In data 3 ottobre 2023, è stato convertito in legge il decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104 (il “Decreto Asset”). Tra le novità introdotte dal Decreto Asset vi sono alcune importanti misure a favore del settore delle energie rinnovabili.
I. Misure a favore degli impianti da fonti rinnovabili
(Articolo 12-ter del Decreto Asset)
L’art. 12-ter del Nuovo Decreto Asset ha introdotto una importante semplificazione all’art. 12, comma 3-bis, del Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (“D.lgs. 387/2003”).
Ai sensi della suddetta disposizione, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico[1], non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (“impianti FER”) i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) ovvero altro titolo abilitativo.
II. Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili
(Articolo 18-bis del Decreto Asset)
L’art. 18-bis del Decreto Asset introduce alcune novità anche in materia di sviluppo della produzione di biometano.
In particolare, i valori della tariffa incentivante[2] prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica (ora, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, “MASE”) del 15 settembre 2022 e delle spese ammissibili di cui all’allegato I al medesimo decreto sono aggiornati da parte del Gestore dei servizi energetici (“GSE”) su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
III. Il Commissario straordinario
(Articolo 19 comma 9-quater del Decreto Asset)
Alla luce del nuovo comma 9-quater dell’art. 19 del Decreto Asset, il Commissario straordinario[3], d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al MASE di individuare la Regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA (“screening VIA”) di competenza statale.
Questo anche al fine di velocizzare il procedimento per l’autorizzazione degli impianti FER.
IV. Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica
(Articolo 24 del Decreto Asset)
Infine, l’art. 24 del Decreto Asset ha previsto che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari, la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 – e non più entro il 30 settembre 2023 – a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 % dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo del Decreto Asset disponibile a questo link.
[1] Art. 140 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
[2] Una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
[3] Nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.