Il mondo sta evolvendo a un ritmo sempre più accelerato, e mentre i confini giurisdizionali continuano a seguire le loro tradizionali sfere di influenza, la crescente mobilità globale degli individui, unita alla natura senza frontiere del capitale e della proprietà, fa sì che i conflitti legali transnazionali diventino sempre più comuni. Un esempio di questo fenomeno, e l’oggetto del presente articolo, è la crescente frequenza delle successioni transfrontaliere che i professionisti legali devono affrontare, in particolare quelle tra Inghilterra e Italia.
Un piccolo chiarimento deve essere fatto per chiarezza, poiché mentre Inghilterra e Galles condividono una legislazione successoria, Scozia e Irlanda del Nord possiedono sistemi separati, che non saranno analizzati esplicitamente in questo articolo. Pertanto, per motivi di oggettività, verrà preso in considerazione solo il sistema di Inghilterra e Galles, che sarà indicato in modo generale e riduttivo come “Legge Inglese”, e deve essere inteso anche come comprensivo della legge gallese.
Quando si esaminano le questioni di successione tra Inghilterra e Italia, è essenziale riconoscere le profonde divergenze tra i rispettivi sistemi giuridici, che esistono principalmente come risultato delle loro fondamenta strutturali. In questo senso, mentre l’Italia possiede una tradizione di diritto civile, l’Inghilterra ha sviluppato un quadro di common law. Tali differenze danno spesso origine a conflitti nelle successioni transfrontaliere, poiché concetti giuridici specifici e meccanismi non sono intrinsecamente traducibili da una giurisdizione all’altra. Inoltre, la questione è particolarmente rilevante a causa dei legami storici di lunga data tra i due paesi e i loro cittadini, che hanno portato alla situazione di fatto in cui molte persone possiedono beni in entrambe le giurisdizioni, complicando ulteriormente le questioni di eredità e amministrazione patrimoniale.
Ulteriori discrepanze sorgono dal fatto che l’Italia aderisce al Regolamento UE n. 650/2012 (“Bruxelles IV”), che armonizza in modo completo la giurisdizione, la legge applicabile e il riconoscimento/esecuzione degli atti successori nell’UE (escluse Irlanda e Danimarca), mentre l’Inghilterra, anche prima della Brexit, non ha mai adottato questo quadro e, di conseguenza, l’integrazione giuridica delle questioni successorie non è così fluida tra queste giurisdizioni come lo è all’interno dell’UE.
Sotto Bruxelles IV, la legge applicabile alla successione è determinata dall’ultima residenza abituale del defunto, come stabilito dall’Art. 21, salvo che non sia stata espressamente e validamente scelta una legge diversa, ossia quella della nazionalità del defunto (“professio iuris”), per regolare il proprio patrimonio, in conformità con l’Art. 22 di Bruxelles IV. Il quadro dell’UE, quindi, non tenendo conto della natura dei beni e adottando un criterio definitorio primario, promuove l’unità della successione tra i suoi Stati membri, seguendo un principio unitario e consentendo che una sola legge regoli l’intero patrimonio delle persone che vivono sotto la sua sfera di influenza.
Il diritto inglese, d’altra parte, adotta un approccio duale, il cosiddetto “principio di scissione”, secondo il quale la legge del domicilio governa i beni mobili, mentre i beni immobili sono regolati dalla legge del loro luogo fisico di ubicazione (“lex situs”).
Il concetto di residenza abituale, che è fondamentale per comprendere Bruxelles IV, combina sia elementi oggettivi che soggettivi nel suo riconoscimento. Oggettivamente, richiede dall’individuo non solo una presenza stabile e continua in un luogo specifico, che non sia temporanea o legata a circostanze come vacanze o soggiorni medici, ma anche, soggettivamente, l’intenzione genuina della persona di stabilire la propria vita lì, fuori dal paese di cittadinanza. Solo quando questi due elementi convergono correttamente e vengono verificati, un luogo può essere considerato la residenza abituale di un individuo.
Queste divergenze, come si può immaginare, portano spesso a scenari legali complessi nelle successioni che coinvolgono beni in più giurisdizioni, in particolare quando si considera che il defunto potrebbe aver posseduto beni in paesi terzi, che però non saranno esplorati nel presente articolo. Procedendo con l’analisi sulla legge applicabile, quando si stabilisce che proviene da uno Stato non UE (come la legge inglese o scozzese o qualsiasi paese terzo), sorge anche la questione del rinvio, che è fondamentalmente il processo di rimando del caso o della disputa alla giurisdizione di un altro paese. In questi casi, se la legge straniera rimanda la questione alla legge del luogo dei beni.
Bruxelles IV esclude esplicitamente il rinvio, poiché l’articolo 34 stabilisce che, nell’applicare la legge di un paese terzo, si utilizzano solo le regole sostanziali di quel paese (ma non le sue regole di conflitto). In pratica, se un tribunale italiano deve applicare, ad esempio, la legge inglese, qualsiasi norma inglese che rimandi alla legge italiana sarebbe ignorata ai sensi di Bruxelles IV. (Dopo la Brexit, se Bruxelles IV non si applica affatto, i tribunali italiani ricorrerebbero alle proprie regole di conflitto, che simili evitano il rinvio nella maggior parte dei casi).
Generalmente, quando si presenta la situazione in cui un cittadino inglese non ha fatto una scelta di legge formale e valida ed era residente abitualmente in Italia al momento della morte, come esplorato sopra, la legge successoria italiana regolerà l’intero patrimonio, inclusi i beni situati in Inghilterra. Questo può creare difficoltà operative, in particolare a causa dell’inconciliabilità giuridica fondamentale. Un esempio notevole di questo scenario è quando si prende in considerazione il concetto inglese di “joint tenancy”, secondo cui due individui detengono un interesse indiviso in tutta la proprietà, con un diritto automatico di sopravvivenza, il che significa che, alla morte di uno dei comproprietari, la proprietà passa direttamente e automaticamente al co-proprietario superstite, senza alcuna procedura formale di successione. Il diritto italiano, d’altra parte, non riconosce l’istituto della “joint tenancy”. Al contrario, la co-proprietà è limitata a quote definite (comproprietà) e, alla morte di un co-proprietario, tale quota è soggetta a procedimenti successori e alle regole di successione legittima, non trasferendosi automaticamente.
Le regole di successione legittima rappresentano un altro punto comune di frequente conflitto tra i sistemi dei due paesi e esistono principalmente nei paesi con tradizioni di diritto civile, imponendo che una parte del patrimonio del defunto non sia liberamente disponibile. In Italia, in particolare, tale regime è noto come successione legittima (Cod. Civ. Artt. 536-564) e, a seconda del numero e della natura degli eredi, impone regole di successione legittima e quote (“quota di legittima”).
L’Inghilterra, contrariamente, seguendo la tradizione del common law, è una giurisdizione di “libertà di disposizione testamentaria”, il che significa che al defunto è concessa ampia discrezione nel disporre del proprio patrimonio, con generalmente nessuna limitazione statutaria e soggetta generalmente solo a potenziali reclami ai sensi dell’Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975. Ciò può causare conflitti tra giurisdizioni, in cui, in Inghilterra, un testamento che dispone di un bene immobile italiano potrebbe essere costretto a rispettare le regole di successione legittima italiane, anche contro il desiderio del defunto, a meno che non venga fatta una professio iuris in favore della legge inglese come legge che regola la successione dello Stato del defunto in Italia.
La validità formale dei testamenti rappresenta un’altra area in cui la legge successoria inglese e quella italiana divergono nettamente, creando spesso difficoltà pratiche nelle successioni transfrontaliere. Il sistema giuridico italiano riconosce diverse forme di testamento, che vanno da processi più informali e semplici a riti altamente formalizzati. Come ci si può aspettare, la versione semplificata, il testamento olografo, è solitamente l’approccio più comune, e richiede solo che sia datato e firmato dal testatore, senza necessità di testimoni né notaio. Tuttavia, per una maggiore sicurezza giuridica e presunzione di autenticità, l’Italia consente anche che il testamento venga redatto nella forma di un testamento pubblico, dettato a un notaio alla presenza di due testimoni. L’Italia riconosce anche una terza possibilità: il testamento segreto, che viene consegnato a un notaio in forma sigillata, e può rappresentare un approccio intermedio tra il testamento olografo e quello pubblico.
L’Inghilterra e il Galles, al contrario, adottano un singolo modello formale che stabilisce tre criteri principali per la sua validità: il testamento deve essere scritto, firmato dal testatore e eseguito alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare in presenza del testatore. Di conseguenza, la legge inglese potrebbe non riconoscere automaticamente un testamento olografo italiano, a meno che non soddisfi anche il requisito espresso dalla legge inglese di due testimoni. Pertanto, va notato che queste differenze strutturali significano che un testamento redatto seguendo tutte le formalità e i requisiti di una giurisdizione potrebbe non soddisfare i requisiti tecnici di un’altra giurisdizione. Tale situazione può creare un rischio sostanziale di invalidità parziale o totale di un testamento, quando si tratta di un patrimonio transfrontaliero e di un processo successorio. Per questo motivo, un testatore italiano che desideri ottenere il riconoscimento internazionale del suo testamento potrebbe optare invece per il testamento pubblico.
È importante ricordare che il diritto internazionale privato offre rimedi legali per tali conflitti che possono mitigare tali situazioni. Ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961 (incorporata nell’UE attraverso l’Articolo 24 di Bruxelles IV), un testamento è formalmente valido se rispetta uno dei vari standard formali. L’articolo stabilisce che un testamento è formalmente valido se rispetta la legge del luogo di esecuzione, la legge della nazionalità o della residenza abituale del testatore (al momento dell’esecuzione o della morte), o (per i beni immobili) la legge del sito. In pratica, ciò significa che un testamento redatto in Inghilterra può avere effetto in Italia se era valido secondo le formalità inglesi o secondo la legge italiana.
Infine, può essere consigliabile prestare particolare attenzione a specifiche classi di beni, per i quali potrebbero essere applicabili ulteriori formalità. In tali casi, un’analisi più approfondita, che vada oltre le considerazioni relative ai conflitti di successione esplorati sopra, può essere prudente. Un caso di questo tipo riguarda gli immobili italiani, dove il trasferimento di proprietà alla morte deve conformarsi alle formalità di registrazione e trascrizione italiane per ottenere il corretto trasferimento della proprietà del bene. In pratica, ciò significa ottenere un atto notarile di eredità o un’ordinanza del tribunale e registrarlo nel registro fondiario italiano. Sebbene un testamento valido inglese possa disciplinare la successione, il trasferimento effettivo della proprietà deve comunque seguire i requisiti notarili e procedurali italiani, che differiscono da quelli dell’Inghilterra.
Data la complessità delle varie possibilità e leggi applicabili alle successioni transfrontaliere come nel caso delle successioni tra Italia e Inghilterra, è pertanto essenziale condurre un’analisi preliminare per:
- valutare la residenza abituale del defunto e la posizione dei suoi beni;
- valutare l’esistenza di una professio iuris esplicita a favore della legge nazionale (italiana o inglese);
- redigere testamenti che rispettino i requisiti formali di entrambi i sistemi giuridici;
- chiedere assistenza a professionisti con esperienza nel diritto successorio comparato.
Una corretta pianificazione ed esecuzione successoria aiuta a evitare conflitti tra gli eredi, ritardi nella registrazione dei beni e incertezze riguardo alle regole applicabili. In tali scenari, è altamente consigliabile adottare un approccio coordinato tra i due sistemi giuridici per garantire una certa certezza in un momento già potenzialmente difficile per molte famiglie e individui.