Il 24 giugno 2024 l’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, pubblicato il 29 luglio 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e in vigore dal 18 agosto 2024 (il “Regolamento”).
Il Regolamento, introducendo obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti per il ripristino degli ecosistemi degradati, avrà un impatto significativo sulle attività delle imprese che operano all’interno dell’Unione Europea.
Questo contributo ha l’obiettivo di delineare le principali implicazioni che l’adozione del Regolamento comporterà per le aziende, fornendo al contempo una panoramica delle azioni necessarie per prepararsi efficacemente.
Contesto Normativo
Il Regolamento rappresenta un elemento chiave nella strategia europea di ripristino degli ecosistemi marini e terresti con obiettivi graduali entro il 2050.
In questo modo, l’Unione Europea intende affrontare il problema della perdita di biodiversità, conseguire obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e garantire una maggiore sicurezza alimentare.
Il Regolamento prevede una serie di obiettivi ambiziosi, tra cui la riforestazione, la rigenerazione di zone umide, il ripristino di habitat terresti e marini e delle torbiere, nonché la protezione delle specie minacciate, con interventi specifici per il miglioramento della qualità delle acque e per la riduzione delle barriere fluviali.
Gli Stati membri dovranno ripristinare almeno il 30% degli ecosistemi terrestri, marini, costieri e di acqua dolce degradati entro il 2030, almeno il 60% entro il 2040 e almeno il 90% entro il 2050, con la previsione di alcune deroghe in presenza di specifiche condizioni individuate nel Regolamento.
Il Regolamento include anche una disciplina specifica per gli ecosistemi urbani, introducendo vincoli mirati alla tutela delle aree verdi esistenti e della volta arborea e prevedendo la creazione di nuovi spazi verdi e la promozione di infrastrutture green. L’obiettivo è duplice: rendere le aree urbane più vivibili per i cittadini e contrastare gli effetti negativi dell’urbanizzazione incontrollata. L’intento è di migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’effetto “isola di calore” nelle città e potenziare la resilienza urbana ai cambiamenti climatici.
Sono, inoltre, previsti obiettivi specifici per il ripristino delle popolazioni di impollinatori, degli ecosistemi agricoli e forestali, nonché un ambizioso obiettivo di piantumazione di almeno 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello di Unione Europea.
Ai fini del Regolamento, ogni Stato membro dovrà elaborare un piano nazionale di ripristino (il “Piano Nazionale di Ripristino”) contenente gli obiettivi, le misure e le scadenze per il raggiungimento degli stessi, da presentare alla Commissione Europea entro il 1° settembre 2026.
La Commissione Europea valuterà la coerenza e adeguatezza degli interventi previsti nei Piani Nazionali di Ripristino entro 6 mesi dalla data di ricevimento ed entro il medesimo termine potrà formulare osservazioni. Gli Stati membri dovranno recepire le indicazioni della Commissione Europea entro 6 mesi.
I risultati dell’attuazione dei Piani Nazionali di Ripristino saranno monitorati ogni 3 anni attraverso la previsione di meccanismi di comunicazione dei progressi compiuti nella messa in atto nelle misure nazionali di ripristino.
Rischi e opportunità per le imprese
Il Regolamento avrà significativi impatti sulle attività delle imprese che svolgono attività all’interno dell’Unione Europea in termini di:
- compliance normativa: le imprese dovranno allinearsi alle nuove disposizioni, soprattutto quelle operanti in settori come l’agricoltura, la gestione delle risorse idriche e l’edilizia. Sarà fondamentale aggiornare le proprie pratiche operative per rispettare i nuovi standard ambientali;
- limitazioni operative: le restrizioni sulle aree da ripristinare potrebbero influenzare progetti di sviluppo o attività economiche in aree vulnerabili;
- costi di adeguamento: l’attuazione di pratiche sostenibili potrebbe comportare costi iniziali di adeguamento. Tuttavia, l’adozione tempestiva di misure di conformità potrà evitare sanzioni e ridurre i rischi legali.
Allo stesso tempo, le imprese lungimiranti potranno sfruttare le opportunità offerte dal Regolamento per innovare e migliorare la loro competitività, tra cui:
- opportunità di finanziamento: l’Unione Europea potrebbe mettere a disposizione fondi e incentivi per le imprese che investono in progetti di ripristino e sostenibilità ambientale;
- opportunità di innovazione: le imprese potranno sviluppare nuove tecnologie e pratiche sostenibili per il ripristino e la gestione degli ecosistemi;
- reputazione e vantaggi competitivi: dimostrare un impegno attivo nella sostenibilità può migliorare la reputazione aziendale, attirare investitori, consumatori e clienti più sensibili alle questioni ambientali e garantire un vantaggio competitivo in un mercato sempre più orientato verso pratiche sostenibili.
Come prepararsi?
In attesa dell’adozione del Piano Nazionale di Ripristino, le imprese hanno l’opportunità di avviare un percorso di transizione green, adottando misure che le aiutino a essere pronte e competitive rispetto ai futuri requisiti. Tra le azioni consigliate, si possono considerare:
- valutazione dell’impatto ambientale delle proprie attività sugli ecosistemi e identificazione delle aree di miglioramento;
- elaborazione di piani di compliance e politiche interne volte a gestire gli impatti individuati;
- organizzazione di incontri di formazione per sensibilizzare il management e i dipendenti sulle nuove normative e sulle pratiche sostenibili da adottare;
- integrazione degli obiettivi di sostenibilità nei piani aziendali, considerando anche eventuali opportunità di finanziamento e agevolazioni pubbliche;
- valutazione di nuovi investimenti in pratiche ecologiche che possano migliorare la competitività nel mercato.
Il Team ESG di LEXIA è a disposizione per assistere i propri clienti nella preparazione ai nuovi requisiti normativi, offrendo consulenze legali e fiscali specifiche per ridurre i rischi e sfruttare al massimo le opportunità derivanti dall’adozione del Regolamento.