In data 23 febbraio 2024 sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) le Regole operative tecniche (le “Regole Operative”) per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del MASE del 7 dicembre 2023 n. 414 (il “Decreto CER”), il MASE ha approvato le Regole Operative – su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) e previa verifica dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (“ARERA”) – che disciplinano le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi per le CER.
Le Regole Operative sono strutturate in ragione dei regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione previste dal Decreto CER e dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (“TIAD”) e disciplinano, in particolare, le modalità di accesso ai seguenti contributi:
- Contributi in conto esercizio;
- Contributi in conto capitale.
I. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
1.1. Requisiti comuni per tutte le Configurazioni
1.1.1. Referente
Il Referente è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio.
Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE.
1.1.2. Produttore
Il Produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto.
1.1.3. Punti di connessione
Il cliente finale è:
- il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità;
- il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo e
- l’intestatario della bolletta elettrica.
1.2. Requisiti delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
1.2.1. Referente
Il Soggetto Referente, nel caso di configurazioni di CER, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza, deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle configurazioni sui benefici loro derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti.
Il Referente in fase di richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso dovrà dichiarare che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.
È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le seguenti cause di esclusione:
- imprese in difficoltà;
- cause di esclusione elencate agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;
- soggetto che ricade nell’elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati in suo favore;
- risultino applicate misure di prevenzione.
1.2.2. Impianti e interventi ammessi
Gli impianti/Unità di produzione inseriti nelle configurazioni di CER, gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- avere potenza massima di 1 MW;[1]
- essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);[2]
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH;
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle “Procedure Operative – Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (le “Procedure Operative GEI”)[3], pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall’art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico.
1.2.3. Regole in materia di artato frazionamento
Nel caso in cui più impianti, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza, siano alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell’ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un “unico impianto” di potenza pari alla somma di tutti gli impianti.
1.2.4. Cumulabilità della tariffa incentivante
La tariffa incentivante è cumulabile con:
- il contributo PNRR previsto dal Decreto CER. In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell’entità del contributo ottenuto;
- altri contributi in conto capitale, diversi dal precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo). In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell’intensità del contributo ottenuto;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l’equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW. In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell’intensità del contributo ottenuto;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione;
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione.
La tariffa incentivante, invece, non è cumulabile con: - altre forme di incentivo in conto esercizio;
- Superbonus;
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.
1.2.5. Le Comunità Energetiche Rinnovabili
La CER deve prevedere la presenza di almeno due membri, soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.
La CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione. Quest’ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto venga esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.
Si precisa che la messa a disposizione dell’impianto di produzione in relazione all’energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e non rileva ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.
1.2.6. Referente della CER e mandato
Ai sensi dell’art. 1.1. lett. hh) del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
- da un produttore, membro della CER,
- da un cliente finale, membro della CER,
- da un produttore “terzo” di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
Il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della CER conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
1.2.7. Atto costitutivo/Statuto CER
Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
- l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
- l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Con riferimento ai soci e ai membri della CER, gli stessi devono: - essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità);
- qualora esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.
1.2.8. Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione
I Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER. Si tratta dei cosiddetti produttori “terzi”.
PROCEDURA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI AUTOCONSUMO DIFFUSO
2.1. Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
L’invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato.
La richiesta di accesso deve essere trasmessa, accedendo al Portale informatico[4] del GSE.
Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata e nel corso del periodo di incentivazione, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare:
- i dati degli impianti di produzione inclusi nella configurazione, come contenuti nel sistema GAUDÌ di TERNA S.p.A.;
- i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente Unico.
La presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione su GAUDÌ degli impianti di produzione, delle UP, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Si evidenzia, infatti, che dal momento che il Portale informatico non consente la modifica[5] dei dati degli impianti, delle UP e dei sistemi di accumulo provenienti da GAUDÌ, qualora l’utente dovesse riscontrare eventuali incongruenze nei dati visualizzati dovrà provvedere alla relativa modifica su GAUDÌ, prima di inviare la richiesta di accesso al servizio.
Prima dell’invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che tutti i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva[6] delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE.
2.2. Accesso alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
2.2.1. Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso
Il GSE, effettuate le verifiche tecnico-amministrative, provvederà alla sottoscrizione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso contestualmente all’invio del provvedimento di accoglimento.
La data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso può essere differente per ogni impianto/UP di produzione la cui energia rileva per la configurazione.
La data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP nel caso in cui l’impianto/UP sia entrato/a in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CER coincide:
- con la data di entrata in vigore del medesimo Decreto CER (24 gennaio 2024) se la richiesta di accesso al servizio è presentata entro 120 giorni solari dalla data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
- con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre il termine di cui al punto precedente oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro il termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto CER e il giorno di invio della richiesta.
Nel caso di impianti/UP entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto CER coincide: - con la data di entrata in esercizio del singolo impianto o UP se la richiesta di accesso al servizio perviene entro 120 giorni solari dall’ultima tra la data di entrata in esercizio dell’impianto/UP e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE, ovvero con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
- con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre i termini di cui al punto precedente o con una data successiva se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto o UP e il giorno di invio della richiesta.
2.3. Determinazione della tariffa incentivante
2.3.1. Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di acconto e a titolo di conguaglio
Il valore del corrispettivo mensile di acconto dipende dalla fonte e dalla somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso all’incentivo. Tali grandezze concorrono a determinare una stima dell’energia immessa in rete dagli impianti di produzione/sezioni che, moltiplicata per un coefficiente di contemporaneità fra immissione e prelievo “α”, fisso e definito dal GSE, dà luogo all’energia incentivata stimata in acconto.
A partire dall’anno 2025 ed entro il 15 maggio, il GSE procede al riconoscimento del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante per l’anno di riferimento, utilizzando le misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete. La determinazione del corrispettivo avviene per ciascun mese dell’anno di riferimento e può dar luogo a un calcolo “completo”[7] o a un calcolo “parziale”[8] .
2.3.2. Modalità di regolazione dell’importo della tariffa premio eccedentaria
Il Decreto CER prevede che le Comunità Energetiche assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese ovvero sia utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
I valori soglia dell’energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:
- nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.
2.4. Determinazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
2.4.1. Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata a titolo di acconto, a titolo di conguaglio e tempistiche di erogazione
Il valore di acconto del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata è funzione della fonte e della somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
Ai fini della determinazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), il GSE calcola:
- per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso, la quantità di energia elettrica autoconsumata oraria e mensile (EACV), quest’ultima pari alla somma delle quantità di energia elettrica autoconsumate orarie nelle ore del mese;
- nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, l’energia elettrica autoconsumata oraria e mensile tenendo conto dei soli impianti di produzione facenti parte dell’edificio o condominio cui appartengono anche le unità di consumo (EACVC).
Nel caso di comunità energetiche rinnovabili, di comunità energetiche dei cittadini, di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione e di clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), espresso in €, pari al prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m.
2.5. Modifiche alle configurazioni apportate successivamente alle domande di accesso
Le principali tipologie di modifica alle configurazioni che vanno comunicate al GSE dal Referente sono le seguenti:
- aggiunta di uno o più punti di connessione in prelievo;
- rimozione di uno o più punti di connessione in prelievo;
- aggiunta di impianti di produzione o di potenziamenti di impianti di produzione per i quali si vuole richiedere l’inserimento nella configurazione;
- realizzazioni di potenziamenti su impianti di produzione già inseriti nella configurazione per i quali si vuole richiedere l’inserimento nella configurazione;
- rimozione di impianti di produzione;
- richiesta di ritiro o di chiusura del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa;
- tutte le modifiche che possono avere incidenza sul calcolo dei contributi spettanti e sui requisiti necessari.
Sono, invece, consentiti interventi di manutenzione che non comportano incrementi della potenza nominale dell’impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi (i) superiori al 5%, per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW; (ii) superiori all’1%, per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW.
2.6. Verifiche e controlli
Il GSE può effettuare, durante l’intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, presso i siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità agli incentivi nonché dei presupposti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi, come stabiliti dal Decreto.
L’attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l’altro:
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione prevista dalle Regole operative e dalla normativa applicabile.
2.7. Casi di decadenza della tariffa incentivante
Il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all’esito dell’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le seguenti violazioni:
- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;
- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell’energia auto consumata;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alle CER;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione.
II. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
2. Requisiti delle configurazioni
L’impianto di produzione/UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
- essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- avere potenza non superiore a 1 MW;
- disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
- disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
- avere una data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026;
- essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.
2. Soggetto beneficiario
Il soggetto beneficiario del contributo (soggetto attuatore esterno) deve essere il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo. Il soggetto beneficiario è:
- nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
- nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori.
2. Spese ammissibili
Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell’Appendice E.
Inoltre, è previsto che:
- le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità;
- tutte le spese dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026);
- le fatture attestanti i costi sostenuti devono essere caratterizzate dai seguenti elementi atti a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (i) gli estremi identificativi (partita IVA, CF) del soggetto beneficiario che effettua il pagamento; (ii) gli estremi identificativi del soggetto che emette la fattura (denominazione sociale, CF o partita IVA, indirizzo, sede, IBAN, etc.); (iii) il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG; (iv) il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE); (v) gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; o la dicitura “Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo – Iniziativa Next Generation EU”; (vi) la descrizione della tipologia d’intervento alla quale si riferiscono gli importi (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera).
2. Cumulabilità del contributo PNRR
Il contributo PNRR è cumulabile con:
- altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea[9] di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento. In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- la tariffa incentivante decurtata in ragione dell’intensità del contributo ricevuto.
2. PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuato dal soggetto beneficiario solo a seguito dell’apertura dello sportello in modalità telematica accedendo al Portale informativo del GSE7. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal MASE.
Per gli impianti di Potenza ≤ 200 kW il soggetto beneficiario può richiedere:
Opzione 1
o un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione;
o il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Per impianti di 200 kW < Potenza ≤ 1000 kW il soggetto beneficiario può richiedere:
Opzione 1
o un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione;
o il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2
o l’erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
o il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 3: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
2.1. Determinazione del contributo in conto capitale
Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile. La determinazione del contributo in conto capitale massimo erogabile verrà effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dal Decreto CER, tenendo conto di quanto previsto ai fini dell’eventuale cumulabilità con altri contributi in conto capitale.
L’ammontare del contributo in conto capitale spettante sarà rideterminato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà essere superiore a quanto previsto nell’atto di concessione.
2.2. Revoca del contributo PNRR
La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi:
- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2 del Decreto CER [10];
- dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;
- violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 7, comma 3 del Decreto CER[11] ;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CER;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione.
Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo delle Regole Operative disponibile al seguente link www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/ALLEGATO%201%20Regole%20Operative%20CACER.pdf
[1]Qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l’inserimento nella configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
[2]Per gli impianti/UP entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CER (ovvero prima del 24 gennaio 2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.
[3]Secondo le Procedure Operative GEI:
– la rigenerazione è un’attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina specializzata;
– un’officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l’attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente in questione.
[5]Le modifiche effettuate sul portale GAUDI di Terna saranno visibili sui sistemi del GSE il giorno successivo all’effettuazione della modifica.
[6]https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie
[7]Calcolo completo è il processo di determinazione della partita economica per una data competenza (mese/anno) mediante la valorizzazione di tutte le ultime misure di energia elettrica, trasmesse dal gestore di rete, sui vari punti di connessione (ciò implica che per tutti i punti afferenti al contratto risultino disponibili al GSE tutte le misure validate dal GSE di energia necessarie alla determinazione della partita economica).
[8]Calcolo parziale è il processo di determinazione della partita economica per una data competenza (mese/anno) mediante la valorizzazione del numero minimo di misure di energia elettrica, trasmesse dal gestore di rete, sui vari punti di connessione (ciò implica che in relazione ai punti afferenti al contratto risultino disponibili al GSE almeno una misura di energia elettrica immessa e una di energia prelevata validate dal GSE).
[9]Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’amministrazione pubblica, quest’ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all’interno di altri programmi e strumenti dell’Unione Europea).
[10]Art. 7, comma 2, del Decreto CER: “Possono essere ammesse al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell’articolo 3, comma 2; b) insussistenza dei casi di cui all’articolo 3, comma 3; c) l’avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario; d) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto; e) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto”.
[11]Art. 7, comma 3, del Decreto CER: “Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026”.