Sanzioni tributarie milionarie senza danno per l’erario. La decisione alla Corte di Giustizia Europea.

Contenuti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dovrà decidere se il sistema sanzionatorio tributario italiano sia compatibile con i principi comunitari quando infligge sanzioni in misura proporzionale in assenza di danno erariale. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, con l’ordinanza n. 13/2026, ha accolto la richiesta di rinvio pregiudiziale formulata da una srl italiana assistita dallo studio LEXIA, con gli avvocati Alessandro Dagnino e Antonino Calcò – rispettivamente managing partner e counsel dello studio – sospendendo un contenzioso di rilevante valore tra una società del settore petrolifero e l’Agenzia delle Entrate.

Il caso: operazioni “estero su estero” e neutralità fiscale

Al centro della disputa vi è una sanzione di oltre 26 milioni di euro applicata dall’Ufficio sul presupposto che le operazioni commerciali effettuate dalla società fossero “soggettivamente inesistenti”. La peculiarità del caso risiede nella natura delle operazioni contestate: si trattava di compravendite di prodotti petroliferi “estero su estero” (acquisto da fornitore extra-UE e rivendita a cliente extra-UE), che beneficiano strutturalmente della non imponibilità IVA sia sul lato degli acquisti che su quello delle vendite. Di conseguenza, come confermato nel corso del giudizio, l’operazione non ha generato alcuna perdita di gettito per l’Erario.

La questione giuridica: sanzioni automatiche senza danno

Nonostante l’assenza di danno erariale, la legge italiana (art. 8, c. 2, D.L. 16/2012) impone un automatismo sanzionatorio (dal 25% al 50% dei costi), senza concedere al giudice il potere di ridurre la sanzione in virtù dell’innocuità fiscale della condotta. La difesa ha dimostrato come tale rigidità violi il principio di proporzionalità sancito dall’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Il quesito rimesso alla Corte UE

I giudici del Lazio, condividendo i dubbi di compatibilità comunitaria, hanno rimesso alla Corte di Lussemburgo il seguente quesito: «Se l’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, letto alla luce del principio generale di proporzionalità, osti a una disposizione come l’art. 8, comma 2, secondo e terzo periodo, Decreto Legge n. 16 del 2012, il quale prevede l’irrogazione di una sanzione fissa proporzionale (dal 25% al 50%) all’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, senza possibilità, per il giudice nazionale, di eliminare o ridurre la sanzione qualora sussistano eccezionali ragioni che rendano manifesta la sproporzione tra la sanzione e l’entità dell’infrazione o del danno arrecato».

La dichiarazione del difensore

“L’importanza di questa ordinanza trascende il singolo caso di specie e tocca il cuore del sistema sanzionatorio tributario nazionale,” osserva l’avvocato Alessandro Dagnino, che assiste la società italiana ricorrente. “Nell’interesse della società assistita, abbiamo evidenziato come l’attuale meccanismo, basato su rigidi automatismi, rischi di porsi in contrasto con il diritto dell’Unione, impedendo al giudice di valutare l’effettiva offensività della condotta. Se la Corte di Lussemburgo accoglierà la nostra tesi, sancendo che la sanzione deve essere sempre commisurata al danno reale, si aprirà la strada a una revisione normativa che restituisca al giudice il potere di applicare sanzioni eque e proporzionate.”

Download Area
Sole24Ore
Download
Data
Consulta i nostri professionisti