Metaverso: quali sono le sfide legali per le realtà corporate?

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Metaverso: una prima definizione

Il termine “metaverso” trae origine dalla penna di Neal Stephenson, che la usa nel suo romanzo di fantascienza “Snow Crash” nel 1992. L’opera letteraria immaginava la prossima interazione di Internet in cui avatar virtuali si connettevano attraverso ambienti di realtà virtuali ed edifici 3D.

Suggerito da Second Life, mondo virtuale e online creato nel 2003 da Linden Lab, che propone (e proponeva) un luogo in cui avatar digitali possono esplorare diversi ambienti, essere i player di un gioco, fare shopping nei negozi e vivere una vera e propria seconda vita digitale.

Il metaverso può identificarsi come il successore di Internet o la prossima versione di quest’ultimo. Nel descrivere e cercare di circoscriverlo, alcuni autori tra cui Matthew Ball, definiscono il metaverso come una rete composta da mondi virtuali collaborativi e immersivi, dove un numero illimitato di user può creare ed utilizzare avatar per interagire, lavorare, effettuare acquisti e partecipare a varie attività.

In ottica client-based, il metaverso viene rappresentato come un viaggio esplorativo, fatto di visioni attraverso e grazie alle tecnologie: realtà virtuale, wireless, smartphone, realtà aumentata, AI, eye tracking, dispositivi wearable etc.

Le tecnologie alla base del metaverso: il Web 3.0

La tecnologia in costante evoluzione ha permesso l’inizio dello sviluppo del metaverso, grazie ad una combinazione di elaboratori sufficientemente potenti, tecnologia wearable come occhiali di realtà aumentata, sensori di movimento, eye tracking, che hanno permesso agli utenti di “vivere” all’interno di un universo online e digitale.

Tutto ruota attorno al Web 3.0, ossia alla connettività in un universo senza soluzione di continuità, dove l’utente può vivere una vita virtuale nello stesso modo in cui vive quella fisica e ciò può avvenire grazie all’insieme di più tecnologie. Segnatamente:

  • decentralizzazione dei dati, grazie alla quale sono gli user ad interagire tra loro, controllare direttamente i dati e proteggere la propria privacy mediante l’utilizzo di una rete aperta e astrattamente non censurabile da un organismo centrale (in netta contrapposizione con le realtà centralizzate come i social network quali Facebook, Instagram, );
  • non-fungible-token (“NFT”), certificati digitali” basati sulla tecnologia blockchain volti a identificare in modo univoco, insostituibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale, idonei a trasportare i beni del mondo fisico/reale in un mondo (a)fisico e digitale;
  • cryptovalute, ossia, secondo la definizione di Banca d’Italia, “rappresentazioni digitali di valore”. In altri termini, monete digitali decentralizzate o non sottoposte all’emissione, alla garanzia o al controllo da parte di banche centrali o autorità pubbliche, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento.

Parlare di metaverso significa, pertanto, implicitamente parlare di blockchain. Ogni metaverso (o quasi) gira intorno ad una blockchain – ossia un insieme di tecnologie che permettono di mantenere un registro distribuito di dati (c.d. “Distributed Ledger”), strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni (e non solo) che vengono registrate in maniera distribuita tra più nodi per garantire sicurezza informatica e resilienza dei sistemi – nonché alle relative cryptovalute e agli NFT.

Il metaverso: quali opportunità rappresenta per le aziende?

Il metaverso, secondo la Prof. Maria Carmela Ostillio, richiede:

  1. persistenza, ossia operare senza fine e senza la possibilità di essere messo in pausa o essere spento,
  2. sincronicità in tempo reale, ossia essere un’esperienza che esiste per tutti in tempo reale, anche se, a sua volta, può contenere eventi specifici con un’ora di inizio e di fine,
  3. illimitatezza nel numero di partecipanti-concorrenti, per cui chiunque in qualunque momento potrebbe entrarvi e permanere a proprio piacimento,
  4. funzionalità, quale mondo in cui singoli e aziende possono essere in grado di creare, possedere, investire, vendere e guadagnare,
  5. inclusività, integrazione e ibrido esperienziale, che coinvolge il mondo digitale e quello fisico, reti pubbliche e private, piattaforme aperte e chiuse,
  6. interoperabilità-integrazione di dati, oggetti digitali, contenuti tra tutte le esperienze ospitate,
  7. potenziale da piattaforma di contenuti ed esperienze create e gestite da un ampio spettro di individui e aziende.

Con queste caratteristiche il metaverso si presenta come una opportunità per le di diventa realtà corporate e i creator dei mondi virtuali, capaci di prevedere le esigenze dei consumer, dei clienti e dei prospect, in una dinamica sempre più multi-channel. Il metaverso può individuarsi, pertanto, come un ulteriore canale di comunicazione, divulgazione, diffusione, commercio e vendita dei propri prodotti e servizi.

Quali sono le sfide per le aziende?

L’ingresso nel metaverso per una realtà corporate significa anzitutto tutela. Per prendere parte a questa rivoluzione tecnologica è, difatti, necessario prepararsi adeguatamente alla trasformazione digitale del proprio business, abbracciando l’ingresso delle nuove tecnologie ed estendendo la promozione, divulgazione e diffusione dei brand anche attraverso il Web 3.0 e il metaverso.

L’obiettivo di una corporate che non vuole rincorrere le tecnologie e i competitor deve essere quello di creare ed estendere la propria corporate identity in una visione multichannel, che inglobi anche metaverso e Web 3.0 e che sia in grado di abbracciare le esigenze di ogni consumer/prospect.

Protezione dei prodotti e del marchio di impresa

Il passaggio da una realtà fisica a una realtà (a)fisica, come la realtà virtuale di un metaverso, se da un lato rappresenta per le aziende la possibilità di ampliare ed accrescere il proprio mercato, dall’altro, necessita maggiore attenzione per la tutela dei prodotti venduti, dei servizi erogati e dal relativo marchio.

Come noto, il marchio d’impresa permette al titolare di utilizzare esclusivamente il segno distintivo ed impedire a terzi l’utilizzo non autorizzato nel territorio in cui è stata richiesta la registrazione.

Conseguentemente, calando la tutela del marchio d’impresa nel Web 3.0 e nel metaverso, appare necessario effettuare un assessment inerente agli asset della corporate relativi al marchio d’impresa. Per sfruttare le nuove tecnologie che il metaverso porta con sé (asset digitali, NFT, realtà aumentata, …) è necessario verificare che i marchi d’impresa registrati godano delle tutele anche con riferimento al business nel metaverso.

Sarà, infatti, necessario comprendere se:

  • le classi merceologiche della Classificazione di Nizza per cui un marchio è stato registrato, necessitano di una estensione per includervi quelle Classi di prodotti inerenti al mondo virtuale. Si pensi, ad esempio, alle Classi 9 (computer software), 35 (pubblicità), 36 (servizi finanziari, monetari, bancari) e 41 (divertimento, attività sportive e culturali) e 42 (progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer).
  • estendere la protezione del marchio – considerata la natura territoriale della protezione – anche a territori ulteriori. L’uso illecito del marchio realizzato in una realtà virtuale / nel metaverso, non sempre è riferibile ad un determinato territorio/al territorio dove il marchio gode di protezione.

In tale direzione, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) ha recentemente pubblicato alcune indicazioni in merito all’approccio che l’ufficio europeo vuole tenere sulla registrazione di marchi che contraddistinguono gli asset digitali (e i loro certificati –NFT) nel metaverso. L’EUIPO si concentra sulla classe 9, sostenendo che “i prodotti virtuali rientrano nella Classe 9 perché sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, mancando di per sé di chiarezza e precisione, il termine prodotti virtuali deve essere ulteriormente specificato chiarendo il contenuto al quale detti prodotti virtuali si riferiscono (ad esempio prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale)”. Nelle indicazioni de qua, l’EUIPO aggiunge altresì che “il termine token non fungibili di per sé non è accettabile: occorre specificare il tipo di elemento digitale che gli NFT autenticano”.

La nuova edizione della Classificazione di Nizza (prevista per il 1° gennaio 2023) includerà – nella Classe 9 – il termine “downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens

In tale ottica, la 12a edizione della Classificazione di Nizza includerà, nella classe 9, il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili” (“downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens”).

Oltre a quanto sopra, si consiglia un monitoraggio attivo dell’utilizzo dei propri marchi da terze parti, effettuando verifiche nelle principali piattaforme di metaverso e dei principali marketplace di NFT. Conseguentemente è auspicabile, considerato il crescente fenomeno della contraffazione nel metaverso, attivare un servizio di sorveglianza attiva nel metaverso ed eventualmente procedere con le attività di notice-and-take down.

Gestione dei dati personali

La protezione dei dati personali non vede esenzioni nel metaverso ed anzi il rapporto tra realtà fisica e realtà (a)fisica aggiunge complessità alla raccolta dei dati e all’utilizzo degli stessi. L’attenzione ai dati personali degli utenti, in una dinamica multi-channel, dove i dispositivi fisici che permettono l’accesso al metaverso (microfoni, videocamere, monitor cardiaci, eye tracking, …) permettono l’acquisizione di dati anche particolari, è fondamentale.

Per poter trattare ed utilizzare i dati raccolti nel metaverso, le realtà corporate dovranno informare l’utente circa il trattamento dei propri dati personali, aggiornare i consensi e le preferenze di utilizzo.

È consigliabile, pertanto, di effettuare un assessment della documentazione privacy già in essere per:

  • adeguare le informative agli utenti,
  • predisporre delle informative al cui interno l’utente sia attenzionato del trattamento effettuato, dell’eventuale profilazione condotta dal titolare del trattamento sull’utente e, ove applicabile, dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel rispetto dell’art. 22 del GDPR.

Inoltre sarà necessario comprendere, nel rispetto del principio di accountability, la necessità di un Data Protection Impact Assessment, idoneo ad una valutazione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà degli interessati, da contemperare eventualmente con il legittimo interesse del titolare ad effettuare un trattamento senza consenso.

Da ultimo, una realtà corporate dovrà valutare come gestire i diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione) anche in ottica privacy by design.

In tale direzione è intervenuta l’Agencia Espanola Protection Datos (“AEPD”), pubblicando un paper in materia di privacy e metaverso, dove vengono fornite delle prime indicazioni relative alle attività da porre in essere per rispettare i principi di cui al GDPR, tra cui:

  • meccanismi di minimizzazione dei dati raccolti da dispositivi wearable nel metaverso,
  • audit e trasparenza nei sistemi decisionali automatizzati.

Revisione della contrattualistica e/o predisposizione di contratti ad hoc

L’utilizzo della tecnologia blockchain, dei fungible e non-fungible token e di tecnologie che utilizzano la realtà aumentata, la realtà virtuale o l’intelligenza artificiale potrebbero comportare la necessità di revisionare la contrattualistica in essere, al fine di ampliare le tutele della realtà corporate anche con riferimento alle nuove tecnologie.

La tecnologie blockchain, con le sue caratteristiche implicite, così come la creazione di NFT contenenti – ad esempio – l’opera creativa del designer o dello stilista potrebbero non avere una rappresentazione chiara nei contratti utilizzati dalla società e scoprire il fianco a vertenze, contestazioni sino ad arrivare a veri e propri contenziosi.

È pertanto auspicabile analizzare caso per caso e valutare l’opportunità di rivedere i contratti con clienti, utenti-consumatori, fornitori e/o collaboratori.

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