In data 7 agosto 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (“Testo Unico Rinnovabili”). Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nella bozza[1] e alcuni spunti di riflessione.
Oggetto e finalità – Art. 1 della bozza del Testo Unico Rinnovabili
Il Testo Unico Rinnovabili ha come finalità quella di definire i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l’esercizio degli impianti FER e dei sistemi di accumulo, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti (gli “Interventi”)
Le Regioni[2] e gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Testo Unico Rinnovabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, troverà applicazione il Testo Unico Rinnovabili.
Principi generali – Art. 2 della bozza del Testo Unico Rinnovabili
Gli Interventi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. I regimi amministrativi che verranno introdotti con il Testo Unico Rinnovabili, dunque, si conformano ai principi di celerità, uniformità procedimentale sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento.
Al fine di assicurare l’effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, inoltre, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all’idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell’intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.
Interesse pubblico prevalente – Art. 3 della bozza del Testo Unico Rinnovabili
In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salva prova contraria, gli Interventi sono considerati di interesse pubblico prevalente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (“MASE”), previa intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, gli Interventi non sono considerati di pubblico interesse. Resta comunque salva l’individuazione delle aree idonee di cui all’art. 20 del d.lgs 199/2021.
Regimi amministrativi – Art. 6 della bozza del Testo Unico Rinnovabili
La realizzazione degli Interventi è soggetta ai seguenti regimi amministrativi:
- Attività Libera;
- Procedura Abilitativa Semplificata (“PAS”);
- Autorizzazione Unica (“AU”).
Attività Libera – Art. 7 e Allegato A della bozza del Testo Unico Rinnovabili
Sono soggetti al regime di Attività Libera[3] – tra gli altri – gli Interventi[4] di nuova realizzazione relativi a:
- impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
- impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A)[5] di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza (i) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; (ii) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
- impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
- elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
- modifiche di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che: nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l’area occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 %, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell’impianto;
- modifiche su impianti eolici che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell’impianto esistente;
- modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare all’interno dell’area occupata dal correlato impianto esistente, che non comportino, rispetto ai sistemi di accumulo esistenti o a progetti di sistemi di accumulo abilitati o autorizzati, aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20%, incrementi dell’altezza dei manufatti superiori al 10 %, né incrementi delle volumetrie superiori al 30%;
- realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Dal punto di vista procedurale, la realizzazione dei suddetti interventi non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.
Qualora gli Interventi di cui all’Allegato A insistano su aree o su immobili di cui all’art- 136, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 42/2004[6], la realizzazione è subordinata al previo rilascio dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di 30 giorni[7] dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza. Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di 30 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
Qualora sussista uno soltanto dei vincoli riguardanti una delle materie di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241[8], la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, che si esprime entro il termine di 30 giorni[9] dalla data di ricezione dell’istanza. Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di 30 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
Qualora, invece, sussistano più di uno dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica la PAS.
PAS – Art. 8 e Allegato B della bozza del Testo Unico Rinnovabili
Sono soggetti al regime di PAS – tra gli altri – gli Interventi[10] di nuova realizzazione elencati nell’Allegato B al Testo Unico Rinnovabili e relativi a:
- impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della Sezione I dell’Allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;
- impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della Sezione I dell’Allegato A, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021;
- impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
- impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 10 MW e fino a 12 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione;
- impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della Sezione I dell’Allegato A, di potenza fino a 1 MW;
- impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
- impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione: (i) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa; (ii) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
- impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all’interno di aree ove siano presenti, o risultino autorizzati, impianti di produzione di energia elettrica che abbiano potenza fino a 300 MW, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse ovvero aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sono soggetti alla PAS– tra gli altri – gli Interventi su impianti esistenti relativi a:
- modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20%;
- sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
Dal punto di vista procedurale, il soggetto proponente presenta al Comune, mediante la piattaforma SUER[11] e secondo un modello unico adottato con decreto del MASE di intesa con la Conferenza unificata, il progetto corredato da specifici documenti[12].
Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di 30 giorni[13] dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.
Qualora siano necessari uno o più atti di assenso di cui all’art. 20, comma 4, della Legge 241/1990, che rientrino nella competenza comunale, il Comune li adotta entro il termine di 45 giorni[14] dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato notificato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende rilasciato senza prescrizioni.
Qualora, invece, siano necessari uno o più atti di assenso di cui all’art. 20, comma 4, della Legge 241/1990, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il Comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e ss. della legge 241/1990, con le seguenti precisazioni:
- il Comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi 10 giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal 15esimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti;
- ciascuna delle amministrazioni rilascia le proprie determinazioni entro il termine di 45 giorni dalla data di convocazione della Conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto;
- decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l’amministrazione procedente abbia notificato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della Conferenza stessa e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, il titolo si intende perfezionato;
- decorsi i termini previsti senza che sia intervenuto un provvedimento espresso di diniego[15], il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione interessata.
- La PAS decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto, entro i termini previsti dal cronoprogramma presentato.
AU – Art. 9 e Allegato C della bozza del Testo Unico Rinnovabili
Sono soggetti al regime di AU di competenza regionale – tra gli altri – gli interventi[16] elencati nell’Allegato C e relativi a:
- impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
- impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione: (i) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa; (ii) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
- impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
- elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione;
- impianti di accumulo elettrochimico abbinati a impianti di produzione di energia elettrica esistenti di potenza fino a 300 MW;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sono soggetti al regime di AU di competenza statale– tra gli altri – gli interventi elencati nell’Allegato C e relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
d) impianti di accumulo elettrochimico abbinati a impianti di produzione di energia elettrica esistenti, di potenza pari o superiore a 300 MW;
e) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
f) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione;
g) impianti off-shore a mare.
Il procedimento di AU è comprensivo, ove occorrenti, anche delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della parte seconda del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (“D.lgs. 152/2006”)[17].
Dal punto di vista procedurale, il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di AU[18] diretta:
- alla Regione territorialmente competente, o alla provincia delegata dalla Regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato C, Sezione I;
- al MASE per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato C, Sezione II.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di AU, l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi 20 giorni, l’amministrazione procedente – e ciascuna amministrazione interessata – verifica, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro 20 giorni, le amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi 10 giorni, l’amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per le necessarie integrazioni[19].
Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, prende avvio il procedimento di AU e l’amministrazione procedente convoca la Conferenza di servizi.
Nel caso, invece, di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, l’autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e), del D.lgs. 152/2006. Dalla data della pubblicazione dell’avviso, e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all’autorità competente per le valutazioni ambientali. Qualora all’esito della suddetta consultazione si renda necessaria la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, l’autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell’AU e non si applica l’articolo 10-bis della Legge 241/1990[20].
Entro 10 giorni dall’esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione, l’amministrazione procedente convoca la Conferenza di servizi in modalità sincrona. Il termine di conclusione della Conferenza è di 120 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (“screening VIA”) o per un massimo di 90 giorni nel caso di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”).
La determinazione motivata favorevole di conclusione della Conferenza di servizi costituisce il provvedimento di AU e:
- comprende il provvedimento di VIA o di screening VIA (ove occorrenti);
- comprende ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi;
- costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- comprende, ove occorrente, l’apposizione dei vincoli necessari alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto;
- reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.
Il provvedimento di AU è immediatamente pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente ed ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, stabilita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto.
L’AU decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo.
Il provvedimento di AU non può essere subordinato né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, a eccezione delle prescrizioni necessarie a compensare le ricadute sul territorio, per aspetti ambientali e paesaggistici, degli interventi oggetto di AU, nonché a monitorare gli effetti sul territorio derivanti dall’esercizio dell’impianto.
Coordinamento del regime concessorio – Art. 10 della bozza del Testo Unico Rinnovabili
Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all’ente concedente che, entro i successivi 5 giorni, provvede a pubblicarla sul proprio sito internet istituzionale e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per un periodo di 30 giorni. Alla scadenza del termine di 30 giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli Interventi, l’ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi 60 giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.
La concessione rilasciata decade anche in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal progetto presentato in sede di autorizzazione.
Tale disciplina non si applica nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del Testo Unico Rinnovabili.
Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti – Art. 11 della bozza del Testo Unico Rinnovabili
Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio degli Interventi in assenza dell’AU è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli Interventi in assenza della PAS o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 30.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali – Art. 12 della bozza del Testo Unico Rinnovabili
I progetti relativi agli interventi di cui agli Allegati A (attività libera) e B (PAS) del Testo Unico Rinnovabili non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del D.lgs. 152/2006 (VIA e screening VIA).
Inoltre sono assoggettati alla procedura di VIA o di screening VIA nuove categorie di impianti, ad esempio:
- VIA nazionale: impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe;
- Screening VIA nazionale:
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021;
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
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[1] L’ultima bozza disponibile è del 5 agosto 2024.
[2] Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al Testo Unico Rinnovabili ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
[3] L’attività libera, tuttavia, non si applica agli Interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (“D.lgs. 42/2004”), o in aree naturali protette ovvero all’interno di siti della Rete Natura 2000. In questo caso gli Interventi sono soggetti a PAS.
[4] Per l’elenco completo si veda l’Allegato A al Testo Unico Rinnovabili. Si fa presente che tale Allegato è disponibile nella bozza del Testo Unico Rinnovabili circolata in data 26 luglio 2024 e non è riportato nella versione circolata in data 5 agosto 2024.
[5] Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
[6] b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
[7] Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 15 giorni qualora, entro 5 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest’ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni.
[8] Patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità.
[9] Il termine di 30 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 15 giorni qualora, entro 5 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali.
[10] Per l’elenco completo si veda l’Allegato B al Testo Unico Rinnovabili. Si fa presente che tale Allegato è disponibile nella bozza del Testo Unico Rinnovabili circolata in data 26 luglio 2024 e non è riportato nella versione circolata in data 5 agosto 2024.
[11] La piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 199/2021.
[12] E’ necessario allegare:
– le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
– la dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi, fatta eccezione per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto;
– le asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, nonché delle previsioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del D.lgs. 199/2021;
– gli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete;
– nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso;
– il cronoprogramma di realizzazione degli interventi.
[13] Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro 10 giorni dalla data di ricezione del progetto, il Comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal 15esimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti.
[14] In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di 45 giorni può essere sospeso per un tempo non superiore a 15 giorni.
[15] In caso di mancata comunicazione del diniego, il Comune è legittimato all’esercizio dei poteri di annullamento in autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge 241/1990, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento della PAS, salvo i casi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, per i quali il suddetto termine non si applica.
[16] Per l’elenco completo si veda l’Allegato C al Testo Unico Rinnovabili. Si fa presente che tale Allegato è disponibile nella bozza del Testo Unico Rinnovabili circolata in data 26 luglio 2024 e non è riportato nella versione circolata in data 5 agosto 2024.
[17] Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di screening VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento di AU.
[18] Il proponente allega all’istanza di AU la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale, necessari alla realizzazione degli interventi e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Nei casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, l’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui al D.lgs. 152/2006, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
[19] Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell’intervento, l’amministrazione procedente, sentite le amministrazioni interessate, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 90 giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell’istanza di AU.
[20] Art. 10-bis della Legge 241/1990: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”.