazioni previste dalla normativa sulla Sandbox, la prima fase di sperimentazione ha sostanzialmente interessato progetti relativi a banche e intermediari finanziari.

Il Decreto Fintech (Decreto Legge n. 25/2023) ha tuttavia introdotto un’importante novità, stabilendo che nell’ambito della sperimentazione è possibile realizzare progetti comportanti la prestazione di servizi di investimento, come definiti dalla normativa italiana di attuazione della MiFID2, in assenza delle prescritte licenze.

Tale sperimentazione è possibile a condizione che la stessa non duri per più di sei mesi, salvo la possibilità di proroga a diciotto mesi ai fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni o iscrizioni. I limiti della sperimentazione (es. in relazione alla tipologia e alla modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero degli utenti finali, etc.) sono stabiliti dall’autorità competente.

Presentazione della domanda di ammissione e contatti preliminari

La domanda di presentazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 3 novembre e il 5 dicembre 2023 all’autorità individuata competente in base alla normativa di riferimento, utilizzando l’apposito modulo disponibile on-line.

L’ammissione dei progetti non prevede limitazioni in termini di numero. Gli operatori sono invitati ad avviare quanto prima delle interlocuzioni informali con le autorità di vigilanza.

In base all’esperienza maturata dallo studio, tali interlocuzioni sono particolarmente utili per comprendere, tra l’altro, l’effettiva sussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di ammissione. La normativa sulla Sandbox richiede infatti la ricorrenza di una serie di condizioni molto specifiche per l’ammissione, che sono oggetto di valutazione da parte dell’autorità una volta che la domanda viene presentata.

Quali sono i prossimi passaggi per chi vuole presentare la domanda

La prima sperimentazione della Sandbox ha già portato a importanti risultati dal punto di vista dell’innovazione di processi e prodotti degli intermediari italiani. Essa ha inoltre incrementato la sensibilità delle autorità di vigilanza rispetto alle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari.

Le novità introdotte di recente dal Decreto Fintech aprono la porta alla sperimentazione nel campo dei servizi di investimento, che era rimasta di fatto esclusa nella prima fase a causa degli stringenti limiti imposti dalla normativa sulla Sandbox.

In base all’esperienza dello studio – che ha già assistito diverse società nella presentazione delle domande di ammissione e nella relativa procedura di sperimentazione – è opportuno che i progetti siano accuratamente strutturati e delineati in fase preparatoria e sottoposti per tempo al vaglio preventivo delle autorità al fine di garantire il successo della successiva fase di sperimentazione.

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