Il Consiglio di Stato sospende l’art. 7, comma 2 lett. c), del DM Aree Idonee

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Con l’ordinanza n. 7104 del 14 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha in parte sospeso il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024.

L’ordinanza n. 7104 del 14 novembre 2024, pronunciata dal Consiglio di Stato (l’“Ordinanza”), si riferisce a un ricorso presentato da un operatore del settore delle energie rinnovabili con il quale sono state censurate alcune disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 21 giugno 2024, noto come “DM Aree Idonee[1].

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’art. 7, comma 2, lett. c), del DM Aree Idonee che riconosce alle Regioni la facoltà (e, dunque, non l’obbligo) di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del Dlgs 199/2021[2].

Le ragioni che hanno condotto il Consiglio di Stato ad accogliere la richiesta di sospensione cautelare sono le seguenti:

  • la norma in esame appare non pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021, il quale fornisce già un elenco esaustivo delle aree considerate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, in tale disciplina di livello primario non vi è spazio per una regolamentazione regionale che introduce criteri più restrittivi;
  • la sospensione dell’art. 7, comma 2, lett. c), non è in contrasto con gli obiettivi del PNRR, per i seguenti motivi:

– il DM Aree Idonee rimane in vigore nella sua interezza, fatta salva la norma sospesa;

– l’obiettivo M2C2-6 prevede “la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati dafonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l’ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; e la emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di energie rinnovabili”. La norma sospesa, introducendo una facoltà per le Regioni che potrebbe generare incertezze normative, risulterebbe incompatibile con questi obiettivi.

In conclusione, a seguito di tale Ordinanza le Regioni non potranno definire le aree idonee in senso più restrittivo rispetto a quanto stabilito in via transitoria dal citato art. 20 comma 8 del Dlgs 199/2021, almeno fino a quando la causa innanzi al TAR Lazio non verrà decisa nel merito (quindi con l’emissione della sentenza).  

L’udienza di merito è fissata per il 5 febbraio 2025.

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy

[1] Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DM Aree Idonee, le Regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio, le superfici e aree idonee, ovvero le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti FER e delle infrastrutture connesse.

[2] L’art. 7 comma 2 lett. c) del DM Aree idonee recita :“Per l’individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto: (…) della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (…)”.

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