Il GSE pubblica le Regole Applicative relative alla gestione delle Garanzie di Origine per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile

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In data 3 novembre 2023, il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) ha pubblicato le Regole Applicative relative alla gestione delle Garanzie di Origine per impianti alimentati da fonte rinnovabile (“impianti FER”). Di seguito si riporta una sintesi dei principali risultati della consultazione in termini di osservazioni, commenti e proposte ricevute dai partecipanti.

Il GSE ha pubblicato le regole applicative sulle Garanzie di Origine per gli impianti FER di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 224 del 14 luglio 2023 (le “Regole Applicative”). Le Regole Applicative tengono conto dei contributi raccolti nell’ambito della consultazione promossa dal GSE.
Infatti, il GSE – nel periodo 1° agosto 4 settembre – aveva avviato una consultazione pubblica (la “Consultazione”) con l’obiettivo di acquisire spunti per la definizione di alcuni contenuti delle regole applicative relative al Decreto Ministeriale 14 luglio 2023, n. 224 (“DM 224/2023”) recante Attuazione dell’articolo 46 del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 (“D.lgs. 199/2021”), in materia di garanzie di origine[1]. Di seguito si riporta un quadro complessivo delle proposte e delle osservazioni raccolte nell’ambito della Consultazione.

I. Ambito A – Disposizioni comuni

Proposta del GSE:

  • per gli impianti di produzione di energia che hanno avuto accesso o che accedono ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE, si prevede un processo semplificato per l’ottenimento della qualifica IGO[2];
  • è possibile richiedere al GSE l’integrazione della qualifica IGO dell’impianto con la richiesta di accesso agli incentivi e le istruttorie verranno gestite congiuntamente ed entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi;
  • per gli impianti che hanno già avuto accesso agli incentivi sarà sufficiente che il Produttore invii al GSE una richiesta di qualifica IGO per ottenere la relativa qualifica in tempi ridotti;
  • per impianti FER che intendono presentare la richiesta di qualifica IGO in un momento antecedente all’eventuale richiesta di accesso agli incentivi, ovvero che non intendono accedere agli incentivi, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di qualifica, si conclude la valutazione con l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa.

Esito: la maggior parte dei rispondenti concordano con le proposte presentate dal GSE, ma sottolineano la rilevanza dei seguenti fattori per garantire il successo dell’iniziativa:

  • stabilire un canale di comunicazione ad hoc facilmente accessibile e reattivo per supportare gli operatori durante tutto il processo di qualifica;
  • specificare “tempi ridotti” con un termine chiaro affinché il GSE possa evadere la richiesta di qualifica IGO proveniente dagli impianti che hanno già avuto accesso agli incentivi.

II. Ambito B – Energia elettrica

Tema B1

Proposta del GSE: si ritiene condivisibile la possibilità di assegnare le Garanzie di Origine nella disponibilità del GSE nell’ambito dei meccanismi di cessione dell’energia gestiti dallo stesso GSE (come, ad esempio, nell’ambito del cd. energy release[3])?

Esito: alcuni condividono la proposta e l’importanza di semplificare i processi, mentre altri esprimono disaccordo, sottolineando l’importanza delle modalità tradizionali di assegnazione delle Garanzie di Origine. In generale, si richiede maggiore chiarezza sulle modalità di assegnazione delle Garanzie di Origine, con particolare riferimento all’energia autoconsumata.

Tema B2

Proposta del GSE: ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del DM 224/2023[4], i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica sono determinati utilizzando, per qualsiasi tipologia di impianto e potenza, i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell’Allegato 4 del DM 6 luglio 2012, ovvero, per i soli impianti fotovoltaici, i valori percentuali riportati all’art. 6 del DM 5 luglio 2012 (cd. Quinto Conto Energia), pari all’1% per impianti su edifici, serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere acustiche e fabbricati rurali e al 2% per impianti a terra.

Esito: Alcuni concordano con la proposta presentata dal GSE in quanto rappresenta una semplificazione, altri ritengono sia necessario quanto segue:

  • per gli impianti in media tensione, tenere conto della maggiorazione rappresentata dal coefficiente convenzionale del 2,3%, di cui al Testo Integrato delle Disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (“TIT”);
  • per gli impianti con potenza superiore a 1 MW per i quali sono disponibili le misure, continuare ad applicare la Procedura applicativa di cui alla Delibera AEEG n. 47/2013/R/EFR[5].

III. Ambito C: Gas rinnovabili

Tema C1

Proposta del GSE: le Garanzie di Origine emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell’ambito del Sistema di Emission Trading (“ETS”).
Si richiede, quindi, di fornire elementi utili a definire le condizioni e i requisiti funzionali all’utilizzo delle Garanzie di Origine emesse per la produzione di biometano in ambito ETS.

Esito: in molti ritengono fondamentale assicurare che le Garanzie di Origine possano essere utilizzate ai fini ETS, anche separatamente da corrispondenti forniture fisiche e offrono molteplici spunti, fra i quali anche alcuni relativi alle modalità di tracciabilità grazie alle quali le Garanzie di Origine potrebbero essere utilizzate nell’ambito del meccanismo ETS.

Tema C2

Proposta del GSE: nelle more dell’adozione dell’aggiornamento della norma CEN – EN 16325, quali si ritiene siano i principali elementi da tenere in considerazione nella stesura delle regole applicative?

Esito: pochi contributi, alla luce del fatto che la norma CEN è ancora in corso di definizione.

Tema C3

Proposta del GSE: si suggerisce di prevedere delle disposizioni specifiche per il biometano da metanazione di idrogeno rinnovabile e CO2 di origine biologica o catturata, includendo la possibilità di emettere Garanzie di Origine per il gas suddetto, andando a convertire le Garanzie di Origine dell’idrogeno rinnovabile nel gas risultante.

Esito: alcuni non ritengono necessaria l’identificazione di una specifica classificazione e suggeriscono di favorire in generale l’utilizzo di tutte le tipologie di idrogeno rinnovabile, a prescindere dalla provenienza bio o non bio. Altri ritengono che una più precisa segmentazione dei prodotti possa andare maggiormente incontro alle esigenze del mercato.

IV. Ambito D – Biometano

Proposta del GSE: fino al termine dell’anno termico 2022-2023 le Garanzie di Origine relative al biometano sono direttamente assegnate alle società di vendita nell’ambito di apposite procedure svolte per la cessione del biometano. È prevista l’attuazione di analoghe disposizioni per gli impianti incentivati per i quali il GSE non ritira il biometano che è incluso in contratti di fornitura stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del DM 224/2023. Quali si ritiene siano i requisiti e le caratteristiche da considerare nel disegno di tali diposizioni?

Esito: molti operatori non rilevano rischi di sovracompensazioni laddove, in presenza di impegni contrattuali già assunti, le Garanzie di Origine venissero riconosciute al produttore con annullamento automatico verso il cliente controparte. Altri esprimono disaccordo.

V. Ambito E – Idrogeno rinnovabile

Tema E1

Proposta del GSE: quali sono gli aspetti che si ritiene necessario tenere in considerazione nella definizione delle procedure per l’emissione delle Garanzie di Origine relative alla produzione di idrogeno rinnovabile? Quali sono gli aspetti che si dovrebbero tenere in considerazione nella previsione di evoluzione del sistema di Garanzie di Origine?

Esito: la maggior parte dei rispondenti ritiene che il Regolamento delegato dell’UE (2023/1184) della Commissione Europea del 10 febbraio 2023[6] contenga già significativi ed esaustivi indirizzi specifici a cui gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile devono attenersi. Diversi operatori suggeriscono le caratteristiche che le Garanzie di Origine idrogeno devono contenere, come ad esempio: l’ubicazione dell’impianto di elettrolisi.

Alcuni segnalano che, a partire dal 2030, poiché il requisito di correlazione temporale passa da mensile a orario, sarà necessario aumentare la granularità delle Garanzie di Origine elettriche da annullare contestualmente alla produzione di idrogeno. Le Garanzie di Origine dovrebbero essere infatti emesse su base oraria (e non più mensile).

Tema E2

Proposta del GSE: quali si ritiene siano i requisiti, le condizioni e le modalità necessarie all’acquisizione delle misure (es. energia elettrica e idrogeno) per certificare l’idrogeno rinnovabile?

Esito: per la quantificazione e l’emissione delle Garanzie di Origine in tema di idrogeno rinnovabile, molti operatori ritengono opportuno chiarire il riferimento al potere calorifico considerato, il parametro di efficienza dell’impianto di produzione di idrogeno rinnovabile.

Con riferimento all’acquisizione delle misure, diversi operatori suggeriscono l’installazione di un misuratore all’ingresso dell’elettrolizzatore, che ne rilevi i consumi energetici, e uno in uscita dall’elettrolizzatore stesso, che rilevi la produzione di idrogeno.

Con riferimento alla verifica della contemporaneità, diversi operatori ritengono opportuno che:

  • l’operatore, in fase di qualifica (art. 4 del DM 224/2023), possa identificare un portafoglio di impianti contrattualizzati tramite accordi di compravendita a lungo termine e che tale lista possa essere aggiornata su base mensile entro l’inizio del mese di competenza del calcolo delle Garanzie di Origine;
  • con riferimento alla contemporaneità mensile, l’operatore possa identificare per ciascun impianto FER del portafoglio la quota parte di energia elettrica immessa in rete e contrattualizzata a termine associata alla produzione mensile di idrogeno rinnovabile e per cui verranno annullate le relative Garanzie di Origine;
  • con riferimento alla contemporaneità oraria, l’operatore possa associare la produzione oraria di ciascun impianto FER del portafoglio di cui al primo punto alla produzione oraria di idrogeno rinnovabile. Il cumulato mensile della produzione elettrica così identificata determinerà l’annullamento da parte del GSE delle relative Garanzie di Origine elettriche.

VI. Ambito F – Energia termica e frigorifera

Proposta del GSE: quali si ritiene siano i requisiti e le condizioni necessari a certificare l’origine rinnovabile dell’energia termica e/o frigorifera prodotta in impianti non connessi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e impiegata per consumi di energia termica e/frigorifera per usi civili o industriali?

Esito: diversi rispondenti sottolineano che è opportuno estendere quanto prima la disciplina per il riconoscimento delle Garanzie di Origine termiche anche alle reti di teleriscaldamento in prevalenza su suolo privato.

Alcuni richiedono di poter utilizzare le Garanzie di Origine tra le diverse reti di teleriscaldamento (senza dunque prevedere dei limiti fisici all’utilizzo delle garanzie legati al perimetro delle singole reti), consentendo l’annullamento a qualsiasi utente allacciato a qualsiasi rete.
Molti operatori richiedono la possibilità di utilizzare le Garanzie di Origine termiche per attestare il rispetto delle quote di calore FER ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 199/2021[7] anche da parte di esercenti che le acquistano da terzi.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo degli esiti della Consultazione disponibile a questo link.
Il testo delle Regole Applicative è disponibile a questo link.

[1]Art. 46 del D.lgs. 199/2021: “La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili”.
[2]Il GSE rilascia la Garanzia di Origine per gli impianti per cui sia stata richiesta e che abbiano ottenuto la qualifica IGO, attestante la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
[3]Energy release: il Decreto Ministeriale 341 del 2022 definisce, in sede di prima attuazione dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 17/2022, le modalità, e le condizioni attraverso le quali il GSE offre l’energia elettrica nella propria disponibilità, prodotta da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, Ritiro dedicato o Scambio sul posto e che non rientrano nel perimetro della norma extra profitti (articolo 15 bis). Nello specifico, il Decreto prevede che il GSE ceda l’energia nella propria disponibilità attraverso contratti triennali a termine (fino al 31 dicembre 2025), stipulati sulla base di una procedura svolta dal GME sulla propria piattaforma di negoziazione al fine di individuare i soggetti aggiudicatari e il volume di energia elettrica in cessione a loro spettante.
[4]Art. 6, comma 2, DM 224/2023: Ai fini dell’emissione delle Garanzia di Origine nel settore elettrico, “gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere dotati di idonee apparecchiature che consentano la misurazione della produzione lorda e dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e immessa in rete. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica sono quantificati, anche in via forfettaria, secondo modalità definite nell’ambito delle regole applicative”.
[5]Criteri per l’individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale e delle perdite di trasformazione e di linea per gli impianti di produzione di energia elettrica che beneficiano degli incentivi previsti dai Decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012.
[6]Il Regolamento delegato dell’UE (2023/1184) della Commissione Europea del 10 febbraio 2023 reca norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.
[7]Quantità superiori a 500 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) annui.

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