DL Agricoltura: introdotte disposizioni volte a limitare l’installazione di impianti fotovoltaici sul suolo agricolo

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In data 16 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico-nazionale” (il “DL Agricoltura”) che ha introdotto delle disposizioni volte a limitare l’installazione degli impianti fotovoltaici su suolo agricolo

I. Il divieto di installazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo

L’art. 5 del nuovo DL Agricoltura ha previsto l’introduzione all’art. 20 del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 (“D.lgs. 199/2021”) di un nuovo comma, secondo cui l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

  • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 %;
  • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori[1];
  • in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (“D.lgs. 42/2004”):

1) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Dalla formulazione della norma sembrerebbe dunque che il divieto in esame non si estenda agli impianti “agrivoltaici”, in quanto la norma fa espresso riferimento esclusivamente agli impianti fotovoltaici a terra. D’altro canto, la limitazione all’installazione di impianti agrivoltaici in aree agricole risulterebbe in aperto contrasto con i recenti interventi legislativi volti a sostenere e incentivare la realizzazione di sistemi agrivoltaici (si pensi, ad esempio, al c.d. “Decreto Agrivoltaico”, rispetto al quale in data 17 maggio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) ha approvato le regole applicative).

II. I procedimenti autorizzativi ancora in corso

Al comma 2 dell’art. 5 del DL Agricoltura è scritto che le  procedure  abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del DL Agricoltura sono concluse ai sensi della normativa previgente.

Sotto questo profilo, appare dunque ragionevole ritenere che siano dunque fatti salvi non solo i progetti per i quali la domanda di autorizzazione (PAS/AU) sia stata già presentata in Comune o in Regione, ma anche i progetti per i quali – pur non essendo stato formalmente avviato l’iter autorizzativo – sia  stata almeno presentata domanda di VIA al Ministero. 

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy e a consultare il testo del DL Agricoltura disponibile al seguente link  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/15/24G00081/SG


[1] Di cui all’Allegato 1 al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017.

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