La direttiva in materia di credit servicing e il mercato europeo degli NPL

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La direttiva (UE) 2022/2167 (la “Direttiva Credit Servicing” o la “Direttiva”) ha introdotto un quadro normativo armonizzato per la gestione e la dismissione di c.d. non-performing loans (“NPL”).

La Direttiva prevede nuovi requisiti autorizzativi in capo ai soggetti che svolgono attività di servicing e impone determinati obblighi di condivisione delle informazioni e di segnalazione applicabili alle banche e ai soggetti che acquistano crediti nell’ambito di operazioni aventi ad oggetto NPL.

La normativa è volta a facilitare il trasferimento degli NPL nel contesto europeo, garantendo al contempo che le attività di credit servicing siano condotte in conformità a standard e principi uniformi.

La Direttiva dovrà essere recepita in tempi brevi, in quanto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 29 dicembre 2023.

Le misure adottate dall’Unione europea in materia di NPL

La Direttiva era stata originariamente proposta nel marzo 2018 nell’ambito dell’Action Plan dell’Unione in materia di NPL: il pacchetto comprendeva una serie di misure volte a ridurre lo stock di NPL delle banche europee, tra cui in particolare le nuove regole dell’Unione europea e le linee guida della BCE che hanno introdotto un requisito obbligatorio in relazione agli accantonamenti prudenziali sugli NPL.

L’obiettivo della proposta di normativa sul credit servicing e sull’acquisto di NPL era quello di facilitare la dismissione degli NPL da parte delle banche europee, incoraggiando lo sviluppo e l’integrazione di mercati secondari per questo tipo di asset. La proposta mirava a controbilanciare gli effetti derivanti dall’introduzione delle norme europee sul c.d. calendar provisioning, rendendo più facile per le banche trasferire i loro portafogli di NPL.

Dopo anni di discussioni e negoziati – che hanno portato a una riduzione dell’ambito di applicazione della proposta originaria – il testo finale della Direttiva è stato approvato nel 2022 e dovrà essere implementato, come detto, entro la fine del 2023.

A chi si applica la Direttiva Credit Servicing?

La Direttiva si applica ai seguenti soggetti:

  • i gestori di crediti (servicer) che agiscano per conto di un acquirente di crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di finanziamento relativo a NPL, o al medesimo contratto, a condizione che si tratti di un credito erogato o contratto sottoscritto da una banca stabilita nell’Unione europea in conformità alla legislazione nazionale ed europea;
  • gli acquirenti di crediti che acquistino i diritti e/o i contratti di cui sopra.

La Direttiva non si applica alle attività di gestione svolte da banche stabilite nell’Unione europea, da gestori di fondi di investimento alternativi e/o di OICVM che agiscano per conto dei fondi gestiti o da enti non bancari soggetti alla vigilanza delle autorità competenti. Anche le banche europee che acquistano diritti o contratti di credito sono escluse dall’ambito applicativo della Direttiva.

Regime autorizzativo applicabile ai servicers

Ai sensi della Direttiva, i credit servicers sono definiti come le persone giuridiche che, nell’ambito della loro attività di impresa, gestiscono e fanno rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da contratto di NPL, o all’accordo NPL stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolgono almeno una o più attività di gestione dei crediti identificate nella Direttiva – tra cui, ad esempio, la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore.

I credit servicers dovranno essere dotati di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Ai fini della concessione dell’autorizzazione le autorità valutano, tra l’altro, l’onorabilità dei membri dell’organo amministrativo e dei soci di riferimento, l’adozione di adeguati dispositivi di governance e meccanismi di controllo interno, nonché di procedure interne per la gestione dei reclami da parte dei debitori.

Gli Stati membri devono stabilire se i credit servicers saranno autorizzati a ricevere e detenere i fondi dei debitori o se sarà loro vietato farlo. Le autorità competenti costituiranno e manterranno un elenco o un registro nazionale dei credit servicers autorizzati ai sensi della Direttiva.

Regole di condotta e passaporto europeo per i credit servicers

I credit servicers devono rispettare una serie di obblighi nella gestione del rapporto con il debitore. La Direttiva disciplina anche il contenuto dell’accordo di credit servicing stipulato tra il credit servicer e l’acquirente del credito. I credit servicers saranno soggetti a determinati obblighi di conservazione riguardanti, ad esempio, la corrispondenza con l’acquirente del credito e il debitore e le istruzioni ricevute dall’acquirente. L’esternalizzazione da parte dei credit servicers sarà soggetta a condizioni specifiche e a un obbligo di notifica alle autorità competenti.

In conseguenza del quadro normativo armonizzato introdotto dalla Direttiva, i credit servicers autorizzati ai sensi della Direttiva potranno prestare i loro servizi in altri Stati membri dell’Unione europea su base transfrontaliera grazie al passaporto europeo.

Condivisione delle informazioni tra banche e acquirenti di crediti

Gli acquirenti di crediti avranno il diritto di ricevere dalle banche informazioni sui diritti del creditore derivanti dall’accordo relativo agli NPL, o sull’accordo stesso, nonché sulle eventuali garanzie che assistono i crediti; tali informazioni dovranno essere condivise al fine di consentire la valutazione dei crediti o dei contratti e le probabilità di recupero del credito. Gli acquirenti di crediti dovranno assicurare la tutela delle informazioni rese disponibili e la segretezza dei dati aziendali.

Le informazioni tra le banche e gli acquirenti di crediti saranno condivise sulla base dei modelli predisposti nelle norme tecniche di attuazione (ITS) redatte dall’EBA. Su base semestrale le banche dovranno comunicare alle autorità nazionali competenti le informazioni previste dalla Direttiva in merito alle operazioni aventi ad oggetto NPL da loro effettuate.

Obblighi applicabili agli acquirenti di crediti

La Direttiva introduce alcuni obblighi per gli acquirenti di crediti, che si applicano anche a soggetti non domiciliati, stabiliti o registrati nell’Unione europea. Allo stesso tempo, gli Stati membri non potranno imporre requisiti per l’acquisto di NPL ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalla Direttiva o dalla legislazione nazionale in materia di protezione dei consumatori, dal diritto contrattuale, dal diritto civile o dal diritto penale applicabile.

Gli acquirenti di crediti sono obbligati a notificare alle autorità competenti dei loro Stati membri d’origine, con cadenza semestrale, alcune informazioni relative alle operazioni aventi ad oggetto NPL da loro effettuate.

Quali sono i possibili impatti della Direttiva?

Le norme della Direttiva diventeranno effettivamente applicabili in un momento in cui gli NPL non costituiscono più una priorità nell’agenda normativa dell’Unione europea. Le operazioni aventi ad oggetto NPL nei Paesi dell’Unione sono significativamente inferiori, infatti, rispetto al picco registrato nel 2018, in termini di numero e volumi.

Gli investitori che hanno acquistato NPL negli anni passati potrebbero tuttavia avere ora la necessità di dismettere le loro esposizioni vendendole sul mercato secondario. L’attuazione della Direttiva potrebbe facilitare questo processo, rendendo più agevole la cessione transfrontaliera di portafogli di NPL.

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