Nuova Opportunità di Visto per Società Italiane alla ricerca di manodopera straniera: Art. 27 Paragrafo 1 let. i bis del Testo Unico Immigrazione

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Nel panorama del diritto dell’immigrazione e del diritto al lavoro di cittadini extra comunitari, dopo la riforma della Carta Blu Europea per lavoratori altamente qualificati e l’introduzione del nuovo Visto per nomadi digitali, si è aperta un’altra importante opportunità di attrazione di manodopera straniera per le imprese italiane. La novità è particolarmente significativa perché si tratta di una possibilità di visto per lavoratori extra europei che, pur se non soggetta ai limiti numerici e di Stato di provenienza stabiliti ogni anno dal noto Decreto Flussi, non richiede un’alta qualificazione professionale del cittadino straniero, a differenza di quanto valso sino ad oggi per i Visti c.d. extra quota, ossia quelli rilasciabili oltre i limiti quantitativi di Visti emettibili ogni anno stabiliti dal Decreto Flussi.  In questo articolo esaminiamo quindi con quale modalità e a quali condizioni è possibile esperire la procedura di Visto e permesso di soggiorno in parola, formalmente introdotta con Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 ma sostanzialmente accessibile solo da Maggio 2024 a fronte della trasmissione della Circolare del Ministero dell’Interno 7 maggio 2024, n. 4131, che contiene le necessarie istruzioni operative per gli uffici prefettizi deputati ad esaminare le domande.

Questa nuova tipologia di Visto e permesso di soggiorno ha trovato il proprio spazio nell’art. 27 comma 1 del Testo Unico Immigrazione, norma che disciplina una molteplicità di Visti e permessi di soggiorno per lavoro non soggetti ai limiti quantitativi del Decreto Flussi, che per ciascuna tipologia di permesso di soggiorno prevede invece un massimo di Visti rilasciabili ogni anno. Dentro alla disposizione normativa appena richiamata (art. 27 comma 1 TUI) è stata quindi aggiunta la lettera i bis), che detta i requisiti di questa nuova tipologia di domanda di ingresso in Italia per lavoro. Nel prosieguo ne esamineremo i requisiti oggettivi, la tipologia di rapporto di lavoro instaurabile in Italia e l’iter procedurale.

Requisiti della domanda di permesso di soggiorno ex art. 27 comma 1 lett. i bis TUI.

Requisito della sede, società holding o collegata in territorio extra UE

Il primo requisito per poter accedere a questa opportunità di ingresso in Italia per il lavoratore extra UE è che l’ente datore di lavoro italiano che promuove la domanda e presso cui il cittadino straniero dovrà prestare attività lavorativa subordinata abbia in territorio extra UE:

  1. la propria sede principale o una sede secondaria (c.d. Branch);
  2. o una propria società sussidiaria o la società “holding” di cui è sussidiaria;
  3. o una società partecipata dalla società Italiana in misura minima pari al 20%.

Requisito del rapporto di lavoro subordinato pregresso in territorio extra UE

Il secondo requisito è che il lavoratore extra UE per cui si chiede l’ingresso in Italia sia stato dipendente presso la sede o società estera almeno 12 mesi nei 48 mesi antecedenti alla domanda di Nulla Osta all’ingresso.

Deve sottolinearsi che la necessaria presenza di un legame pregresso del lavoratore straniero con il gruppo societario o la società multinazionale assurge a requisito soggettivo sostitutivo rispetto al requisito di una certa qualifica o professionalità, elemento che contraddistingue tutte le altre tipologie di Visto e permesso di soggiorno c.d. fuori quota, (ossia senza i limiti quantitativi annuali previsti dal Decreto Flussi), di cui all’art. 27 del Testo Unico Immigrazione.

È proprio questo cambio di paradigma nel requisito soggettivo che consente un ingresso in Italia del lavoratore extra UE fuori dai limiti del Decreto Flussi per lavoro che troviamo l’aspetto maggiormente innovativo della norma in esame.

Tipologia di rapporto di lavoro in Italia con permesso di soggiorno ex art. 27 comma 1 lett. i bis TUI

Come detto al paragrafo due del precedente capitolo, non è richiesto che il lavoratore sia ancora dipendente della società o sede estera al momento della richiesta di ingresso in Italia, bastando il fatto che lo sia stato per almeno 1 anno nei 4 anni antecedenti la domanda.

Dalla circostanza che il lavoratore sia o meno impiegato o non impiegato presso la società/sede estera al momento esatto della domanda di ingresso in Italia discende una notevole differenza nel tipo di rapporto di lavoro che lo stesso potrà instaurare con la società/sede in Italia a seguito del suo ingresso nel territorio nazionale. Di seguito distinguiamo le due ipotesi possibili. 

Opzione Distacco transnazionale

Ove il lavoratore sia un dipendente della società/sede estera al momento della domanda di ingresso in Italia, questi potrà scegliere di mantenere il proprio rapporto lavorativo con la società estera ad essere distaccato in Italia per prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso la sede/società Italiana, che però non assumerà la posizione formale di datore di lavoro ma solo di temporanea sede di lavoro. Questa opzione sarà preferibile se l’impresa o il gruppo multinazionale ha interesse a che il lavoratore trascorra in Italia un periodo temporaneo, non superiore ai tre anni, per poi fare ritorno presso la propria sede originaria, senza che vi sia alcuna interruzione del rapporto di lavoro con questa, la quale infatti continuerà a retribuire il cittadino straniero per tutta la durata del c.d. distacco transnazionale. 

Opzione di assunzione in Italia

Diversamente, ove il lavoratore non sia dipendente della società/sede estera al momento della domanda di ingresso in Italia, questi non potrà che essere assunto direttamente in Italia e la società/sede italiana assumerà il ruolo formale di datore di lavoro, con conseguente onere retributivo.

Procedura per la richiesta di Visto e permesso di soggiorno ex art. 27 comma 1 lett. i bis TUI.

Sotto il profilo procedurale, non vi sono invece particolari novità.

Il Nulla Osta

Come per regola generale, il datore di lavoro Italiano dovrà innanzi tutto presentare la domanda nominativa di “Nulla Osta” presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura della Provincia dove ha sede la società.

La Prefettura, nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della domanda,  rilascia o nega il Nulla Osta, (a) avendo acquisito il parere della Questura circa l’assenza di reati ostativi commessi da parte del datore di lavoro o del lavoratore stesso in Italia o in area Schengen; e avendo verificato (b) la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno in parola, (c) la regolarità del contratto di lavoro proposto al cittadino straniero rispetto ai parametri stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile.

Il Visto Nazionale

Ottenuto il Nulla Osta, che viene trasmesso telematicamente all’Autorità consolare competente, il lavoratore stesso dovrà recarsi presso il Consolato Italiano nel Paese dove risiede e chiedere il Visto Nazionale per lavoro.

Esperiti i dovuti controlli, il Consolato rilascia il Visto nel temine di 30 giorni dalla domanda.

Il Permesso di Soggiorno

Ottenuto il Visto, che avrà durata annuale, il lavoratore potrà fare ingresso in Italia.

Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale dovrà essere chiesto un appuntamento alla Prefettura che ha rilasciato il Nulla Osta. All’appuntamento il datore di lavoro italiano, il lavoratore ed un funzionario della Prefettura firmeranno il c.d. contratto di soggiorno, un contratto trilaterale in cui il datore di lavoro Italiano conferma la volontà di voler far lavorare il cittadino straniero secondo le condizioni rappresentate e al contempo assicura che questi abbia la disponibilità di un alloggio idoneo in Italia.

Firmato il contratto di soggiorno, la Prefettura produce una domanda di permesso di soggiorno (c.d. modello 209) che verrà spedito alla Questura, la quale prenderà i rilievi dattiloscopici del lavoratore e procederà al rilascio del permesso di soggiorno.

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