Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”), terzo – e attualmente ultimo – Decreto Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Il novello decreto correttivo ha apportato modifiche sostanziali a numerosi istituti del Codice della Crisi. Al netto di taluni ritocchi di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter, da un lato, recepisce talune prassi o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce alcune novità largamente attese dagli operatori.
Il presente contributo mira a fornire una panoramica dei maggiori cambiamenti apportati dal Correttivo ai Piani di Ristrutturazione soggetti a Omologazione (“PRO”) eai Piani Attestati di Risanamento.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Il PRO (art. 64-bis) è uno strumento di regolazione della crisi introdotto con il Secondo correttivo al Codice della Crisi, al fine di favorire la continuità (diretta o indiretta) dell’attività delle imprese che versino in stato di crisi o di insolvenza. Rispetto agli accordi di ristrutturazione, il procedimento di omologazione è meno formalizzato oltreché con minori controlli, e mira al soddisfacimento dei creditori in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., ossia al principio della par condicio creditorum, previa comunque la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
A fronte di queste rilevanti agevolazioni, l’omologazione del PRO richiede l’approvazione del piano e della proposta da parte di tutte le classi di creditori.
Nonostante la sua recente introduzione nel Codice, il Legislatore per tramite del novello Correttivo ha voluto “chiarire e puntualizzare la disciplina ed alcuni passaggi procedurali del P.R.O. in considerazione dei primi problemi applicativi sorti sull’istituto, proprio per le novità e peculiarità che lo caratterizzano. Sono quindi state apportate le modifiche di seguito descritte”, così come precisato nella Relazione Illustrativa.
Con il Correttivo-ter è stato incluso nella disciplina di cui all’art. 64-bis anche il comma 1-bis, al fine di consentire all’imprenditore di proporre ai creditori pubblici la transazione fiscale, senza però l’applicazione del cram-down, in quanto incompatibile con la richiesta di approvazione all’unanimità di tutte le classi.
Accanto al precedente comma, è stato inoltre aggiunto il comma 9-bis che, al fine di agevolare l’efficacia dell’istituto nonché la continuità aziendale, introduce la disciplina del trasferimento d’azienda prima dell’omologazione del piano, come peraltro già previsto per altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. È necessario per tale trasferimento il previo vaglio del Tribunale, in quanto deve essere verificata la funzionalità dell’operazione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, dettando tutte le misure ritenute opportune per tutelare le istanze delle altre parti eventualmente coinvolte.
I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO
Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento sono l’istituto che è stato maggiormente modificato, non tanto in termini di apporti innovativi, bensì per la riformulazione dell’art. 56 C.C.I.I.
Il primo cambiamento è al comma 1, ove è stata apportata una modifica di stile passando dalla precedente formulazione (“il riequilibrio della situazione economico – finanziaria”) alla nuova, ossia “il riequilibrio della situazione patrimoniale e economico – finanziaria”.
La ratio di questa integrazione si ricongiunge a un obiettivo di armonizzazione delle espressioni utilizzate nel corpo del Codice, così come precisato nella Relazione Illustrativa.
Sulla scorta di questo indirizzo, è stato modificato per larghi tratti anche il comma 2, che fornisce un’elencazione analitica dei connotati del piano e della documentazione da produrre a corredo. Invero, la norma ora prevede, come contenuto necessario del piano:
- l’obbligo della data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.;
- l’indicazione delle generalità del proponente, nonché delle parti eventualmente collegate, con la specifica indicazione delle attività e passività esistenti al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico – finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;
- la descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova la società, nonché le strategie d’intervento;
- l’allegazione dell’elenco dei creditori, con specifica indicazione dell’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti;
- l’indicazione degli apporti di nuova finanza eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;
- l’indicazione delle tempistiche di adempimento delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- la realizzazione del piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
- l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
Si legge nella Relazione Illustrativa che sono state adottate queste modifiche “al fine di coordinarne le disposizioni rispetto a quelle, analoghe, che disciplinano il contenuto del piano degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
In ultimo, il Legislatore ha optato per la modifica anche del comma 4, sostituendo la parola “creditori” con quella, più adatta, di “parti interessate”, così da includere negli accordi tutti coloro che, pur non avendo ragioni creditorie verso l’impresa, siano interessati dall’operazione di risanamento e abbiano un ruolo di rilievo al suo interno.