Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) ha recentemente aggiornato le FAQ relative alle manifestazioni a premio apportando modifiche significative nella sezione inerente alle manifestazioni a premio con condizione d’acquisto che coinvolgono transazioni online attraverso server situati all’estero (FAQ n. 6) e nella sezione inerente l’associazione dei gestori dei social network, eliminando l’obbligo di associazione dei gestori dei social network per i concorsi che prevedono l’uso esclusivo di tali piattaforme come strumento di partecipazione (FAQ n. 7).
Nel dettaglio, il Ministero ha chiarito che qualsiasi impresa, anche se non appartenente all’Unione Europea e senza sede in Italia, che desideri organizzare una manifestazione a premio online in territorio italiano, può utilizzare qualsiasi piattaforma, anche localizzata all’estero, per la raccolta dei dati dei partecipanti. Tuttavia, è fondamentale che le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avvengano in Italia. Questo requisito è motivato dalle normative nazionali e dalla necessità di garantire la legittimità degli interventi da parte degli organi preposti, come stabilito dall’articolo 1, comma 6, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430 (“Regolamento Premi”).
Di conseguenza, è obbligatorio che il server, operante il software per la gestione di sistemi di preferenza, individuazione casuale, interazione tra utenti, e altri simili, sia ubicato in territorio italiano. Il promotore dell’iniziativa promozionale è tenuto a garantire il trasferimento sicuro dei dati necessari per le attività di individuazione dei vincitori (come prove/giochi dei partecipanti, operazioni di estrazione). La conseguente assegnazione dei premi dovrà avvenire su server italiano mediante sistema mirroring o equivalente. Tale procedura dovrà essere documentata conformemente all’Articolo 9, comma 1, del Regolamento Premi, attraverso la presentazione di una relazione tecnica peritale. Questa relazione dovrà essere resa disponibile alle figure di garanzia (come il notaio o il delegato della Camera di Commercio competenti per territorio) che dovranno essere presenti in fase di assegnazione dei premi. Resta inteso che il promotore della manifestazione dovrà specificare nel regolamento della manifestazione stessa la propria assunzione di responsabilità qualora – in caso di contestazioni – non sia in grado di dimostrare che il sistema abbia funzionato correttamente e che eventuali pregiudizi siano dipesi da causa a lui non imputabile.
Il Ministero ha altresì chiarito che alla luce dell’attuale diffusione dei social media, non è più obbligatoria la previa iscrizione ai social network rispetto alla data di avvio di un concorso a premi che preveda l’uso di tali tecnologie, anche come unico canale di partecipazione. Il social network va sempre associato, invece, se in una fase della meccanica concorsuale si favorisce l’iscritto rispetto a coloro che utilizzano soltanto canali di partecipazione “non social”.
Le FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresentano un passo significativo verso la semplificazione e l’adeguamento delle normative relative alle manifestazioni a premio nell’era digitale. Consentendo l’utilizzo di piattaforme estere per la raccolta dati e rimuovendo l’obbligo di iscrizione ai social network, il Ministero ha mostrato una comprensione delle dinamiche moderne e della globalizzazione dei servizi digitali. Tuttavia, resta imprescindibile il rispetto delle leggi italiane in termini di gestione e assegnazione dei premi, garantendo così trasparenza e legittimità in ogni fase del concorso. Queste modifiche non solo facilitano l’organizzazione di concorsi internazionali, ma assicurano anche che le attività siano condotte in conformità con le normative italiane, proteggendo i diritti dei partecipanti e mantenendo un alto standard di fiducia e sicurezza nelle manifestazioni a premio.