La Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti ha dichiarato l’esenzione da responsabilità amministrativa, e dal conseguente danno erariale per 1,4 milioni di euro, di una società del settore dei detergenti difesa da Lexia Avvocati con l’avvocato Alessandro Dagnino, managing partner dello studio, affiancato da un team composto dagli avvocati Martina Abate e Gerlando Palillo.
Il procedimento giudiziario è stato attivato dalla Procura contabile per la presunta violazione del divieto di cumulo richiamato dall’art 7 co. 3 del Reg. CE 800/2008 oltre alla distrazione di risorse per finalità estranee alla missione pubblica. Le presunte condotte illecite, secondo la tesi erariale, sarebbero state realizzate nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo promosso dalla società e finanziato dalla Regione siciliana con risorse del Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007/2013.
Il divieto di cumulo sarebbe stato realizzato attraverso la presentazione di plurimi progetti aventi medesime finalità ed ambito di interesse, nonché mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio dal contenuto non veritiero. Dal presunto mancato acquisto di macchinari e attrezzature nuove per lo svolgimento per l’attuazione del progetto da parte dei partner il Pubblico ministero ha desunto la presenza di una condotta distrattiva.
La sentenza
Accogliendo le difese della società, i giudici contabili hanno condiviso la tesi secondo cui “non costituisce cumulo… il fatto che un determinato beneficiario riceva più aiuti finalizzati alla realizzazione della medesima iniziativa, progetto, attività ma per costi differenti” e hanno sottolineato come la Procura regionale non abbia fornito alcuna prova specifica ed analitica sul fatto che le spese ammissibili dei tre progetti, sia nella fase di presentazione che in quella di gestione e rendicontazione, siano le medesime così da determinare una duplicità di finanziamento. Inoltre, i progetti, a valere su linee di intervento diverse, hanno superato il vaglio amministrativo della Regione e presentavano dimensioni di finanziamento del tutto non sovrapponibili.
Quanto invece alla contestata condotta distrattiva di finanziamenti pubblici, il Collegio ha sottolineato come questa “potrebbe venire in rilievo qualora – così si legge in sentenza – la Società in fase di rendicontazione avesse prodotto la riferita fattura o altri documenti contabili attestanti acquisti qualitativamente o quantitativamente insussistenti, cosa che nella fattispecie non è avvenuta considerato che la stessa Procura regionale riporta che ‘in fase di rendicontazione la società partner alla voce strumenti e attrezzature non ha rendicontato alcun costo’”.