Contratto di lavoro effettivo e non somministrazione illecita di manodopera, archiviata indagine contro cooperativa difesa da LEXIA.

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Nessuna emissione di fatture per operazioni inesistenti e nessuna evasione di Iva. La società che forniva manodopera ad aziende della grande distribuzione svolgeva i propri compiti in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e non era solamente una fittizia somministrazione di manodopera. La Procura di Catania ha accolto le tesi difensive della società sostenute da un team di legali dello studio LEXIA (Nino Caleca, of counsel; Andrea Bellafiore, counsel; Mattia Caleca, associate) archiviando una indagine penale a carico di una cooperativa che fornisce manodopera per alcuni giganti della gdo.

La vicenda
Nell’ambito di una indagine della Procura di Catania aveva contestato alla cooperativa difesa da LEXIA l’art. 8 del d.lgs. 74/2000, ovvero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti in quanto riteneva che il contratto di appalto stipulato per la fornitura della manodopera nei magazzini e stabilimenti di proprietà delle grandi aziende della distribuzione fosse fittizio risolvendosi di fatto in una somministrazione fraudolenta della manodopera, con conseguente falsità delle fatture emesse ed evasione di iva per circa 470 mila euro. A seguito delle indagini difensive espletate è stato dimostrato come i lavoratori che esplicavano la loro attività (di manodopera) all’interno dei vari stabilimenti in realtà prendevano le loro direttive dai responsabili incaricati dalla ditta appaltatrice e non, come ritenuto dalla polizia giudiziaria, dalla stazione appaltante. Così anche le sanzioni e i turni di lavoro che venivano attuati e compilati dalla ditta appaltatrice, che svolgeva pertanto gli effettivi poteri tipici del datore di lavoro. “Sono questi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli elementi che distinguono un appalto lecito cosiddetto “labour intensive” da una somministrazione fraudolenta di manodopera”, spiega il team LEXIA. E’ stato infine posto in evidenza come, a fronte di una presunta evasione di IVA, la società era in regola – ancorché mediante alcune rateizzazioni – con il versamento della stessa, sicché non vi era neppure alcun indebito vantaggio d’imposta conseguito dalla società, elemento necessario ai fini del reato fiscale in esame. A seguito delle indagini e delle memorie presentate, la Procura di Catania ha richiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti della società assistita, definitivamente convalidata dal GIP lo scorso 4 agosto 2025.

La dichiarazione
“Attualmente molte procure italiane stanno svolgendo indagini simili”, spiegano gli avvocati del team LEXIA “e da Catania arriva uno dei primi casi di archiviazione integrale fondata su una motivazione articolata anche dal punto di vista giuridico che potrà costituire un interessante precedente suscettibile di essere richiamato in casi analoghi”.

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