Il Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) introduce nuovi obblighi di due diligence per le imprese che operano nel mercato europeo con l’obiettivo di prevenire la deforestazione e il degrado forestale. In particolare, le imprese devono assicurarsi che i prodotti immessi sul mercato UE, commercializzati o esportati dall’UE non siano associati a pratiche di deforestazione o degradazione forestale.
Principali novità e prodotti interessati
L’EUDR si applica alle seguenti materie prime: bestiame, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno e ai prodotti derivati elencati nell’allegati I al EUDR (i “Prodotti Interessati”).
I Prodotti Interessati possono essere immessi sul mercato dell’UE, esportati e commercializzati nell’UE solo se “conformi” al EUDR. Per essere tali, i Prodotti Interessati devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- deforestazione zero (i.e. devono provenire da terreni non deforestati o non soggetti a degrado ambientale dopo il 31 dicembre 2020),
- prodotti nel rispetto della normativa del paese di origine,
- sono oggetto di dichiarazione di dovuta diligenza attestante che il rischio di non conformità rilevato è nullo o trascurabile.
Il EUDR non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e che sarebbero, quindi, smaltiti come rifiuti.
Obblighi per operatori e commercianti
Nell’individuazione degli obblighi, il EUDR distingue tra:
- operatori: soggetti che, nel corso di un’attività commerciale, importano o esportano Prodotti Interessati,
- commercianti: soggetti della catena di approvvigionamento, diversi dagli operatori, che nel corso di un’attività commerciale mettono a disposizione i Prodotti Interessati sul mercato UE.
Gli operatori e i commercianti non PMI sono tenuti a svolgere una due diligence che comprende i seguenti passaggi:
- raccolta di informazioni sui Prodotti Interessati (inclusa la geolocalizzazione dei terreni da cui deriva la materia prima),
- valutazione dei rischi di non conformità,
- se necessario, mitigazione di eventuali rischi non trascurabili,
- rilascio di una dichiarazione di due diligence per ciascun Prodotto Interessato.
Sono previste deroghe e semplificazioni per gli operatori PMI e i commercianti PMI.
Se i Prodotti Interessati sono immessi nel mercato UE da un soggetto extra UE, gli obblighi di due diligence ai sensi del EUDR sono posti a carico del primo soggetto (persona fisica o giuridica) stabilito in UE che mette i Prodotti Interessati a disposizione del mercato UE.
Per i beni provenienti da paesi a “basso rischio” (secondo la classificazione della Commissione Europea attesa entro giugno 2025), gli operatori possono accedere a una due diligence semplificata, limitandosi alla raccolta delle informazioni sui Prodotti Interessati.
Gli operatori dovranno munirsi di politiche, procedure e sistemi di controllo interni adeguati a rilevare, monitorare e gestire i rischi di non conformità al EUDR. Gli operatori non PMI dovranno, inoltre, introdurre una funzione di audit indipendente e nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale.
Scadenze applicative
A ottobre 2024 il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di rinviare di un anno la data di applicazione del EUDR, rispetto al termine originario del 30 dicembre 2024. Pertanto, previo accordo del Parlamento europeo, gli obblighi derivanti dal EUDR saranno vincolanti a decorrere:
- dal 30 dicembre 2025 per imprese di medie e grandi dimensioni
- dal 30 giugno 2026 per piccole imprese e microimprese
e si applicheranno ai beni la cui produzione avvenga dopo il 29 giugno 2023 (ad eccezione del legno e prodotti da esso derivati che, anche se prodotti prima di tale data, dal 30 dicembre 2025 potranno essere immessi nel mercato UE solo se conformi al EUDR).
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi sanciti dal EUDR comporta l’applicazione di significative sanzioni, che comprendono:
- sanzioni pecuniarie
- confisca dei Prodotti Interessati e dei proventi ottenuti
- esclusione temporanea da procedure di appalto pubblico e dall’accesso a finanziamenti pubblici
- pubblicazione della sentenza di condanna
- nei casi più gravi, sospensione temporanea dell’attività e impossibilità di avvalersi della procedura di due diligence semplificata
COME prepararsi?
In attesa della data di applicazione del EUDR, le imprese hanno l’opportunità di prepararsi adottando misure che le aiutino a essere pronte e competitive rispetto ai futuri requisiti e ad evitare interruzioni operative. Tra le azioni consigliate, si possono considerare:
- organizzazione di incontri di formazione sui nuovi obblighi normativi e sulle pratiche da adottare,
- elaborazione di procedure di due diligence conformi ai nuovi requisiti EUDR,
- sviluppo di sistemi di tracciamento e monitoraggio della filiera,
- monitoraggio della classificazione del rischio dei paesi da parte della Commissione Europea, per adeguare la strategia di due diligence conformemente,
- adozione di sistemi di gestione dei rischi e controllo interno con assegnazione di ruoli e responsabilità.
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