Impianti BESS: il MASE pubblica la Guida Operativa per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica

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In data 16 aprile 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”) ha pubblicato la Guida operativa per la predisposizione della documentazione per le istanze di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone (la “Guida Operativa”).

La Guida Operativa si applica ai procedimenti di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone di competenza statale.

1. Modalità di svolgimento dei procedimenti

L’ art. 1, comma 2-quater lett. b), del D.L. 7/2002 prevede l’esclusione dalla disciplina di AU per tutti gli impianti di potenza inferiore a 10 MW.

I procedimenti1 si svolgono ai sensi della Legge n. 241/90 tramite il modulo della Conferenza di Servizi e si articolano nelle seguenti fasi:

  • Trasmissione da parte del proponente dell’istanza di AU e dei relativi allegati alla Divisione IV della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi (DG-FTA) del MASE;
  • acquisizione dell’istanza di AU ed esame di procedibilità in ordine cronologico (data di ricezione al protocollo MASE);esame della documentazione progettuale e amministrativa;eventuali richieste di integrazione della domanda;avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi asincrona: trasmissione agli Enti ed alle Amministrazioni competenti a pronunciarsi sul progetto;acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto convocati alla Conferenza;analisi delle eventuali richieste di integrazioni, di chiarimenti, prescrizioni e controdeduzioni2;
  • inserimento della documentazione antimafia;eventuale svolgimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;verifica finale dei pareri e delle comunicazioni pervenuti;eventuale Conferenza di Servizi sincrona, nei casi previsti dalla legge;predisposizione della nota di chiusura del procedimento con determina conclusiva;
  • predisposizione del decreto autorizzativo in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi.

Una volta emanato il decreto autorizzativo, prima di dare inizio ai lavori, il proponente dovrà dare corso alle attività successive che consistono sinteticamente in:

  • ottemperanza di tutte le prescrizioni ante-operam disposte dal decreto autorizzativo, ed
  • eventuale acquisizione di autorizzazioni/ approvazioni/ nulla osta di secondo livello previste dalla normativa specialistica.

2. Informazioni sulle fasi successive all’AU

Ai sensi dell’art. 1-quater, comma 1, del Decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239 (“D.L. 239/2003”)3, il titolo autorizzativo decade qualora il proponente non

comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell’iniziativa entro 12 mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. I 12 mesi si intendono al netto dei tempi necessari per l’eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di segnalare e documentare.

È quindi obbligatorio, in caso di ritardo dell’avvio dei lavori rispetto al termine fissato dalla norma, che il proponente comunichi formalmente all’Amministrazione competente il ritardo rispetto al termine originariamente fissato e le cause di forza maggiore che lo hanno determinato.

Con riferimento, infine, ad eventuali ritardi rispetto al termine di fine lavori, previsto nel cronoprogramma e approvato tramite il decreto autorizzativo, è necessario che il proponente formalizzi opportuna richiesta di proroga da trasmettere prima della scadenza del termine medesimo, motivando il ritardo e indicando la nuova data di conclusione dei lavori.

Resta fermo che tale procedura è funzionale al solo mantenimento della validità ed efficacia del titolo autorizzativo e non costituisce deroga ad eventuali prescrizioni o obblighi a carico dal proponente, derivanti da norme, provvedimenti amministrativi o accordi contrattuali con altri soggetti, pubblici o privati, riguardanti l’entrata in esercizio dell’impianto.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni, disposte con il decreto di Autorizzazione Unica, è di competenza di ciascun soggetto, ente, amministrazione che ha disposto la prescrizione nell’ambito del procedimento.

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy e a consultare il testo della Guida Operativa disponibile al seguente link >

Scarica l’alert redatto dal Team Energy >

  1. Ai sensi del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 5 aprile 2022, n. 9, la competenza al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di progetti ubicati nel territorio della Regione Sicilia non è attribuita al MASE ma è attribuita al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana. ↩︎
  2. Tutta la corrispondenza tra il Proponente e gli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi dovrà essere inviata anche all’Amministrazione procedente, nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione. ↩︎
  3. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un’adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell’energia, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 , ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 , concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell’autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione ↩︎
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