L’Agenzia delle Entrate – in risposta ad un interpello – ha fornito chiarimenti circa il regime fiscale in materia di Comunità Energetiche rinnovabili (“CER”).
I. L’interpello
Con l’interpello sono stati esposti i seguenti quesiti:
- se i principi di cui alla Risposta n. 37/2022 – secondo cui, ai fini delle imposte dirette, nel caso di un gruppo di autoconsumo collettivo di persone fisiche non svolgente attività di impresa, arte o professione è imponibile solo il corrispettivo corrisposto dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) per la quota di energia ceduta eccedente l’autoconsumo istantaneo – possano applicarsi anche nell’ipotesi in cui l’energia sia immessa in rete da parte di una Comunità energetica;
- qual è il trattamento fiscale da riservare alla restituzione delle somme corrisposte dal GSE alla CER costituita nella forma di ente non commerciale a titolo di “tariffa premio”, “restituzione di componenti tariffarie” e “corrispettivo per la vendita dell’energia”, sia nel caso si tratti di persone fisiche al di fuori l’attività d’impresa, arti e professioni, sia nel caso di membri della CER svolgenti attività d’impresa.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello n. 956 – 1284/2023 chiarendo che:
- con riferimento al primo quesito, ai sensi dell’art. 119, comma 16-bis, del Decreto Legge 34/2020 “l’esercizio di impianti fino a 200 kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali (…) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”.
Alla luce di ciò, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
Ad analoghe considerazioni può pervenirsi con riferimento alle somme erogate dal GSE a una CER, costituita nella forma di ente non commerciale. In questo caso, assume rilevanza fiscale soltanto il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo; - con riferimento al secondo quesito, nel caso in cui tra la CER e i suoi membri sussiste un rapporto di mandato senza rappresentanza per effetto del quale il mandatario non acquista diritti per sé ma è tenuto a trasferirli ai mandanti, le somme assumono rilevanza reddituale in capo ai singoli membri con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto.
Inoltre, dal momento che si tratta di “restituzione” di somme che la CER mandataria riceve dal GSE per conto dei propri associati, non si configura neppure un aggiramento del divieto stabilito dall’art. 8, comma 2[1]. , del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o “CTS”).
Per maggiori dettagli si invita a consultare la risposta dell’Agenzia delle Entrate disponibile al seguente link https://img.track.italiasolare.eu/static/74629/documenti/ConsoleDocuments/202312-Interpello-AdE.pdf
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