Chiarimenti del MASE in merito alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del Decreto Legislativo 199/2021

Contenuti

Il MASE – in risposta a un interpello presentato dal Comune di Villalba (CL) – ha fornito chiarimenti circa la definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del Decreto Legislativo 199/2021.

L’interpello del Comune di Villalba

Il Comune di Villalba (CL) – in data 30 maggio 2023 – ha presentato un interpello (l’“Interpello”) ex art. 3-septies del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (“D.lgs. 152/2006”) al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) per ottenere chiarimenti circa la definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 (“D.lgs. 199[1]/2021”).

In particolare, il Comune di Villalba ha chiesto al MASE:

  • di confermare che nella definizione di impianti industriali di cui all’art. 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del D.lgs. 199/2021 possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici. La norma, infatti, contiene la sola definizione di “stabilimenti” di cui all’art. 268 del D.lgs. 152/2006 e non fornisce alcuna definizione di “impianto industriale”.
  • se, conseguentemente, possano considerarsi esenti dalle valutazioni ambientali gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW – ai sensi del combinato disposto dell’art. 47, comma 11-bis lett. a) del Decreto Legge del 24 febbraio 2023, n. 13[2] (“D.L. 13/2023”) e dell’art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2 del D.lgs. 199/2021 – collocati nelle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico.

I chiarimenti forniti dal MASE

Il MASE ha risposto all’interpello in data 8 agosto 2023 chiarendo che:

  1. l’applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”) alle aree agricole racchiuse in un perimetro di non più di 500 metri da impianti industriali e stabilimenti – in quanto aree idonee – è giustificata dall’esigenza di consentire la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nelle aree strettamente attigue agli impianti o agli stabilimenti industriali che già risultano interessate dagli effetti delle attività industriali;
  2. lo stabilimento – ai sensi dell’art. 268, comma 1 lett. h, del D.lgs. 152/2006 – si riferisce al luogo in cui “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complesso ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti”. A tal proposito, l’impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di moduli, inverter, sistemi di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro connessi come un ciclo produttivo;
  3. inoltre, il fatto che l’impianto fotovoltaico non produca emissioni, non osta alla possibilità di qualificarlo come stabilimento, in quanto l’art. 268, comma 1 lett. h, del D.lgs. 152/2006 prevede che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta anche al “luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”. In questo caso l’attività di produzione e vendita di energia elettrica consente di riconoscere la natura di stabilimento all’impianto fotovoltaico;
  4. il DM 19 febbraio 2007 sia nelle premesse che nell’art. 5, comma 8, afferma che “gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale”. Da ciò ne consegue che tutte le altre tipologie di impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 20 kW) possono rientrare nella categoria di impianti industriali;
  5. l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/E del 2 aprile 2012 ha chiarito che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW svolgono attività commerciale; inoltre, con la Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 ha specificato che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, non rilevando la classificazione catastale del sito in cui è collocato l’impianto stesso.

Alla luce di tali considerazioni, secondo il MASE possono considerarsi esenti dalle valutazioni ambientali gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW – ai sensi del combinato disposto dell’art. 47, comma 11-bis lett. a) del D.L. 13/2023 e dell’art. 20, comma 8 lett. c-ter) n. 2 del D.lgs. 199/2021 – collocati nelle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW (anche se quest’ultimo non realizzato in zona industriale, artigianale e commerciale).

[1] “Le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”.

[2] “I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché: a) l’impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20”.

Per maggiori dettagli si invita a consultare la risposta del MASE disponibile al link.

Download Area
Scarica il PDF
Download
Data
Consulta i nostri professionisti