La bozza del nuovo Decreto FER X

Contenuti

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) ha fatto circolare una seconda bozza del Decreto FER X per il sostegno della produzione elettrica di impianti rinnovabili (“Impianti FER”). Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nella bozza e alcuni spunti di riflessione.

Il Decreto FER X ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di Impianti FER attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. Il Decreto FER X cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028 ovvero per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW decorsi 60 giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 10 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2028.

L’ARERA ha approvato lo schema di Decreto FER X[1]. La bozza del Decreto FER X dovrà andare alla Conferenza unificata Stato-Regioni e solo dopo ci sarà la notifica in Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

1. Ambito di applicazione – Art. 1 della bozza del Decreto FER X

Possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto con potenza inferiore o uguale a 1 MW:

  • Impianti fotovoltaici;
  • Impianti eolici;
  • Impianti idroelettrici;
  • Impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Gli impianti devono aver avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto FER X.

2. Modalità e requisiti generali per l’accesso al meccanismo di supporto – Artt. 3 e 4 della bozza del Decreto FER X

Ai sensi dell’art. 3, possono accedere al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure competitive gli Impianti FER di potenza superiore a 1 MW che rispettano i seguenti requisiti:

  • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori[2];
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento;
  • capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell’impianto, il costo specifico di investimento nella seguente misura:

1. il 10% sulla parte dell’investimento fino a 100 milioni di euro;

2. il 5% sulla parte dell’investimento eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

3. il 2% sulla parte dell’investimento eccedente i 200 milioni di euro.

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie. Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva (come definite nelle regole operative). La misura percentuale della cauzione definitiva è pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla procedura d’asta.

3. Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive – Art. 6 della bozza del Decreto FER X

Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l’accesso al meccanismo di supporto sono trasmesse al Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) tramite il sito web www.gse.it allegando i seguenti documenti:

  • offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;
  • documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti generali per l’accesso al meccanismo di supporto di cui all’art. 3 del Decreto FER X;
  • una cauzione provvisoria[3], a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
  • impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

All’esito di ogni procedura, il GSE forma una graduatoria che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di esercizio.

Qualora le istanze di partecipazione comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica i seguenti criteri di priorità:

  1. per gli impianti fotovoltaici: (i) rimozione integrale della copertura in eternit o contenente amianto e (ii) interventi di integrale ricostruzione e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
  2. impianti realizzati nelle aree idonee di cui all’art. 20 del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 (“D.lgs. 199/2021”);
  3. presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell’energia elettrica secondo criteri che saranno definiti nelle regole operative;
  4. sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari ad almeno 10 anni;
  5. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

4. Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni – Art. 7 della bozza del Decreto FER X

Per gli Impianti FER di potenza superiore a 10 MW, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti[4].

A seguito della richiesta da parte del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica ed entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione rilascia una qualifica di idoneità alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

5. Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito di partecipazione a procedura competitiva – Art. 8 della bozza del Decreto FER X

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro le tempistiche[5] di seguito indicate:

Tipologie di impiantoCategorie di interventoMesi
EolicoNuovi impianti34
Fotovoltaico[6]Nuovi impianti21
IdroelettricoNuovi impianti54
Gas residuati dai processi di depurazioneNuovi impianti54
IdroelettricoRifacimenti39
Gas residuati dai processi di depurazioneRifacimenti27

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta l’applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi 9 mesi e dello 0,5% per i successivi 6 mesi, nel limite massimo di 15 mesi.

Trascorsi 15 mesi, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva. Qualora, successivamente, l’impianto venga riammesso a meccanismi di supporto, il GSE applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

Nel caso in cui, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva. Nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i 6 e i 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva.

6. Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti – Art. 9 della bozza del Decreto FER X

I soggetti titolari di impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MW presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema Gaudì di Terna. La mancata comunicazione entro il suddetto termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva.

I soggetti titolari di impianti con potenza superiore a 1 MW presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema Gaudì di Terna. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione e la decadenza dalla graduatoria e l’escussione della cauzione definitiva.

7. Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione – Art. 10 della bozza del Decreto FER X

Il GSE regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

  1. per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando – sulla produzione netta immessa in rete – il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva;
  2. per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, e:

– se la differenza è positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza sulla produzione netta immessa in rete;

– se la differenza è negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza sulla produzione netta immessa in rete.

8. Regole Operative – Art. 11 della bozza del Decreto FER X

Il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto FER X, trasmette al MASE per l’approvazione una proposta relativa alle regole operative per l’accesso al meccanismo di supporto.

9. Condizioni di cumulabilità – Art. 13 della bozza del Decreto FER X

L’accesso al meccanismo di supporto del Decreto FER X è cumulabile esclusivamente con:

  • contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento (solo per gli impianti di nuova costruzione);
  • fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy.

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[1] Con il parere 220/2024/I/efr sullo schema di decreto Fer X e con la Delibera 224/2024/R/eel sulle modalità di funzionamento del portale di Terna per la programmazione di rete, rinnovabili e storage (i due provvedimenti sono ancora in via di pubblicazione).

[2] Su richiesta del produttore, in alternativa al titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione d’impatto ambientale.

[3] Con durata non inferiore al 120esimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura competitiva.

[4] Non si applica agli impianti nella titolarità di amministrazioni locali previsti e finanziati nell’ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”).

[5] Per impianti nella titolarità della Pubblica Amministrazione i termini sono incrementati di 6 mesi.

[6] Per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto il termine è elevato a 26 mesi.

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