Il Decreto FER 2: al via nuovi incentivi

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In data 13 agosto 2024 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) in data 19 giugno 2024 recante “Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio (“Decreto FER 2”). Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nel Decreto FER 2.

Oggetto e finalità – Art. 1 e 3 del Decreto FER 2

Il Decreto FER 2 è finalizzato a sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, mediante il riconoscimento di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Gli impianti che possono accedere agli incentivi di cui al Decreto FER 2 sono i seguenti:

a) impianti a biogas con potenza nominale non superiore a 300 KW elettrici;

b) impianti a biomasse con potenza nominale non superiore a 1000 KW elettrici;

c) impianti solari termodinamici;

d)  impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;

e) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne (complessivamente gli “Impianti eleggibili”).

Requisiti di ammissibilità – Art. 3 del Decreto FER 2

Ai fini dell’accesso agli incentivi, gli Impianti eleggibili devono rispettare le seguenti condizioni:

  • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’Allegato 2 del Decreto FER 2[1].

Casi di esclusione – Art. 3 del Decreto FER 2

Sono esclusi dalla possibilità di accedere agli incentivi di cui al Decreto FER 2:

i. da un punto di vista soggettivo:

a) le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014; 

b) i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) i soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

d) le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

ii. da un punto di vista oggettivo:

a) gli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria prevista dal Decreto FER 2.

Procedure per l’accesso agli incentivi – Art. 4 e ss. del Decreto FER 2

Gli impianti interessati dovranno partecipare a procedure competitive svolte in forma telematica che prevedono la presentazione di un’offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2 %.

L’accesso agli incentivi per le rinnovabili 2024 è legato alla partecipazione a procedure pubbliche competitive, ognuna per una tipologia diversa di impianto (A, B, B-1, C, C-1, D, E, E-1 e F)[2].

 Le gare saranno bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, mettendo a disposizione una serie di contingenti di potenza, per una capacità totale cumulata di 4,59 GW.

I dettagli relativi alle modalità di svolgimento delle procedure verranno definiti da future Regole Operative, la cui approvazione dovrebbe intervenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto FER 2.

In ogni caso nell’ambito di ciascuna procedura competitiva è previsto:

  • un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi;
  • la successiva pubblicazione delle graduatorie entro i successivi novanta giorni;
  • un tempo massimo di entrata in esercizio per ciascuna tipologia di impianto risultato in posizione utile[3].

Tariffe incentivanti – Art. 7 e Allegato A della bozza del Testo Unico Rinnovabili

Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe incentivanti di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’Allegato 1, i.e.:

  • per gli impianti a biogas: 233 euro/MWh;
  • per la geotermia tradizionale: 100 euro/MWh;
  • per la geotermia a emissioni zero: 200 euro/MWh;
  • per gli impianti a biomasse: 246 euro/ MWh per gli impianti fino a 300 kW, 185 euro/ MWh per quelli di potenza superiore;
  • per gli impianti eolici offshore: 185 euro/MWh;
  • per l’energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina: 180 euro/MWh;
  • per gli impianti fotovoltaici offshore floating: 105 euro/MWh;
  • per gli impianti fotovoltaici floating su acque interne:  90 euro/MWh per impianti fino a 1000 kW di potenza e 75 euro/MWh per quelli di potenza superiore;
  • per gli impianti solari termodinamici: 300 euro/MWh per impianti fino a 300 kW di potenza, 240 euro/MWh per impianti di potenza superiore a 300 kW ma  inferiore a 5000 kW e 200 euro/MWh per quelli di potenza superiore a 5000 kW;

Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte del 3% all’anno.

Cumulabilità degli incentivi – Art. 12 del Decreto FER 2

Le tariffe incentivanti oggetto del Decreto FER 2 sono cumulabili esclusivamente con i seguenti meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:

a) esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento;

b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

In tal caso la tariffa è rimodulata secondo le regole indicate all’interno dell’Allegato 1 del Decreto FER 2.

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy e a consultare il testo del Decreto FER 2 disponibile al seguente link https://www.mase.gov.it/node/18946


[1] Si veda Allegato 2 al DM 19 giugno 2024 che prevede dei requisiti specifici tecnici per ogni tipologia di impianto eleggibile.

[2] Si veda la tabella indicata al comma 5 dell’art. 4 del Decreto FER 2.

[3] Si veda la tabella indicata all’art. 7 del Decreto FER 2.

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