Le principali misure in materia di energia introdotte dal Decreto Legge del 9 dicembre 2023 – n. 181

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In data 9 dicembre 2023 è stato emesso il Decreto Legge n. 181 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2023, n. 287 ed entrato in vigore in data 10 dicembre 2023 (il “Decreto 181/2023”).

Le novità introdotte dal Decreto 181/2023 riguardano i seguenti temi:

  1. Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi;
  2. Misure per l’approvvigionamento di gas naturale, concessioni e procedure di allocazione;
  3. Concessioni geotermiche;
  4. Incentivi per le Regioni ad ospitare Impianti FER;
  5. Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili;
  6. Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici offshore;
  7. Semplificazioni autorizzative per cabine primarie ed elettrodotti;
  8. Registro impianti fotovoltaici;
  9. Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica.

Di seguito si illustra una sintesi delle disposizioni.

Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile

In riferimento ai settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi – Art. 1 del Decreto 181/2023

1.1. Concessioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica da parte degli enti pubblici.

Fino al 31 dicembre 2030, nel caso vengano presentate più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, gli Enti favoriscono i progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese iscritte nell’elenco delle imprese energivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (“CSEA” e le “Imprese CSEA”).

1.2 Meccanismo per la creazione di nuova capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 181/2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (il “MASE”) definisce un meccanismo per sostenere la creazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili (i.e. impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, “Impianti FER”) da parte delle Imprese CSEA, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • la nuova capacità di generazione deve essere realizzata
    mediante:
    1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW;
    2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW;
  • gli Impianti FER devono entrare in esercizio entro 40 mesi dalla data di stipula del contratto di approvvigionamento di energia (salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella
    conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione degli Impianti FER, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all’Impresa CSEA);
  • nelle more dell’entrata in esercizio degli Impianti FER, le Imprese CSEA possono richiedere al Gestore dei servizi energetici (“GSE”) l’anticipazione, per un periodo di 36 mesi, di una quota parte delle quantità di energia rinnovabile e delle relative garanzie di origine (“GO”), mediante la stipula di contratti per differenza[1].

2. Misure per l’approvvigionamento di gas naturale

Concessioni e procedure di allocazione – Art. 2 del Decreto 181/2023

2.1 Concessioni

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 181/2023, il GSE deve avviare le procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale a prezzi ragionevoli mediante invito ai titolari di concessioni i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee[2] approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021 (“PITESAI”). Inoltre, è ammessa anche la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti o di nuove concessioni nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa e in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime.
I soggetti titolari/richiedenti delle suddette concessioni presentano al GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. A seguito della manifestazione di interesse, si svolge un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto “Codice dell’ambiente”), svolto nella modalità[3] stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (la “Legge 241/1990”), che deve in ogni caso concludersi entro 3 mesi dalla presentazione della suddetta manifestazione di interesse.

2.2 Allocazioni

Al termine del procedimento unico, il GSE, con una o più procedure di allocazione offre i diritti sul gas naturale, in via prioritaria, ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021. All’esito delle procedure di allocazione, il GSE stipula:

  • a) con i soggetti che hanno ottenuto la concessione, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza;
  • b) con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati all’esito delle allocazioni. L’ARERA stabilisce le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal GSE, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura.

3. Concessioni geotermiche – Art. 3 del Decreto 181/2023

Con riferimento alle concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche, è previsto che il concessionario uscente debba presentare, entro il 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente ad oggetto:

  • interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
  • interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
  • interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;
  • interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
  • misure per l’innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

L’autorità competente esamina il piano e si pronuncia al riguardo. Laddove il piano non venga presentato o in caso di esito negativo della valutazione dell’autorità, quest’ultima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione.

4. Incentivi per le Regioni

Incentivi per ospitare Impianti FER – Art. 4 del Decreto 181/2023

Il MASE istituisce un fondo ripartito tra le Regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio (il “Fondo Regioni”).
Le risorse del Fondo Regioni proverranno da:

  • una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica[4] nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032;
  • un contributo annuo versato al GSE da parte dei titolari di Impianti FER con potenza superiore a 20 kW, i cui titoli abilitativi siano stati ottenuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030.
    Tale contributo annuo è pari ad 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio[5].

Il GSE provvederà alle attività necessarie a garantire l’operatività delle suddette misure, che saranno disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il MASE. Mediante decreto del MASE sono stabiliti anche le modalità e i criteri di riparto tra le Regioni del Fondo Regioni.

5. Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico

In riferimento agli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili – Art. 5 del Decreto 181/2023

È istituito un meccanismo (il “Meccanismo”) per la contrattualizzazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili:

  • che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli artt. 40 e 42
    del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (il “D.lgs.
    199/2021”) e
  • i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore
    del Decreto 181/2023.

Il Meccanismo tiene conto delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell’approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell’energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla
flessibilità del sistema elettrico.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 181/2023, con decreto del MASE sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione, da parte di Terna S.p.A., del Meccanismo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.

A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto 181/2023 fino alla data di entrata in operatività del Meccanismo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ai suddetti impianti si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall’ARERA. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 181/2023 l’ARERA adotta i provvedimenti necessari al riguardo.

6. Misure per lo sviluppo della filiera

In relazione agli impianti eolici offshore – Art. 8 del Decreto 181/2023

Il MASE deve pubblicare un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale[6], di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei da destinare alla realizzazione di infrastrutture per impianti eolici off-shore, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale.
Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, con decreto del MASE sono individuate:

  • le suddette aree demaniali marittime;
  • gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi:
  • le modalità di finanziamento degli interventi individuati.

7. Semplificazioni autorizzative

In relazione alle cabine primarie ed elettrodotti – Art. 9 del Decreto 181/2023

Fino al 31 dicembre 2026 – e fatta salva l’applicazione di regimi più favorevoli a livello regionale – le cabine primarie e gli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, previsti nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”), nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione di tali progetti sono autorizzati come segue:

  • Denuncia Inizio Lavori(“DIL”): tali interventi sono autorizzati mediante DIL presentata alle Regioni o alle Province autonome competenti almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, a condizione che: (i) non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’UE; (ii) venga acquisito il consenso dei proprietari delle aree interessate.
    La DIL è corredata da (i) progetto definitivo; (ii) una relazione attestante l’assenza dei vincoli, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture con gli strumenti pianificatori
    approvati e il non contrasto con quelli adottati, nonché ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della
    popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle
    linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
  • Autorizzazione Unica(“AU”): qualora sussistano i suddetti vincoli o sia necessaria l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, tali interventi sono autorizzativo con AU. Più precisamente, entro 5 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di AU, l’amministrazione procedente adotta lo strumento della Conferenza semplificata di cui all’art. 14-bis della Legge 241/1990, con le seguenti variazioni:
    a) ogni amministrazione coinvolta rilascia i propri pareri entro il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che l’amministrazione si sia espressa, il parere si intende rilasciato positivamente e senza condizioni;
    b) entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri delle amministrazioni coinvolte, procede mediante una riunione telematica di tutte le amministrazioni
    coinvolte e, entro i successivi 10 giorni, adotta la determinazione motivata conclusiva della Conferenza di servizi.
    In ogni caso, l’istanza di AU si intende accolta qualora, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di AU, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico territoriale o dei beni culturali. In tali casi, l’interessato può comunque richiedere all’amministrazione procedente di rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa l’intervenuto rilascio dell’AU. In caso di diniego da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e in mancanza della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi entro i suddetti termini, il Presidente della Regione interessata, su istanza del richiedente, assume la determinazione motivata conclusiva della Conferenza dei servizi entro il termine di 15 giorni dall’istanza[7].

8. Registro impianti fotovoltaici

Art. 12 del Decreto 181/2023

ENEA deve istituire e gestire un registro pubblico in cui i produttori e distributori di componenti degli impianti fotovoltaici possono richiedere di iscrivere le componenti che rispondono a
determinati seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo.
In tal modo sarà possibile per gli interessati conoscere i produttori e distributori di tali componenti.

9. Disposizioni urgenti

In materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica – Art. 14 del Decreto 181/2023

All’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni, in tema di clienti vulnerabili[8]:

  • a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela[9], i clienti vulnerabili hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, secondo le condizioni disciplinate dall’ARERA e a un prezzo fissato nel mercato all’ingrosso (il “Servizio di vulnerabilità”). Il Servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica;
  • l’ARERA disciplina il Servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:
    a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;
    b) l’assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive[10] relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;
    c) l’entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio;
    d) l’obbligo per ciascun fornitore di svolgere l’attività relativa al Servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;
    e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
    1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;
    2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
    3) per l’esercizio del Servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo.

L’ARERA provvede ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle procedure competitive10, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 181/2023 e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici.

A questo link è possibile consultare il testo del Decreto 181/2023

[1] In breve, i contratti per differenza sono contratti a lungo termine stipulati tra il produttore di energia rinnovabile e un ente pubblico (ad esempio, il GSE), basati sul meccanismo delle aste e su una differenza tra il prezzo di mercato e un prezzo di esercizio concordato nella relativa gara. Più precisamente, nelle offerte presentate durante l’asta, i richiedenti dichiarano all’ente il prezzo al quale venderanno la futura energia prodotta. Agli aggiudicatari spetta una remunerazione predefinita (“Strike price”), garantita per un lungo periodo di tempo. Nel caso in cui il prezzo di mercato dell’energia elettrica sia inferiore allo Strike price, l’aggiudicatario riceverà un’integrazione pari alla differenza tra i due importi. Se invece il prezzo di mercato dell’energia elettrica è superiore allo Strike price, l’aggiudicatario dovrà restituire la differenza tra i due importi all’ente (a questo link si trova un modello di contratto https://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/documenti/4554_allegato_1_Standard_di_Contratto_Differenziale_a_2_vie.pdf.
[2] A questo link si trova l’allegato al PITESAI relativo alle aree idonee/non idonee per le attività di coltivazione https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html.
[3] Ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990 si svolge un procedimento mediante la Conferenza di servizi, in cui
tutte le amministrazioni coinvolte presentano il proprio parere e, al termine, l’amministrazione procedente
emette un provvedimento positivo o negativo.
[4] Ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (il “D.lgs. 47/2020”), il diritto degli operatori di alcuni settori economici di emettere emissioni (definite dall’art. 3 comma 1, lett. p) del D.lgs. 47/2020 come “il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto”) è rappresentato da quote (definite dall’art. 3 comma 1, lett. ss) del D.lgs. 47/2020 come “il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato e cedibile conformemente al medesimo”) che vengono messe all’asta ad opera del GSE.
[5] Tuttavia, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del decreto 181/2023, tale disciplina non si applica a:
-i titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all’art. 16, comma 4 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
-i titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
[6] A tal riguardo, l’art. 6 comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 precisa quali sono le 15 autorità istituite
(ad esempio, Mare Ligure occidentale).
[7] Le procedure autorizzative illustrate sono applicabili su richiesta del richiedente, anche alle procedure per
la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture in corso alla data di entrata in vigore del Decreto
181/2023.
[8] Ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021 – n. 210, sono clienti vulnerabili i clienti:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di età superiore ai 75 anni.
[9] In breve, il servizio di maggior tutela consiste nei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’Arera e destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e microimprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero.
[10]Ai sensi dell’art.16- ter, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, l’ARERA adotta disposizioni per assicurare
l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da
concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti
vulnerabili.

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