OIC 30: Bilanci Intermedi

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Lo scorso 11 giugno l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il principio contabile OIC 30.

Il principio disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio e si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026. È tuttavia consentita l’applicazione anticipata, su base facoltativa, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

Per bilancio intermedio si intende il bilancio riferito a un periodo contabile di durata inferiore all’esercizio annuale, considerato come autonomo anche se relativo a una frazione dell’anno. Tale impostazione è coerente con quella prevista dal principio contabile internazionale IAS 34.

Gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario coincidono con quelli previsti dagli articoli 2424, 2425 e 2425-ter del codice civile. In ciascuno schema, il dato comparativo è rappresentato dall’importo riferito alla chiusura dell’esercizio immediatamente precedente. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o che rientrano tra le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario.

Con riferimento alla Nota Integrativa, il principio stabilisce che le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono fornire un’illustrazione degli eventi e delle operazioni significative necessarie per comprendere le variazioni intervenute, dalla chiusura dell’ultimo esercizio, nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato economico della società. Il principio chiarisce inoltre che le informazioni già fornite nell’ultimo bilancio d’esercizio non devono essere riproposte nel bilancio intermedio, salvo il caso in cui siano intervenuti nuovi eventi che rendano necessario un aggiornamento o sia stato adottato un nuovo principio contabile. Le micro-imprese che redigono il bilancio intermedio sono esonerate dalla predisposizione della Nota Integrativa.

Ai fini della redazione del bilancio intermedio devono essere applicati i medesimi principi contabili utilizzati per il bilancio d’esercizio, ad eccezione dei cambiamenti di principi contabili intervenuti successivamente alla data di chiusura dell’ultimo bilancio d’esercizio, i cui effetti saranno riflessi nel successivo bilancio annuale, in linea con quanto previsto dal paragrafo 28 dello IAS 34.

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