In data 23 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (“MASE”) del 23 febbraio 2023 che incentiva la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso (il “Decreto CER”). Il Decreto CER entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (ossia il 24 gennaio 2024).
Il Decreto CER disciplina, in particolare:
- le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e
- i criteri e le modalità dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”).
Si riportano di seguito le principali previsioni del Decreto CER appena pubblicato dal Ministero.
1. Incentivi
I requisiti di ammissibilità
Gli incentivi si applicano agli impianti a fonti rinnovabili, inseriti all’interno delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, che rispettano – tra gli altri – i seguenti requisiti:
- impianto di potenza non superiore a 1 MW;
- le CER sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 199/2021;
- le CER risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio; inoltre, la partecipazione delle imprese alle CER in qualità di soci o membri è consentita esclusivamente per le PMI;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo che fanno parte della CER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria;
- gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e costruttivi che verranno specificati nelle future Regole Tecniche del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”);
- l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’Allegato IV al Regolamento UE 2021/241;
- le CER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti; tale disposizione trova applicazione per le percentuali di quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:
– nei casi di accesso alla sola tariffa incentivante: 55 %;
– nei casi di cumulo della tariffa premio con contributo in conto capitale: 45 %.La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE. - le CER assicurano completa, adeguata e preventiva informativa ai propri soci o membri sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante;
La tariffa incentivante
Alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CER è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, pari a:
- per gli impianti di potenza superiore a 600 kW la tariffa è composta da un importo fisso di 60 euro/MWh più una parte variabile che non può eccedere il valore di 100 €/MWh;
- per gli impianti di potenza maggiore di 200 kW e fino a 600 kW l’importo fisso è di 70 euro più un premio che non può eccedere il valore di 110 €/MWh;
- infine, per gli impianti di potenza minore o uguale a 200 kW l’importo fisso è di 80 euro più un premio che non può eccedere il valore di 120 €/MWh.
Cumulabilità degli incentivi
Gli incentivi oggetto del Decreto CER sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%.
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante è pari a 20 anni e decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto.
La domanda di accesso alle tariffe incentivanti deve essere presentata tramite il sito del GSE (www.gse.it) corredata dalla documentazione.
Il GSE, inoltre, può disporre la decadenza degli incentivi con integrale recupero delle somme già eventualmente versate qualora riscontri la perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità su menzionati ovvero nel caso di dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo.
2. Contributo in conto capitale
Requisiti di accesso
Le Comunità energetiche rinnovabili risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale.
- Potenza massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW;
- Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo;
- Possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- Connessione degli impianti di produzione e dei punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria;
- Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR).
Erogazione del contributo in conto capitale
Il GSE eroga il beneficio secondo i principi che verranno definiti nelle future Regole Tecniche del GSE, nel rispetto dei seguenti principi:
- su espressa richiesta del beneficiario, potrà essere garantita un’anticipazione fino al 10 % del contributo;
- in alternativa, sulla base delle spese effettivamente sostenute, il beneficio potrà essere erogato in un’unica soluzione o in più quote, in relazione allo stato di avanzamento lavori;
- le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione al GSE della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario e a valle della sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione degli incentivi.
Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è posto pari a
- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW,
- 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW,
- 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW.
L’Allegato 2 al Decreto CER elenca le seguenti spese ammissibili:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto ed installazione di macchinari, impianti ed attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori e sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le Regole Operative
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto CER, il MASE provvederà – previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del GSE – ad approvare le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi per le CER.
Il GSE, inoltre, renderà disponibili sul proprio sito istituzionale[1] documenti e guide informative al fine di guidare e aiutare gli utenti nella costituzione delle CER e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo: il primo “step” consiste in alcune “FAQ” disponibili al seguente link www.mase.gov.it/sites/default/files/Le%20Comunità%20Energetiche%20Rinnovabili%20-%20FAQ.pdf
Infine, il GSE pubblicherà anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative.
Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo del Decreto CER disponibile al seguente link www.mase.gov.it/sites/default/files/Decreto%20CER.pdf