In data 9 ottobre 2023, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la Renewable Energy Directive III, che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nel testo della Direttiva.
In data 9 ottobre 2023, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la Renewable Energy Directive III (“Direttiva RED III” o la “Direttiva”), secondo cui gli Stati membri devono provvedere ad innalzare il consumo finale di energia dell’Unione europea per la quota di energia da fonti rinnovabili fino ad almeno il 42,5 %.
Si segnalano di seguito le principali novità che verranno introdotte dalla suddetta Direttiva.
I. Le zone necessarie e le zone acceleratorie (Articoli 15-ter e 15-quater della Direttiva)
Ai sensi dell’art. 15-ter della Direttiva RED III, entro 18 mesi dall’ entrata in vigore della Direttiva, gli Stati membri devono procedere a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (“impianti FER”). Si tratta delle c.d. “zone necessarie”.
Gli Stati membri nell’individuare le zone necessarie dovranno tener conto:
- della disponibilità di energia da fonti rinnovabili e del potenziale di energia rinnovabile offerto dai diversi tipi di tecnologia;
- della domanda di energia;
- della disponibilità di infrastrutture energetiche.
Ai sensi dell’art. 15-quater, inoltre, entro 27 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva, gli Stati membri devono far sì che le autorità competenti adottino uno o più piani per l’individuazione delle “zone di accelerazione” per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili.
In particolare, i suddetti Piani dovranno:
- dare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;
- escludere i siti Natura 2000, le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità;
- usare tutti gli strumenti e le serie di dati opportuni e proporzionati al fine di individuare le zone in cui gli impianti FER non abbiano un notevole impatto ambientale; e, infine,
- stabilire norme adeguate per le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, comprese le misure di mitigazione efficaci da adottare per l’installazione degli impianti FER e degli impianti di stoccaggio, nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impianti, al fine di evitare l’impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o al fine di ridurre lo stesso.
II. Procedura di rilascio delle autorizzazioni (Articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies della Direttiva)
La Direttiva RED III ha introdotto delle importanti semplificazioni per il rilascio delle autorizzazioni. In particolare:
- per i progetti situati all’interno delle zone di accelerazione l’art. 16-bis ha previsto quanto segue:
- la procedura per il rilascio delle autorizzazioni non può durare più di 12 mesi;
- la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti FER, per i nuovi impianti di potenza inferiore a 150 kW, non può durare più di 6 mesi;
- i progetti sono esonerati dall’obbligo di effettuare una valutazione specifica dell’impatto ambientale a condizione che tali progetti siano conformi alle misure di mitigazione adottate ai sensi dell’art. 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva;
- ai sensi dell’art. 16-ter della Direttiva, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non può durare più di 2 anni per i progetti situati al di fuori delle zone di accelerazione;
- ai sensi dell’art. 16-quater, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui la revisione della potenza di un impianto FER non determini un aumento superiore al 15 % non può durare più di 3 mesi;
- ai sensi dell’art. 16-quinquies, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, compresi quelli integrati negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future non può durare più di 3 mesi;
- ai sensi dell’art. 16-quinquies comma 2, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare con una capacità pari o inferiore a 100 kW, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile, non può durare più di 1 mese.
III. Settore dei trasporti
La Direttiva RED III ha previsto che il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili impiegato nel settore dei trasporti determini:
- una quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti pari ad almeno il 29 % entro il 2030; oppure
- una riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 14,5 % entro il 2030.