Chiarimenti del MASE sulla PAS in Regione Lombardia

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Data
30/11/2023
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12:08 am
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Milano
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Il MASE – in risposta ad un interpello presentato dal Comune di Cornate d’Adda (MB) – ha fornito chiarimenti circa l’applicazione della D.G.R. 4803/2021 alla Procedura Abilitativa Semplificata.

I. L’interpello del Comune di Cornate d’Adda

Il Comune di Cornate d’Adda (MB) ha presentato un interpello (l’“Interpello”) ex art. 3-septies del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (“D.lgs. 152/2006”) al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) per ottenere chiarimenti circa l’applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. XI/4803 del 31 maggio 2021 (“D.G.R. 4803/2021”) relativamente alla Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”).
In particolare, il Comune di Cornate d’Adda ha chiesto al MASE se le determinazioni della Regione Lombardia assunte con la D.G.R. 4803/2021 – riguardanti l’assoggettabilità ad autorizzazione unica (“AU”) degli “impianti fotovoltaici a inseguimento con distanza minima dal suolo di 2 metri per cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe” – debbano ritenersi superate dal disposto dell’art. 4, comma 2-bis lett. b), del Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (“D.lgs. 28/2011”), secondo cui agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW collocati nelle aree idonee di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo dell’8 Novembre 2021, n. 199 (“D.lgs. 199/2021”) si applica la PAS.

II. I chiarimenti forniti dal MASE

In risposta all’Interpello, il MASE ha chiarito che:

  • l’art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. 28/2011 ha individuato per gli impianti situati in area idonea gli specifici iter autorizzativi da applicarsi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (“impianti FER”). In particolare, in un’ottica di massima semplificazione, il legislatore ha specificato che per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW si applica la PAS;
  • inoltre, anche l’art. 6 del D.lgs. 28/2011 sul quale si basano le determinazioni della Giunta Regionale assunte nella D.G.R. 4803/2021 è stato oggetto di modifiche da parte della Legge 34/2022 che ha introdotto il comma 9-bis secondo cui la PAS si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021.

Alla luce di tali considerazioni, secondo il MASE, la D.G.R. 4803/2021 non può trovare applicazione qualora gli impianti fotovoltaici ricadano in una delle aree idonee di cui all’art. 20 del D.lgs. 199/2021. Si applicherà, quindi, la PAS e non l’AU come previsto dalla D.G.R. 4803/2021.

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