Pubblicato il Decreto Aree Idonee

Contenuti

In data 2 luglio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) – in attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. 199/2021 – ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sull’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili (“impianti FER”) (di seguito il “Decreto Aree Idonee”). Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nel testo del Decreto Aree Idonee.

I. Finalità e ambito di applicazione – Art. 1 del Decreto Aree Idonee

L’art. 1 del Decreto aree idonee stabilisce che le Regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:

  1. Superfici e aree idonee: aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti FER e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’articolo 22[1] (“Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee”) del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 (“D.lgs. 199/2021”);
  2. Superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal par. 17 e dall’Allegato 3 al DM 10/09/2010[2];
  3. Superfici e aree ordinarie: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 (“D.lgs. 28/2011”);
  4. Aree in cui è vietata l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra: aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis[3], del D.lgs. 199/2021.

II. La ripartizione della potenza fra le Regioni e le Province autonome – Artt. 2 e 3 del Decreto Aree Idonee

Il Titolo I del Decreto Aree Idonee disciplina la potenza minima che ogni Regione e Provincia autonoma deve raggiungere ogni anno fino al 2030.

La Regione con l’obiettivo più alto è la Sicilia, seguita da Lombardia, Puglia, Emilia-Romagna e Sardegna.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, si tiene conto:

  1. della potenza nominale degli Impianti FER di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
  2. della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
  3. del 100 % della potenza nominale degli Impianti FER off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o Provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4 dell’art. 2 del Decreto Aree Idonee

Ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del Decreto Aree Idonee, in particolare, nei casi di Impianti FER off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta più prossima alle opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla summenzionata lettera c) avviene per il 20 % a carico della Regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 %, in via proporzionale rispetto alla reciproca  distanza, tra le altre regioni la cui costa sia direttamente antistante l’impianto.

Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Per tale motivo, il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) è tenuto a pubblicare i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell’andamento dei dati rilevati.

Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aree Idonee sono tenute:

(i) ad individuare le aree idonee all’installazione degli impianti FER;

(ii) ad individuare le aree non idonee all’installazione degli impianti FER;

(iii) ad individuare le aree ordinarie all’installazione degli impianti FER.

III. Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi – Artt. 4 e 6 del Decreto Aree Idonee

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Aree Idonee, il MASE, con il supporto del GSE e la Ricerca sul Sistema Energetico (“RSE”), provvede:

  • a monitorare e verificare l’adozione delle leggi previste da parte delle Regioni e delle Province autonome decorsi 90 giorni dal termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aree Idonee;
  • alla verifica – entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Aree Idonee – della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascuna Regione e Provincia nell’anno precedente.

Nei casi di mancata adozione delle leggi regionali e degli atti provinciali, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Aree Idonee, il MASE propone al Presidente del Consiglio dei Ministri degli schemi di atti normativi aventi natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi prefissati, il MASE invita le Regioni e le Province autonome a presentare entro 30 giorni delle osservazioni in merito al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all’operato della Regione o Provincia autonoma stessa. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di osservazioni, il MASE, in caso di accertata inerzia della Regione o Provincia autonoma, informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinché si provveda ad assegnare all’ente interessato un termine, non inferiore a 6 mesi, per l’adozione dei provvedimenti necessari al

conseguimento degli obiettivi.

IV. Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee – Artt. 7 e 8 del Decreto Aree Idonee

Fermo quanto previsto dall’art. 5 del Decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63 (il “DL Agricoltura” convertito in Legge del 12 luglio 2024 n. 101)[4], relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell’individuazione delle superfici e delle aree idonee, le Regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al comma 2 dell’art. 7 del Decreto Aree Idonee.

In particolare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Aree Idonee, per l’individuazione delle aree idonee le Regioni tengono conto:

  • della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi;
  • delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
  • della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
  • della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Decreto Aree Idonee:

  • sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 (“Beni culturali”) e dell’art. 136, comma 1 lett. a) e b) (“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”), del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (“D.lgs. 42/2004”);
  • le regioni possono qualificare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004;
  • le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 km;
  • le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai rifacimenti degli impianti in esercizio;
  • nei procedimenti autorizzatori, il Ministero della cultura – ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (“D.lgs. 387/2003”)è tenutoa esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela. In particolare, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del D.lgs. 387/2003, il Ministero della cultura partecipa al procedimento di autorizzazione unica (“AU”) in relazione ai progetti aventi ad oggetto Impianti FER, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.lgs. 42/2004, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (“D.lgs. 152/2006”).

Sempre ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Decreto Aree Idonee, le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto fino a un massimo di 7 chilometri (tale disposizione non si applica ai rifacimenti degli impianti in esercizio). Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3-bis[5], del Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n.  387 (“D.lgs. 387/2003”).

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Aree Idonee, qualora le Regioni abbiano attribuito il rilascio delle Autorizzazioni Uniche (“AU”) agli enti locali, le stesse sono tenute a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione di quanto previsto dal Decreto Aree Idonee ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata.

V. Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano – Art. 9 del Decreto Aree Idonee

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui all’art. 1 del Decreto Aree Idonee ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy e a consultare il testo del Decreto Aree Idonee al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-07-02&atto.codiceRedazionale=24A03360&elenco30giorni=false


[1] Art. 22 del D.lgs. 199/2021: “1. La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

  1. nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
  2. i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.

1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma”.

[2] Ai sensi dell’Allegato 3 al DM 10/09/2010: L’individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, sulla base dei seguenti principi e criteri:

  1. l’individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
  2. l’individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
  3. ai sensi dell’articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;
  4. l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla all’interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei casi previsti. L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;
  5. nell’individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell’ambito della medesima area;
  6. in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all’interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti: (i) i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 dello stesso decreto legislativo; (ii) zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica; (iii) zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; (iv) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale; (v) le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar; (vi) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); (vii) le Important Bird Areas (I.B.A.); (viii) le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; (ix) le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo; (x) le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.; (xi) zone individuate ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

[3] Ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del D.lgs. 199/2021, l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

  • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
  • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
  • in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42:
  • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

[4]  Art. 5 del DL Agricoltura: “All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR”.

[5] Art. 12, comma 3-bis, del D.lgs. 387/2003: “Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico (…) in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

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